Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 841 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 841 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di:
NOME nato a EBOLI il 18/01/1978
avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG dottoressa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte dì appello dì Roma ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Salerno, sezione Gip/Gup pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di NOME COGNOME applicato la pena di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, disponendo la sospensione de pena, la revoca del sequestro preventivo e l’immediata restituzione delle res oggetto di sequestro, in ordine alla contestazione dei reati di cui agli artt. 44 lettera c), d.P.R. (capo 1), 181 D.lvo 42/2004 (capo 2), 64 e 71 d.P.R. 380/2001 (capo 3), 65 e 72 d.P.R 380/2001 (capo 4), 93 e 95 d.P.R. 380/2001, 349 comma 2, cod. peli (capo 6).
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, essendo st omessa la statuizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo e dell’ordine rimessione in pristino dei luoghi a spese del COGNOME, statuizioni obbligatorie ai sensi de 31, comma 9, D.P.R. 380/2001 e 181, comma 2, D.Igs.42/2004.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Osserva, infatti, questa Corte che effettivamente il Tribunale di Salerno, con la sentenza impugnata, ha applicato la pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa, se null’altro disporre, come, invece, è previsto espressamente sia dall’art. 31, comma 9, D.P 380/2001, il quale stabilisce che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere, se ancora non sia stata altrimenti esegui dall’art. 181 comma 2, Digs.42/2004, che prevede l’ordine di rimessione in pristino dello st dei luoghi.
Trattasi in entrambi i casi di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie che, perta vanno applicate anche in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. COGNOME e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume alcun rilievo che l’ordine demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto es costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottra disponibilità delle parti stesse e pertanto esulante per sua natura da ogni possibilità di ac
Ne segue che, qualora il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, ex art.444 cod. proc. pen., per i reati di costruzione abu deducendo quale motivo l’omessa irrogazione dell’ordine di demolizione, il giudice di legittim – considerato che il predetto ordine prescinde, per il suo carattere obbligatorio “ex lege”,
volontà espressa dalle partì nell’accordo sulla pena – può emettere direttame tale statuizione senza che sia necessario il rinvio al giudice di merito ex art.620, (Sez. 3, n. 3467 del 08/11/1999, Rv. 21637; Sez. 3, n. 35386 del 24/05/2007, Rv. 237536 Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Rv. 246769;
Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Rv. 263557).
2:Trattandosi di statuizione che non implica esercizio di discrezionalità alcuna, esse imposta dalla legge, essa può essere emanata anche in questa sede di legittirnità e, pertant sentenza di condanna va annullata senza rinvio, limitatamente all’omessa statuizione dell’ord di demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi, statuizione che questa Corte dispone.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa statuizione dell’ordine demolizione e di rimessione in pristino dei luoghi, che dispone.
Così deciso all’udienza del 21 novembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il Presidente