Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28568 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28568 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
Deposia in Cancelleria
Oggi,
5 AGO. 20251
IL GLYPH
FUNZIONARI
Sul ricorso presentato da:
COGNOME NOME COGNOME nata a Catania il 01/01/1957,
avverso l’ordinanza del 08/01/2025 del Tribunale di Catania.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Dr. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza in data 08/01/2025, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione disposto con sentenza del 08/03/1999 del Tribunale di Catania.
Avverso detta ordinanza propone ricorso la COGNOME.
2.1. con il primo lamenta la mancanza o illogicità della motivazione, in quanto erano stat soddisfatte dalla difesa tutte le condizioni necessarie per ottenere la sospensione o la revo dell’ordine di demolizione.
2.2. Con un secondo motivo lamenta C=tl=ce=tcr la mancata assunzione di una prova decisiva, in riferimento alla richiesta di escussione dei funzionari comunali; si era in propo rappresentato che le opere per cui si era chiesta la sanatoria erano quelle per cui è stata ingiun la demolizione (come attestato dal tecnico incaricato) e che in un brevissimo termine si sarebbe potuta ottenere la sanatoria (come dimostrato dalla determina dirigenziale del 19/12/2024, con cui il comune determinava l’importo dell’oblazione dovuta).
2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione di legge essendo il bene, oggi, conforme allo strumento urbanistico vigente, per cui la demolizione non avrebbe senso in quanto essa non assolverebbe più alla sua funzione ripristinatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, questa Corte (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, B., Rv. 274135 – 01) ha affermato che il giudice dell’esecuzione – investit dell’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva – ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l’efficacia de abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autori alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazi
Tale valutazione, in concreto, è stata effettuata dal giudice, con motivazione che si sottr alla censura di (manifesta) illogicità, laddove ha rilevato che la mera quantificazione dell’imp dell’oblazione non implica l’adozione di un provvedimento contrastante con l’ordine di demolizione e che, quindi, il ricorrente non è in possesso di un permesso in sanatoria e non risulta neppure aver pagato l’importo determinato in sede di oblazione.
Si evidenzia, in proposito, che proprio il provvedimento n. 36233 del 19/12/2023, citato da ricorrente, testualmente recita che «gli importi … sono stati calcolati sulla scort documentazione e delle dichiarazioni formulate dalla ditta» e che «il rilascio della concessione sanatoria di cui in premessa resta, comunque, incondizionatamente subordinato ai pareri che saranno espressi dagli enti preposti alla tutela dei vincoli», elementi da cui si evince l’ass mancanza, nella determinazione dell’importo della sanzione, di qualsivoglia effetto anticipator di un provvedimento favorevole all’istante.
•
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. è, secondo la p giurisprudenza della Corte, considerato proponibile soltanto per il processo di cognizione a ri
dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio e che sono regolati da differenti disposizioni con riferimento all’attività istruttoria (Sez. U, n. 2
25/02/2021, COGNOME Rv. 281561 – 01, in motivazione, par. 7.1; Sez. 1, n. 32116 de
10/09/2020, Gaita; Sez. 1, n. 49180 del 6/07/2016, COGNOME ed altro, Rv. 268652; sez. 1, n.
8641 del 10/02/2009, NOMECOGNOME Rv. 242887; Sez. 1, h. 38947 del 01/10/2008, COGNOME, Rv.
241309; Sez. 1, n. 15605 del 28/03/2008, COGNOME, Rv. 242148), tra cui rientra, certamente, l’indicente di esecuzione disciplinato dall’articolo 666 del codice di rito.
Il ricorrente propone una interpretazione difforme al consolidato orientamento della Corte senza addurre elementi di novità in grado di determinare un
revirement.
4. La terza doglianza è inammissibile, in quanto tale profilo non aveva costituito oggetto d impugnazione.
Ed invero, anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di me non è stato chiamato a decidere (Sez. 1, n. 41836 del 09/06/2023, COGNOME, Rv. 285124 – 01; Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, COGNOME, Rv. 269421 – 01; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, COGNOME, Rv. 215976 – 01).
Essa è anche manifestamente infondata, in quanto la demolizione configura una sanzione amministrativa specifica, che ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene urbanistic offeso (v. per tutte Cass. Sez. Un. n. 15 del 24/07/1996, P.M. in proc. COGNOME; Cass. Sez. Un n. 714 del 03/02/1997, COGNOME) ed accede alla condanna principale: si tratta, quindi, di un «sanzione amministrativa accessoria» per la cui eliminazione è necessario un provvedimento di sanatoria espresso e legittimo, circostanza non sussistente nel caso di specie.
Il ricorso va quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spes processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/07/2025.