Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2607 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2607 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Rocca di Papa il 20/12/1931
avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/07/2024, il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo di cui alle sentenze n. 59/2010 e n. 31/2011, rispettivamente irrevocabili in data 1aprile 2010 e 12 marzo 2011.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge 689/1981 e 7 CEDU.
Espone che le sentenze con le quali era stato disposta la demolizione delle opere abusive erano divenute irrevocabili nel 2010/2011 e che l’ordine di demolizione non era stato eseguito nel termine quinquennale previsto dalla legge per le pene accessorie; argomenta che alla luce del diritto CEDU l’ordine di demolizione ex art. 31 comma 9, dpr 380/2001 costituisce una pena a tutti gli effetti e, quindi, rientra nell’ambito dell’art. 173 cod.pen., con la conseguenza che, ove non portato ad esecuzione nel termine quinquennale, deve considerarsi estinto.
Espone, inoltre, di aver proposto ricorso amministrativo avverso i provvedimenti sanzionatori comunali, in quanto l’immobile di cui si controverte era già in loco dal lontano 1954 e il comune interessato stava procedendo alle perimetrazioni nella zona in questione, perimetrazioni che potranno recuperare “all’urbano” l’immobile; argomenta che, pertanto, procedere all’esecuzione dell’ordine di demolizione comporterebbe un gravissimo ed irreparabile danno al ricorrente ed all’intero nucleo familiare, con lesione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile
La doglianza con la quale si deduce l’estinzione dell’ordine di demolizione è manifestamente infondata.
Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, l’ordine di demolizione impartito dal giudice, stante la sua natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso, non si estingue per il decorso del tempo ai sensi dell’art. 173 cod. pen.
(Sez.3, n.36387 del 07/07/2015, Rv.264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, COGNOME e altro, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, COGNOME, Rv. 248670), atteso che quest’ultima disposizione si riferisce alle sole pene princ (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573).
Ed è stato anche precisato che tali caratteristiche dell’ordine di demoliz escludono la sua riconducibilità anche alla nozione convenzionale di “pena elaborata dalla giurisprudenza della Corte EDU, osservando che la demolizione, a differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi dell’art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un dann non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazion trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge (Sez.3, n.49331 10/11/2015,Rv.265540; Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, COGNOME e altri, Rv 245918; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, COGNOME, Rv. 245403, nonché Sez.3,n.41475 del 03/05/2016, Rv.267977, che ribadendo il principio in questione ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale per violazione artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previs di un termine di prescrizione dell’ordine di demolizione del manufatto abusiv disposto con la sentenza di condanna).
Con la recente sentenza della Corte EDU, Prima Sezione, COGNOME c. Italia del 12 settembre 2024, si è ritenuto che l’ordine di demolizione emesso dal giudi penale (nella specie, in conformità con l’art. 7 della legge n. 47 del 1985, or 31, comma 9, del d.P.R. n. 380/2001) ha uno scopo funzionale al ripristino de precedente stato dei luoghi e non ha, dunque, scopo punitivo; perciò, non si è presenza di una “pena” ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione e l’ordine demolizione non può essere soggetto al termine di prescrizione previsto per sanzioni aventi natura penale. La Corte Edu ha, dunque, ribadito important principi in ordine alla natura giuridica dell’ordine di demolizione dell’opera ed abusivamente realizzata, disposto dal giudice, escludendo la sua natura di pena conseguentemente, l’applicabilità del regime prescrizionale della pena di cui all’ 173, cod. pen.
La doglianza avente ad oggetto la proposizione di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti sanzionatori comunali è del tutto generica e priva elementi di concretezza.
La censura quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel prop l’impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunci tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritt elementi dì fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell
591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l’appunto, l’inammissibili dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna d ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, ritenu equa tenuto conto della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28/11/2024