Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 872 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Montecalvo Irpino il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 25/07/2023 del tribunale di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, un persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIOCOGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 25 luglio 2023, hl tribunale di Sassari disponeva su richiesta del P.M. del medesimo tribunale l’integrazione del decreto penale n. 945/2022, emesso nei confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, in relazione ai reati di cui agli artt. 44 lett, c) del DPR 380/01 (capo a) e 18 del Dlgs. 42/04 (capo b), mediante inserimento dell’ordine di demolizione delle opere illecite di cui al capo a), ex art. 31 del DPR 380101.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
Deducono con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per intervenuta modifica di un provvedimento quale il decreto penale di condanna citato, ormai divenuto irrevocabile e quindi non modificabile. Con violazione dell’art. 173 cod. proc. pen. a fronte dell’intervenuta scadenza dei termini per l’impugnazione del decreto.
Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 111 Cost. per mancanza di motivazione a supporto della disposta integrazione, tale da rendere incomprensibile la funzione esercitata, se quale giudice del merito o dell’esecuzione, e da non lasciare neppure comprendere se sia intervenuto per la correzione di un errore materiale. In realtà non sussistente per la difesa, nel caso di specie. Inoltre in assenza di rimessione in termini degli attuali ricorrenti, gli stessi non sarebbero stati posti nella condizione di impugnare il provvedimento nel merito.
Con il terzo motivo deducono il vizio di motivazione, e aggiungono che ove avesse operato come giudice dell’esecuzione l’Autorità procedente non avrebbe potuto modificare l’atto irrevocabile, ove avesse operato come giudice del merito sarebbero ormai decorsici i termini per l’impugnazione sancendo l’irrevocabilità dell’atto modificato, né ricorrerebbe il caso della correzione di un errore materiale, ed inoltre la sanzione così comminata della demolizione integrerebbe un duplicato avendo la P.A. già assunto analoga decisione, impugnata in sede giurisdizionale amministrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sono tra loro omogenei investendo la legittimità comprlessiva del provvedimento impugnato per cui devono essere esaminati congiuntamente.
Il ricorso è fondato. Ritiene il Collegio che l’ordine di demolizione non poteva essere disposto da parte del giudice in quanto il relativo capo della sentenza era divenuto irrevocabile, stante l’assenza di impugnazione del pubblico ministero.
Quest’ultimo rilievo – inerente la mancata impugnazione del P.M. in funzione dell’ottenimento dell’ordine di demolizione omesso, quale statuizione obbligatoria in presenza di dati requisiti del caso concreto che lo legittimino impone di evidenziare l’ammissibilità del ricorso, come già precisato da questa
Suprema Corte (cfr. in motivazione Sez. 4, n. 41612 del 26/10/2010 Rv. 248446 – 0) che venga proposto contro un decreto penale di condanna per il quale la legge (art. 461 c.p.p.) prevede, come mezzo di impugnazione, la sola opposizione dell’imputato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Ciò in relazione al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall’art. 568 c.p.p., comma 1. Né può ritenersi che osti la forma di decreto dell’atto impugnato per l’efficacia sostanziale di sentenza che connota il decreto penale e che dunque ne consenl:e la ricorribilità in cassazione – ex art. 111 Cost., comma 7 e art. 568 c.p.p., comma 2 – nei casi in cui non sia prevista l’opposizione per la parte interessata.
Del resto la natura sostanziale di sentenza del decreto penale di condanna è confermata sia dalla possibilità che il medesimo acquisti efficacia di giudicato (art. 648 c.p.p.) sia dalla possibilità di revisione prevista anche per questi decreti (art. 629 c.p.p.). Sarebbe quindi singolare che una conseguenza obbligata della condanna potesse dipendere (salvo diversa espressa previsione) dalle forme processuali adottate.
La giurisprudenza di legittimità è del resto uniforme sull’affermazione di questo principio (v., tra le altre, Cass., sez. 4, 13 febbraio 2008 n. 11358, Tsokov, rv. 238939; sez. 3, 22 maggio 2007 n. 23710, Lotto, rv. 237395).
