Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 125 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 125 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da n.1267/2025
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent.
sez.
NOME COGNOME
CCÐ 15/10/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi presentati da COGNOME NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA; COGNOME NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA; COGNOME NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA; COGNOME NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA; COGNOME NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA; COGNOME NOME n. a Palermo il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso l’ordinanza del 21/03/2025 del tribunale di Prato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
Il tribunale di Palermo, adito quale giudice dellÕesecuzione nellÕinteresse di COGNOME NOME + RAGIONE_SOCIALE, sopra indicati, avverso le ingiunzioni di demolizione loro rispettivamente notificate, quali eredi dellÕautore di un abuso edilizio, dalla Procura della repubblica presso il medesimo tribunale, inerenti la demolizione di un immobile abusivo oggetto di sentenza di condanna, rigettava le istanze.
Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, deducendo tre motivi di impugnazione.
Rappresentano con il primo il vizio di violazione di legge processuale. Si rappresenta che il decreto di fissazione di udienza non sarebbe stato notificato ad almeno due degli interessati, COGNOME NOME e NOME, con nullitˆ del procedimento.
Con il secondo motivo deducono vizi sul rilievo per cui lÕordine di demolizione emesso troverebbe fondamento nellÕart. 7 della L. 47/85 espressamente abrogata ex art. 136 del DPR 380/01. Il giudice avrebbe optato per una interpretazione analogica dellÕart. 31 dellÕattuale TUE, al fine di applicare retroattivamente una sanzione amministrativa,
Con il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge a fronte di un ordine di demolizione venuto ad esecuzione dopo trenta anni e come tale prescritto.
1.Il primo motivo è fondato limitatamente a COGNOME NOME e NOME, in assenza di regolare notifica della udienza fissata dal giudice dell’esecuzione che ha poi adottato l’ordinanza impugnata.
2.Quanto agli RAGIONE_SOCIALE ricorrenti: il secondo motivo è inammissibile, alla luce del principio per cui tra le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985 n. 47 e la nuova disciplina di cui al Testo Unico RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sussiste continuitˆ normativa
anche in relazione all’ordine di demolizione del manufatto abusivo che il giudice deve disporre con la sentenza di condanna, atteso che la precedente previsione dell’art. 7 della legge n. 47 del 1985 risulta trasfusa nell’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001. (Sez. 3, n. 32211 del 29/05/2003, Di, Rv. 225548 – 01).
3.Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, posto che questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540) ha escluso la natura sanzionatoria dellÕordine di demolizione sulla base di una unÕarticolata disamina della r elativa disciplina di cui al D.P.R. 380/01. Da essa si è evinto che la demolizione dell’abuso edilizio è stata disegnata dal Legislatore come un’attivitˆ avente finalitˆ ripristinatorie dell’originario assetto del territorio , all’autoritˆ ammini strativa, la quale deve provvedervi direttamente nei casi previsti dall’art. 27, comma 2 del TUE o attraverso la procedura di ingiunzione. Si tratta, dunque, di sanzioni amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall’elemento psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni incolpevoli; come tali sono rivolte non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche ed agli enti di fatto e sono generalmente trasmissibili nei confronti degli eredi del aventi causa che a lui subentrino nella disponibilitˆ del bene (cfr. anche. Consiglio di Stato, Sez. 4, n.2266 del 1242011; Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24122008. V. anche Cass. Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Rv. 245918). EÕ stato in tal senso valorizzato anche il dato per cui, considerato il finalizzati alla demolizione dell’immobile abusivo adottati dall’autoritˆ amministrativa risulta
penale e, più in AVV_NOTAIO, alle vicende del processo penale. Sempre questa Corte, nella sentenza in principio citata e con specifico riferimento alla demolizione ordinata dal giudice penale ai se
01, ha osservato, in primo luogo, che la disposizione si pone in continuitˆ normativa con il previgente art. 7 della legge 47/1985 (cfr. Sez. 3, n. 32211 del 29/5/2003, Rv. 225548) e costituisce atto dovuto del giudic esplicazione di un potere autonomo e non alternativo a quello dell’autoritˆ amministrativa, con il quale pu˜ essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016 Rv. 268844).
Sulla base di queste premesse ha concluso nel senso che lÕordine in parola integra una sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, impone un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio ed ha carattere reale. EÕ per tali ragioni che l’ord di demolizione impartito dal giudice pu˜ essere revocato dallo stesso giudice che
dall’autoritˆ amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep.2013), Rv. 254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 del 30/4/1992, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Rv. 183768).
EÕ stato alfine osservato che Çl’intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dellÕ originario assetto del territorio alterato dall’intervento edilizio abusivo, nell’ambito del quale viene considerato il solo ogget abbattere), prescindendo del tutto dall’individuazione di responsabilitˆ soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno po
sede le proprie ragioni. L’intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure scontato, dato che egli provvede ad impartire l’ordine di demolizione se la stessa ancora non sia stata RAGIONE_SOCIALEmenti eseguitaÈ.
Tali considerazioni dunque, incidono senza alcun dubbio, secondo questa Corte, sulla natura Ð di sanzione amministrativa – dell’ordine di demolizione impartito dal giudice, con ulteriori riflessi anche in tema di estinzione dellÕordine medesimo per il decorso del tempo. Sempre con la sentenza sopra richiamata (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 ) si è evidenziato, infatti, che l’ordine impartito dal giudice non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per pecuniarie con finalitˆ punitiva (cfr. anche Sez . 3, n. 36387 del 07/07/2015 Cc. (dep. 09/09/2015 ) Rv. 264736; Sez. 3, n. 16537 del 18/2/2003, Rv. 227176) e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi dell’art. 173 cod. pen. (cfr. anche Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, cit.; Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, Rv. 248670), atteso che quest’ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Rv. 226573). Da queste complessive considerazioni discende il principio di diritto stabilito con la sentenza richiamata per cui Ò
di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalitˆ punitive ed ha etti sul soggetto che è in rapporto con il bene,
La suesposta ricostruzione interpretativa è stata anche valutata in rapporto alle decisioni della Corte EDU in tema di definizione del concetto di ÒpenaÓ, osservandosi che Ç..p er tali sue caratteristiche la demolizione non pu˜ ritenersi una ÇpenaÈ nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen.Ó (cfr. Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015 Rv. 265540 cit; e ancora Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016 Rv. 267977). Si configura, in RAGIONE_SOCIALE termini, effettiva di un danno e non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge.
principi pienamente condivisi dal Collegio, che ad essi intende dare continuitˆ. Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni sopra svolte deve dunque pervenirsi alla conclusione che l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo impartito dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9 D.P.R. 380/01 integra una sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, come tale non rientrante nellÕambito di operativitˆ dellÕart. 173 c.p. nŽ soggetta alla prescrizione stabilita dallÕart. 28 della legge n. 689 del 1981. che attiene alle sole sanzioni pecuniarie con finalitˆ punitiva.
Le censure formulate dalla difesa al riguardo, non hanno quindi pregio.
4.Dunque l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente a COGNOME NOME e NOME con trasmissione degli atti al tribunale di Palermo. Per i restanti ricorrenti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili . All’inammissibilitˆ segue, a norma dell’artico lo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma che si stima equo fissare per ciascuno in euro 3000,00 (tremila).
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME ed ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Palermo. Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Cos’ deciso il 15/10/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME