Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dottor NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe indi 22/06/2023 con la quale la Corte di Appello di Palermo, in funzione di giudice dell’ese ha rigettato la richiesta di sospensione o di revoca dell’ordine di demolizione eman Procura Generale a seguito di sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello i 05/02/2020, in relazione alla commissione di reati edilizi, violazioni della normativa an e sul cemento armato, concernenti una villetta sita nel Comune di Carini. L’incid esecuzione è stato promosso in quanto la ricorrente aveva presentato presso l’Ufficio comunale istanza di concessione edilizia ai sensi dell’art. 36 T.U. Edilizia, con pro 13/10/2022, volta ad ottenere la saNOMEria del manufatto abusivo.
2.11 ricorso è affidato a due motivi.
2.1,Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione di legge, avendo il penale, nel giudizio di esecuzione, disatteso la richiesta di sospensione o di revoca di demolizione presentata dalla ricorrente, senza aver effettuato la necessaria attivit e di vaglio della documentazione prodotta in sede amministrativa presso l’Ufficio comu supporto della richiesta, sostituendosi di fatto all’autorità amministrativa nella valut concessione dell’atto amministrativo. Rappresenta di aver presentato istanza di conces saNOMEria allegando alla richiesta relazioni peritali, elaborati e dati metrici. Il giud ha acquisito né vagliato tale documentazione prodotta in sede amministrativa presso il e non ha neppure disposto una perizia tecnica, affidandosi sostanzialmente alle sole l e confuse dichiarazioni rese da rappresentante dell’Ufficio Tecnico del Comune e limitand accertare, sia pure incidentalmente, il mancato rilascio del titolo edilizio abitativo. il giudice penale, da un lato, ha abdicato al suo potere- dovere di effettuare un giurisdizionale sul procedimento amministrativo, dall’altro si è sostituito amministrativo, rigettando la richiesta di concessione in saNOMEria.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizio della motivazione in il giudice a quo, con ordinanza del 31/01/2023, ha disposto la revoca della sospensio dell’ordine di demolizione senza attendere l’adozione di un nuovo provvedimento sanzion che statuisca l’ordine di demolizione. Infatti, nel momento in cui l’interessato ha procedimento amministrativo volto ad ottenere la concessione in saNOMEria, l’ingiunz demolizione di un’opera abusivamente realizzata perde efficacia, in quanto l’istanza di comporta la formazione di un procedimento amministrativo, esplicito o implicito, che i l’adozione di un successivo atto sanzioNOMErio. Richiama, al riguardo, giurisprud Tribunale Amministrativo della Campania e del Lazio, secondo cui l’istanza di saNOMEria com l’inefficacia del titolo esecutivo e non la mera sospensione.
Chiede pertanto alla Corte di cassazione di annullare la sentenza impugnata e di a la documentazione depositata presso l’ufficio tecnico comunale.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto di l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1.0ccorre in primo luogo evidenziare che, in tema di reati edilizi, in sede di e dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna a dell’art. 31, D.P.R. 380/2001, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell per avvenuta presentazione di domanda di saNOMEria, deve accertare l’esistenza dei pres di legittimità della richiesta, tra cui, la proposizione dell’istanza da parte di sogget la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione ri l’insussistenza di cause ostative alla saNOMEria dell’opera, la non adozione di un prov da parte della P.A. contrastante con l’ordine di demolizione, l’avvenuto eventuale rila permesso di costruire, legittimo ed efficace (Sez. 4, n. 15210 del 05/03/2008, Rv. Sez.3, n. 25485 del 17/03/2009, Rv. 24390; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 2609
Si è inoltre specificato che, qualora sia intervenuta la successiva saNOMEria del giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessori profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare v la disciplina normativa applicabile e, ove l’immobile edificato ricada in zona vincolata vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione a (Sez.3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668).
Pertanto, se pure l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di co per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria, non è di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca, è però necessario ch assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’im una diversa destinazione o ne abbiano saNOME l’abusività (Sez.3, n. 24273 del 24/0 Rv. 247791;Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, Rv. 254426;Sez.3,n. 47402 del 21/10/2014 R 260972).
Si . osserva inoltre, con riguardo alla mancata acquisizione da parte del giudi documentazione a supporto dell’istanza di concessione e alla mancata disposizione di una peri tecnica, che in tema di reati edilizi, non sussiste un onere probatorio a carico del s invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione, ma solo di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei f la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/05/2016, Rv. 267413; Se n. 2230 del 17/12/2021, Rv. 282692).
Nel caso in disamina, il giudice dell’esecuzione ha acquisito informazioni in mer richiesta di saNOMEria pendente innanzi al comune di Carini, ed in particolare acq comunicazione di rigetto della richiesta di saNOMEria del 13/10/2022. Il rigetto è stato alla ricorrente in data 23/12/2022. È stata acquisita in giudizio la nota del 14/03/202 del Capo Ripartizione della VII edilizia, con la quale si comunicava la insussiste condizioni di accoglimento dell’istanza di saNOMEria depositata dalla ricorrente ai sen 36 DPR 380/2001.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione, sulla base della documentazione acquisita, nell del potere-dovere di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, ha affermato il corretto potere amministrativo e la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di sa carenza dei presupposti sia al momento della realizzazione del manufatto sia al momento presentazione della domanda e, conseguentemente, ha revocato la sospensione dell’ordi demolizione, precisando che il termine per l’esecuzione spontanea della demolizione decor momento in cui il diniego di saNOMEria perviene a conoscenza dell’interessato.
In ultimo, con riguardo alla questione della legittimità del provvedimento di dell’istanza di saNOMEria, si osserva che il titolo esecutivo concerneva violazioni ur della normativa antisismica. Al riguardo, si ricorda che l’eventuale conseguimento del p di costruire in saNOMEria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio, conseguenza che il giudice dell’esecuzione, in forza del permesso indicato, non può r l’ordine di demolizione del manufatto abusivo se esso non risulti co alla normativa antisismica, sia sul piano formale, sia su quello sostanziale, poiché l’opera non risulta sicura per l’incolumità delle persone e delle cos n.22580 del 15/01/2019, Rv. 275966).
1.2.In ordine alla seconda doglianza, secondo la quale il giudice penale a erroneamente disposto la revoca della sospensione dell’ordine di demolizione senza consi che l’originario titolo esecutivo era ormai privo di efficacia, si osserva che – cont quanto affermato dal ricorrente – l’ingiunzione di demolizione non perde efficacia nel m in cui l’interessato attiva il procedimento amministrativo volto ad ottenere la sanat che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che la presentazione di un’i saNOMEria produce la mera sospensione dell’ordine di demolizione e non la sua inefficacia Conseguenza che, in caso di rigetto dell’istanza di saNOMEria, come quello in disamina, di demolizione riacquista la sua efficacia. Infatti, soltanto nei casi previsti dal successiva iniziativa procedimentale del destinatario dell’atto può essere idonea a det ipso iure la cessazione della sua efficacia (Consiglio di Stato, Sez.6, n. 6504 del 27/1 con riferimento alla richiesta di condono edilizio).
2.11 ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorr pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 29 Febbraio 2024
GLYPH