Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44049 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nata il 10/07/1937 a Ragalna, avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del Tribunale di Catania, in composizion monocratica, quale giudice dell’esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137
2020 dal Procuratore generale NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 marzo 2024 il Tribunale di Catania , in funzione di giud dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demol avanzata da COGNOME NOMECOGNOME condannata, con sentenza del medesimo Tribunale del 29 giugno 2001, per violazione della normativa in materia edilizi quanto aveva realizzato, in zona sismica, in assenza della prescr autorizzazione, una sopraelevazione al piano secondo in cemento armato di un immobile sito in Paternò, INDIRIZZO censito al catasto al foglio part.n. 551. Con la sentenza era stata disposta la demolizione delle o abusivamente realizzate.
Argomenta l’ordinanza che
Il tecnico della difesa aveva espletato un sopralluogo sui luoghi il 20 gen 2023 e aveva dedotto che la demolizione del fabbricato avrebbe minato la stabil dell’intero immobile in quanto ne avrebbe comportato una variazione struttura con conseguente rischio di sicurezza per i residenti.
Su sollecitazione della Procura distrettuale della Repubblica di Catania l’Uff tecnico del Comune di Paternò in data 17 febbraio 2023 aveva proceduto a sopralluogo sull’immobile de quo, e, all’esito, accertato che “tenuto conto che trattasi di edificio singolo, le opere potrebbero essere demolite senza pregiu alcuno alle parti precedentemente edificate, quali pareti interne ed esterne e di copertura in tater° cemento, non agendo invece su pilastri e sulle travi.
Delibata l’assenza di qualsivoglia pericolo per le parti dell’edificio prees agli interventi in sopraelevazione di cui era stata ordinata la demolizi tribunale ha ritenuto la richiesta infondata e l’ha rigettata.
COGNOME NOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempesti ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, affidandolo ad un un motivo con cui lamenta mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett e., cod.proc.pen., per aver l’ordinanza assertivamente richiamato quanto rile dall’Ufficio tecnico comunale “senza nulla verificare in termini di consegue cambiamento strutturale e quindi di solidità del fabbricato a seguito demolizione”. Profilo, questo, asseritamente esaminato dalla consulenza tecnica parte privata la cui mancata valutazione da parte del Tribunale avre determinato un vuoto argomentativo riverberantesi in termini di assenza motivazione, anche in ordine a “ulteriori quesiti sulla staticità dell’immobile con la consulenza, così limitando il piano di osservazione e di lettura al mero p di staticità e non di solidità né di conseguente comportamento struttura relazione alla demolizione” (così, testualmente, nel ricorso che lascia inte
che i quesiti ulteriori dedotti da ultimo sarebbero stati oggetto della consule parte di cui si fa cenno).
La Procura generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in quanto reiterativo delle argomentazioni oggetto dell’istanza proposta al giu dell’esecuzione senza indicazione effettiva della pretesa violazione nel perc motivazionale del Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si premette che quello della Cassazione è giudizio di legittimità a c vincolata, e resta comunque esclusa, per la Corte di legittimità, la possibi una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a que effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anc logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Va infatti ribad secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri della Cort Cassazione quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento decisione, la cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una dive per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (così S 30/04/1997, n. 6402- RV207944; Cass.Pen. Sez. 4, n.4842 del 02/12/200306/02/2004 RV229369).
1.1. Si ribadisce, sempre in via preliminare, che eccede dai limiti di cogni della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fat trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di me posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittim circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determin dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenz argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e del emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del pr ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza r la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01).
1.2. Né può trascurarsi che il motivo sì come proposto risulta, ab imis, inammissibile ove si consideri che è, da un lato, meramente assertivo, dall’ elude, totalmente, l’obbligo di puntuale indicazione e allegazione degli aspetti consulenza di parte -solo evocati così come l’intera consulenza- dei q asseritamente l’ordinanza impugnata non ha compiuto adeguata analisi e che no
ha posto in comparazione critica con gli asserti della relaiione dell’Ufficio tecnico comunale.
Concorda il Collegio con consolidata giurisprudenza al proposito secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile, siccome innanzitutto apodittico e generico, ove rinvia a non specificate doglianze difensive, che non sarebbero state considerate. Invero, i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino dela necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). La censura di omessa valutazione da parte del giudice delle lagnanze difensive onera il ricorrente della necessità di specificarne il contenuto dell’impugnazione oltre alla decisività del motivo negletto al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso contenere la precis prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (in termini Sez. 3 – , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 – 02).