Va peraltro aggiunto che in caso di proposizione di opposizione contro il decreto penale da parte dell’imputato, la statuizione (omissiva) del decreto penale non acquista alcuna stabilità e dunque è destinata a venir meno.
Nel giudizio di opposizione il decreto penale è infatti “in ogni caso” revocato (art. 464 c.p.p., comma 3, u.p.i e dunque, quando viene proposta opposizione al decreto penale, questo provvedimento è destinato a perdere la sua efficacia.
Può quindi concludersi nel senso che, nel caso in cui non sia stata proposta l’opposizione (quale quello di specie, alla luce degli atti disponibili per questa Suprema Corte), o la stessa sia stata dichiarata inammissibile, il decreto penale acquista stabilità e dunque solo da quel momento e in presenza di questo presupposto può ritenersi che il pubblico ministero possa ricorrere in cassazione per proporre censure contro il decreto penale. Sarebbe del resto incongruo che la Corte di cassazione si pronunziasse su un punto di una decisione – che ha natura sostanziale di sentenza – destinata a venir meno con la celebrazione del giudizio di opposizione.
Consegue – lo si ripete – che nel caso in esame sarebbe stato onere del AVV_NOTAIO. impugnare l’atto per far valere la lamentata omissione.
Né può invocarsi la procedura della correzione dell’errore materiale, la quale opera unicamente laddove si tratti, come espressamente enunciato dall’art. 130 cod. proc. pen., di correggere errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto, giacché l’applicazione dell’ordine di demolizione presuppone comunque un’attività ricognitiva da parte del giudice di merito.
L’omessa statuizione dell’ordine di demolizione rappresenta perciò un error in iudicando, emendabile soltanto attraverso l’impugnazione della sentenza (o nel caso in esame, del decreto penale di condanna), che, nella specie, non è stata coltivata dal pubblico ministero. (cfr. da ultimo Sez. 3 – n. 33642 del 21/04/2022 Rv. 283473 – 01; Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021 Rv. 281240 – 01).
Neppure può ottenersi in sede di esecuzione l’integrazione della decisione in esame. Si è in proposito osservato che l’art. 676 c.p.p. individua le “altre competenze” del Giudice delle esecuzione (non espressamente previste dalle precedenti norme) con una elencazione che deve considerarsi tassativa dopo la eliminazione della locuzione “provvede altresì in casi analoghi che figurava nello originario testo dell’articolo. Consegue che la demolizione, non disposta in sentenza (e per quanto detto, anche nel decreto penale di condanna), non può essere ordinata successivamente alla formazione del giudicato in sede esecutiva e va ribadito che l’unico rimedio esperibile è l’impugnazione del P.M. (cfr. riguardo all’ampio orientamento – che supera anche una diversa singola decisione di ammissibilità del ricorso al giudice dell’esecuzione, sent. sez. 3 del 2007 Rv. 236949 – circa l’incompetenza sul punto in questione del giudice dell’esecuzione, tra le altre, sez. 3, 28 aprile 2010, n. 32953, rv. 248217; sez. 3, 23 settembre 2010, n. 40861, rv. 248696; sez. 3, 9 novembre 2011, n. 46656, rv. 251962;sez. 3, 13.12.07, COGNOME, Rv. 239070; Sez. 3, 22.3.07, P.G. in proc. Rocco, Rv. 236494). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. La ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio.
Poiché l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna non si pone in rapporto alternativo con l’ordine omologo impartito dalla Pubblica Amministrazione (Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016, COGNOME, Rv. 268844; Sez. 3, n. 73 del 30/04/1992, COGNOME, Rv. 190604; Sez. 6, n. 6337 del 10/03/1994, COGNOME, Rv. 198511; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, COGNOME, Rv. 258518), la quale rimane titolare dell’autonomo potere – dovere di disporre la demolizione dell’opera abusiva, si dispone, infine, che gli atti siano trasmessi al Comune di Alghero per i doverosi adempimenti di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Comune di Alghero per quanto di competenza ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Così deciso il 14/12/2023.