Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10699 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10699 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME di annullamento senza rinvio limitatamente alla demolizione e rimessione in pristino, che può disporsi.
AVV_NOTAIO chiede il rigetto del ricorso del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME e a COGNOME NOME la pena di mesi 3 e giorni 8 di arresto ed C 27365,00 di ammenda per i reati a loro contestati in rubrica (art. 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera C, 64, 71, 72, 93, 94 e 95, d.P.R. 380 del 2001, art. 734 del cod. pen. e art. 181 comma 1, d. Igs 42/2004).
La Procura Generale presso la Corte di appello di Salerno propone ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Unico motivo, violazione di legge, art. 98 d.P.R. 380/2001, non è stata prevista la demolizione del fabbricato eseguito senza il permesso di costruire (capo A, dell’imputazione, art. 44, comma 1, lettera C, d. P.R. 380 del 2001) e la rimessione in pristino per il reato di cui all’art 181, d. Igs. 42/2004. La sentenza non dà conto di una eventuale demolizione delle opere.
Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza.
2. Gli imputati hanno presentato memoria nella quale evidenziano la richiesta della Procura generale presso la Corte di appello di Salerno di valutazione del merito della decisione, preclusa in sede di legittimità; inoltre, a far data dalla riforma Cartabia (d. I. n. 162/2022 e d Igs. 150/2022) non possono applicarsi al patteggiamento sanzioni diverse da quelle penali accessorie disposte con la sentenza di patteggiamento (art. 445, comma 1 bis cod. proc. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L’art. 445 cod. proc. pen. equipara, infatti, la sentenza emessa a seguito di patteggiamento alla sentenza di condanna, e l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti. In proposito questa Corte (v. per tutte Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212; Sez. 3, Sentenza n. 18509 del 15/01/2015 Cc. (dep. 05/05/2015) Rv. 263557 – 0) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto al disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento.
La questione posta con la memoria dalla difesa risulta manifestamente infondata. Con l’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. è stata disciplinata l’efficacia della sentenza di patteggiamento nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio l’accertamento della responsabilità contabile. Inoltre, se non sono applicate peni accessorie non producono effetti le disposizioni di legge diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’art. 444 cod. proc. pen. alla sentenza di condanna.
L’ordine di demolizione rientra certamente nei poteri del giudice penale e non riguarda il concorrente potere amministrativo (leggi diverse da quelle penali): “L’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell’art.31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell’autorità amministrativa, atteso che assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso” (Sez. 3, Sentenza n. 37120 del 11/05/2005 Cc. (dep. 13/10/2005 ) Rv. 232172 – 01).
Conseguentemente la disposizione del comma 1 bis, dell’art. 445 cod. proc. pen. non incide sulla demolizione.
GLYPH Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l) (Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, P.G. in proc. Costi, Rv. 246769; vedi anche Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015 – dep. 05/05/2015, P.G. in proc. Gioffrè, Rv. 26355701).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli omessi ordini di demolizione e di remissione in pristino dello stato dei luoghi, ordini che dispone.
Così deciso il 21/12/2023