Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Salerno, nel procedimento nei confronti di: COGNOME NOME, nata a Salerno il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Nocera Inferiore il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 27/02/2024, depositata il 27/02/2024, del Giudice del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendo la demolizione del manufatto abusivo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza datata 27 febbraio 2024, il Tribunale di Salerno applicava a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME la pena di giustizia concordata con il pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 lett. b) d.P. n. 380/2001 (capo A), di cui agli artt. 110 cod. pen., 64 e 71 d.P.R. n. 380/2001 (capo C), di cui agli artt. 110 cod. pen., 65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 (capo D), di cui agli artt. 110 cod. pen., 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001 (capo E).
Avverso l’indicata sentenza, il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Salerno propone ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha omesso di disporre, nella sentenza impugnata, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001. Espone il ricorrente che trattasi di ordine doveroso che deve essere disposto, se il ripristino non è stato altrimenti realizzato, anche in caso di sentenza di applicazione pena concordata dalle parti e anche se l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo delle parti. Chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, potendo la Cassazione adottare direttamente il doveroso provvedimento non discrezionale relativo all’ordine di demolizione del manufatto abusivo ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Trattasi di sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio (Sez. U, n. 15 del 09/06/1996, Monterisi, Rv. 205336) che il giudice deve disporre con la sentenza di condanna.
E siccome l’art. 445 cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti. Tra gli effetti che non conseguono alla sentenza di applicazione della pena su richiesta (vale a dire
spese del procedimento, pene accessorie, misure di sicurezza) l’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. non comprende la sanzione dell’ordine di demolizione delle opere abusive.
Quanto alla novella introdotta nell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”, detta disposizione non si applica alla demolizione in esame. L’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, infatti, non costituisce espressione di una “disposizione di legge diversa da quella penale che equipara la sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen. a quella di condanna”, ma l’esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell’autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (Sez. 3, n. 18895 del 14 maggio 2024, COGNOME; Sez. 3, n. 10699 del 21/12/2023, dep. 2024, COGNOME).
Deve rilevarsi, infine, che questa Corte (Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, COGNOME, Rv. 245212; Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, COGNOME, Rv. 263557) ha anche precisato che non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento.
Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769; più di recente, Sez. 3, n. 40508 del 09/06/2023, Mineo).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, che impartisce.
Così deciso nella camera di consiglio del 12/07/2024.