Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27661 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente –
Sent. n. sez. 854/2025
CC – 28/05/2025
Relatore –
R.G.N. 7579/2025
Motivazione Semplificata
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte dÕappello di Palermo nel procedimento penale nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Agrigento lÕ08/02/1945 COGNOME COGNOME nata a Agrigento il 24/10/1947
avverso l’ordinanza del 24/10/2024 della Corte d’appello di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo lÕannullamento con rinvio.
Il Procuratore generale della Corte dÕappello di Palermo ricorre per cassazione avverso lÕordinanza della Corte dÕappello di Palermo, emessa il 24/10/2024, in funzione di giudice dellÕesecuzione, con la quale era stata disposta la revoca dellÕordine di demolizione in partito con la sentenza della Corte d’appello di Palermo in data 15 maggio 2000, irrevocabile il 28 luglio 2000, nei confronti di COGNOME NOME e NOME.
La Corte territoriale, in funzione di giudice dellÕesecuzione, sul rilievo, in diritto, che l’intervenuta prescrizione del reato urbanistico travolge l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale, e rilevato che, con la sentenza in data 15 maggio 2000, la Corte dÕappello aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di concorso in violazione urbanistica, perchŽ estinto per intervenuta prescrizione, ed aveva rideterminato la pena in ordine al residuo reato di violazione di sigilli, ha revocato la statuizione relativa all’ordine di demolizione impartito con la citata sentenza.
A sostegno del ricorso, il Procuratore generale deduce il travisamento della prova con riguardo alla statuizione della Corte dÕappello che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, non avrebbe dichiarato lÕestinzione del reato urbanistico per prescrizione, ma soltanto la contravvenzione di cui agli artt. 13 e 20 della legge n. 74 del 1964 contestata al capo b), confermando invece la condanna per i capi a) e d), di cui allÕart. 20 legge n. 47 del 1985 e, dunque, il conseguente ordine di demolizione che non era revocato.
Con l’impugnata ordinanza la Corte d’appello quale giudice dell’esecuzione avrebbe, cos’, disposto la revoca dell’ordine di demolizione, disposto all’esito del giudizio di cognizione, nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME sullÕerroneo presupposto della prescrizione del reato edilizio, fondato sul travisamento probatorio, da cui la violazione di legge in punto revoca dellÕordine di demolizione giˆ impartito.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕannullamento con rinvio.
4. Il ricorso è fondato.
La Corte dÕappello è pervenuta alla revoca dellÕordine di demolizione impartito dal giudice penale, con la sentenza di condanna per abusi edilizi emessa dal Tribunale di Agrigento, in data 21/05/1998, in relazione ai reati di cui agli artt. 20 lett. b) legge n. 47 del 1985 (capi a e d), artt. 13 e 20 legge n. 64 del 1974 (capo b) e art. 349 cod.pen. (capo c), sullÕerroneo rilievo che la Corte dÕappello, con la pronuncia del 15/05/2000, avesse dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato urbanistico.
La sentenza della Corte dÕappello del 15/05/2000, come si evince dalla lettura della stessa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dellÕesecuzione, aveva dichiarato la prescrizione del -solo Ð reato di cui agli artt. 13 e 20 legge n. 64 del 1974 (capo b) e confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Agrigento in relazione al reato urbanistico di cui ai capi a) e d), come si evince dalla lettura della sentenza di appello.
La decisione impugnata di revoca dellÕordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna della Corte dÕappello va annullata in quanto frutto di un travisamento probatorio.
LÕordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte dÕappello di Palermo, quale giudice dellÕesecuzione.
A tale proposito rileva, il Collegio, che dagli atti risulta che lÕordine di demolizione è stato impartito nei confronti di COGNOME NOME, deceduto nel 2017, e che il giudice del rinvio dovrˆ tenere conto che l’ordine di demolizione dell’opera abusiva, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere reale a
contenuto ripristinatorio, conserva la sua efficacia anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un diritto reale o personale di godimento, e che lÕesecuzione prosegue nei confronti degli eredi, divenuti, nelle more, titolari di un diritto reale sul bene, a cui va notificato lÕordine di demolizione affinchŽ possa essere eseguito nei loro confronti (Sez. 3, n. 18990 del 23/02/2022, COGNOME,Rv. 283135 Ð 01).
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo
Cos’ è deciso, 28/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME