Ordine di Demolizione e Assoluzione per Tenuità: la Cassazione Fa Chiarezza
L’assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’ in un procedimento per abuso edilizio blocca l’emissione di un ordine di demolizione da parte del giudice penale. Questo è il principio fondamentale ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16692/2025. La decisione chiarisce i confini tra la giurisdizione penale e la competenza amministrativa nella gestione delle opere abusive, stabilendo che, in assenza di una condanna formale, la palla torna agli uffici tecnici comunali.
I Fatti del Caso
Una persona veniva processata per un reato edilizio previsto dall’art. 44 del DPR 380/01. Il Tribunale di Napoli Nord, riconoscendo la scarsa offensività della condotta, la assolveva applicando l’art. 131 bis del codice penale, ovvero per la particolare tenuità del fatto.
Successivamente, però, lo stesso Tribunale, attraverso una procedura di correzione di errore materiale, modificava il dispositivo della sentenza. Aggiungeva non solo la restituzione di beni in sequestro, ma anche un ordine di demolizione delle opere abusive a spese dell’imputata, sebbene assolta. Contro questa correzione, la difesa proponeva ricorso per cassazione, sostenendone l’illegittimità.
L’Ordine di Demolizione e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l’ordinanza nella parte in cui imponeva la demolizione. Il ragionamento dei giudici supremi è lineare e si fonda su un presupposto imprescindibile: l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa che il giudice penale può applicare, ma solo come conseguenza di una sentenza di condanna.
L’assoluzione per particolare tenuità del fatto, pur accertando che il fatto illecito è stato commesso, esclude la punibilità dell’autore. Di conseguenza, non si configura una ‘condanna’ in senso tecnico, che è la condizione necessaria richiesta dalla legge (DPR 380/01) per poter emettere l’ordine ripristinatorio in sede penale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la norma che impone la demolizione è chiara nel collegarla a una sentenza di condanna. Il disposto normativo, infatti, recita: “il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse”. L’assenza di una condanna formale, come nel caso di applicazione dell’art. 131 bis c.p., fa venir meno il potere del giudice penale di emettere tale ordine.
Questo non significa che l’abuso venga sanato. La Corte sottolinea che l’illecito amministrativo permane. La sentenza penale, che di fatto accerta l’esistenza dell’opera abusiva, acquista un valore diverso: diventa uno strumento di informazione per gli enti competenti. La cancelleria del tribunale, infatti, ha l’obbligo di trasmettere la sentenza agli uffici amministrativi (come il Comune), i quali potranno e dovranno attivare i propri procedimenti per sanzionare l’abuso e, se del caso, ordinare la demolizione secondo le procedure amministrative.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ha importanti implicazioni pratiche. Innanzitutto, stabilisce una netta separazione di competenze: in assenza di una condanna penale, la gestione dell’abuso edilizio torna ad essere di esclusiva pertinenza dell’autorità amministrativa. In secondo luogo, tutela il cittadino che, pur avendo commesso un illecito di minima entità, non subisce in sede penale una sanzione così afflittiva come la demolizione a proprie spese. Infine, la sentenza non lascia impunito l’abuso, ma lo canalizza nel percorso procedurale corretto, quello amministrativo, garantendo che l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica sia comunque perseguito, seppur con strumenti diversi da quelli penali.
È possibile ordinare la demolizione di un’opera abusiva se l’imputato viene assolto per particolare tenuità del fatto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’ordine di demolizione previsto dalla normativa edilizia può essere emesso dal giudice penale solo in caso di sentenza di condanna. L’assoluzione per particolare tenuità del fatto, pur riconoscendo l’esistenza del reato, esclude la punibilità e quindi impedisce l’applicazione di tale sanzione in sede penale.
Cosa succede all’opera abusiva dopo l’assoluzione per tenuità del fatto e l’annullamento dell’ordine di demolizione?
L’opera rimane abusiva dal punto di vista amministrativo. La sentenza penale, pur assolvendo l’imputato, accerta l’abuso e viene comunicata agli uffici amministrativi competenti (es. Comune), i quali possono avviare un procedimento autonomo per ordinare la demolizione.
Perché il tribunale aveva inizialmente aggiunto l’ordine di demolizione alla sentenza di assoluzione?
Il tribunale aveva agito tramite una procedura di correzione di errore materiale, ritenendo erroneamente di dover applicare l’ordine di demolizione come conseguenza automatica dell’accertamento dell’abuso. Tuttavia, ha trascurato che la formula assolutoria per tenuità del fatto ne precludeva l’emissione, mancando il presupposto della condanna.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16692 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16692 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nata a Giugliano in Campania il 03/09/1950;
nel procedimento a carico della medesima;
avverso la ordinanza del 7.11.2024 del tribunale di Napoli Nord;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14.6.2023, il tribunale di Napoli Nord assolveva COGNOME NOME dal reato ascrittole ex art. 44 del DPR 380/01 ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. e successivamente, in data 7.11.2023, con provvedimento già indicato in epigrafe correggeva ex art. 130 cod. proc. pen. il dispositivo della predetta sentenza aggiungendo l’ordine di restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro ed ordinava ex artt. 31 comma 9 e 98 comma 3 del DPR 380/01 la demolizione delle opere abusive a spese del condannato e a cura del pubblico ministero ove non eseguita altrimenti.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione mediante difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.
D17,11
3.
Si rappresenta il vizio di violazione di legge anche processuale in relazione alla disposta correzione di errore materiale, in punto di disposto ordine
di demolizione. Si obietta che l’unico rimedio avverso l’omissione del predetto ordine sarebbe stato realizzabile solo nel quadro di un giudizio di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, atteso il principio per cui in caso di omessa pronuncia dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo con la sentenza di
condanna per reati edilizi non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, dovendo essere in tal caso proposta impugnazione da parte
del pubblico ministero. (Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, COGNOME Rv. 281240 –
01). Deve altresì aggiungersi che ai sensi dell’art. 31 comma 9 del DPR 380/01
“per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. Tale disposto quindi non opera per i casi, quale quello di specie, in cui intervenga assoluzione in applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., per cui in tali ipote eventuali rimedi alla pur esistente abusività dell’opera sono di pertinenza esclusivamente degli uffici amministrativi competenti, cui potrà essere comunicata la sentenza anche in applicazione – analogica, posto che trattasi comunque di accertamento di profili di abusività laddove il giudizio di tenuità attiene solo alla offensività penale della condotta – di quanto eventualmente in tal senso disposto a seconda del tipo di abuso accertato. Si rammenta al riguardo in via esemplificativa, l’obbligo di trasmissione della sentenza o decreto penale di condanna agli uffici pubblici competenti ex art. 101 del DPR 380/01 e l’analogo obbligo di trasmissione ex art. 76 del medesimo DPR.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente al disposto ordine di demolizione, che si elimina.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di demolizione che elimina.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.