1.3. Con tale onere il ricorso neppure si confronta, incorrendo, peraltro in ulteriore causa di inammissibilità per avere semplicemente riproposto, in questa sede di legittimità, doglianze già correttamente disattese, in fatto e diritto, dal Tribunal catanese. E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, non massinnata e Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217)
Si rileva, comunque, che secondo giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e ribadisce, le censure difensive risultano infondate.
L’infondatezza del motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza, perché deve concordarsi col giudice dell’esecuzione sulla assenza di qualsivoglia elemento di · riscontro all’affermazione secondo cui la demolizione non sarebbe possibile per la ipotizzata, e non provata, possibilità che, intonso il profilo della staticità -al proposito la stessa difesa non muove censure rispetto a quanto attestato nel provvedimento impugnato- potrebbe risultarne un vulnus al manufatto in termini
di “solidità” e “conseguente comportamento strutturale in relazione alla demolizione”.
2.1. Si osserva, rammentando quanto sopra argomentato, che quelle della difesa sono mere asserzioni svincolate da qualsivoglia addentellato tecnico-documentale in difetto di allegazioni puntuali in tal senso nel corpo del ricorso.
2.2. Si rileva che le allegazioni difensive -come testè argomentato generiche ed ipotetiche- non paiono tecnicamente in linea con quanto attiene alla tecnica costruttiva, in quanto la sicurezza statica degli edifici -nella specie dedotta e valutata nel provvedimento impugnato- è garantita dalla capacità di tutti gli elementi aventi funzione strutturale di sopportare le azioni che possono, per qualsiasi motivo, agire sulla costruzione stessa, laddove l’analisi strutturale -col suo ambito di determinazione degli effetti dei carichi statici e dinamici su parti, assiemi e meccanismi- sembra attenere ad un profilo diverso ed ulteriore rispetto a quello attinente alla valutazione di incidenza, sulla statica dell’immobile, della ordinata demolizione.
2.3. Si ribadisce, comunque, relativamente alla questione della impossibilità della demolizione, ancorché nella specie non dimostrata per le ragioni già dette, la mai contrastata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, l’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolizione, oltre a dover essere ovviamente dimostrata, non assume rilievo quando dipende da una causa imputabile allo stesso condannato (Sez. 3, Sentenza n: 7789 del 09/02/2021 Cc. (dep. 26/02/2021 ) Rv. 281474 – 01; Sez. 3, n. 19387 del 27/4/2016, COGNOME, Rv. 267108; Sez. 3, n. 35972 del 22/9/2010, COGNOME, Rv. 248569), ritenendo tale il caso in cui sia stato il medesimo a realizzare l’abuso sull’iniziale manufatto o, comunque, a tollerare la realizzazione delle opere.
I richiamati principi sono stati successivamente ribaditi, ritenendoli applicabili anche ad analoga situazione dedotta in corso di incidente di esecuzione concernente l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo (Sez. 3, n. 28740 del 27/4/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 3 n. 51056 del 9/10/2018, COGNOME, non massimata).
Si tratta di conclusioni pienamente condivise dal Collegio, dovendosi conseguentemente affermare che l’impossibilità tecnica di dare esecuzione all’ordine di demolizione, oltre a dover essere ovviamente dimostrata, non assume rilievo quando dipende da una causa imputabile allo stesso condannato, giacché altrimenti si consentirebbe, realizzando opere in assenza di permesso di costruire in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione a porzioni di immobili regolarmente edificate o sanate, di evitarne la demolizione, in tal modo frustrando la necessità di ripristinare l’assetto urbanistico preesistente cui è strumentale l’ordine di demolizione.
L’unica ipotesi, diversa da quella in esame, nella quale rileva detta impossib tecnica di procedere alla demolizione, è quella degli interventi eseguiti in pa difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 34 d.P.R. 380/2001, i devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso en il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del respons dell’ufficio e, decorso tale termine, sono rimossi o demoliti a cura del comune spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione p doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. della parte dell’opera realizzata in difformità del permesso di costruire, se residenziale e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della age del territorio, per le opere adibite a usi diversi da quello residen provvedimento adottato dall’autorità amministrativa a norma dell’ad 34, comma 2 citato, di cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso edilizio, trova però, appli solo per le “difformità parziali”, che vengono tollerate, nello stato in si t solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente e non caso di nuova unità abitativa con aumento di volume e superficie (Sez. 3, n. 287 del 11/5/2018, Pellegrino, Rv. 273291; Sez. 3, n. 19538 dei 22/4/2010, Alborin Rv. 247187, conf. Sez. 3, n. 24661 del 15/4/2009, Ostuni, Rv. 244021; Sez. 3, 13978 del 25/2/2004, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 228451).
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Te conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato pres senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità” dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannalikricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 settembre 2024 La C GLYPH re est JlPresidente