Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a PALERMO il 31/10/1990
avverso la sentenza del 15/02/2023 del TRIBUNALE di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sull’ordine di demolizione del manufatto abusivo e alla conseguente mancata subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo;
lette la memoria di replica del difensore, AVV. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 23 comma 8 D.L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.111 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ricorre per l’annullamento della sentenza del 15/02/2023 del Tribunale di Palermo che ha dichiarato il sig. NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, e l’ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda.
1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, non avendo il Giudice ordinato la demolizione del manufatto abusivo.
2.Con memoria del 26/09/2023 il difensore del Crivello, Avv. NOME COGNOME ha replicato alla richiesta del PG di annullamento della sentenza impugnata e ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
3.11 ricorso è fondato per quanto di ragione.
4.0sserva il Collegio:
4.1.I’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di “pena” nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetto a prescrizione (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275850 – 02; Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977 – 01; Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Rv. 265540 – 01; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Rv. 264736 – 01; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Rv. 250336 – 01). Come diffusamente spiegato da Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540, già con la sentenza Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918, questa Corte, in base alle argomentazioni sviluppate dalla stessa Corte e.d.u. (in essa richiamate), aveva chiaramente affermato che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge»;
4.2.è stato altresì precisato che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autorità amministrativa, con il quale può essere coordinato nella fase
di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, COGNOME ed altro, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, COGNOME Rv. 198511; cfr., altresì, Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. COGNOME, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), COGNOME, Rv. 206659), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, COGNOME, Rv. 185699);
4.3.in ordine ai rimedi esperibili la giurisprudenza della Corte di cassazione è attualmente divisa: un primo orientamento sostiene che l’omissione, in sentenza, di statuizioni obbligatorie a carattere accessorio e a contenuto predeterminato come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, non attenendo ad una componente essenziale dell’atto non integra una nullità ed è, pertanto, emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell’impugnazione ove questa non sia inammissibile, con esclusione del giudice dell’esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa (ex multis, Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, COGNOME, Rv. 260421 – 01); un secondo orientamento sostiene, al contrario, che, in caso di omessa pronuncia dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di condanna per reati edilizi, non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte del pubblico ministero (ex multis, Sez. 3, n. 33642 del 21/04/2022, COGNOME, Rv. 283473 – 01);
4.4.nel caso di specie, però, il PG ricorrente non si è limitato a chiedere l’emissione dell’ordine di demolizione ma ha chiesto anche che il beneficio della sospensione condizionale della pena (già concessa dal Tribunale) venga subordinato all’esecuzione dell’ordine;
4.5.è valutazione, quest’ultima, che non è emendabile con la procedura della correzione dell’errore materiale e che certamente non compete alla Corte di cassazione perché il capo relativo alla sospensione condizionale della pena (che il Tribunale ha ritenuto di concedere in base a motivazione non specificamente censurata) non è stato oggetto di autonoma impugnazione, essendosi il PM ricorrente limitato a chiederne la subordinazione all’esecuzione della demolizione;
4.6.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancanza dell’ordine di demolizione, ordine che deve (e può) essere impartito direttamente da questa Corte; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancanza dell’ordire di demolizione, ordine che impartisce.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11/10/2023.