Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37948 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
AVV_NOTAIO della Repubblica del tribunale di RAGIONE_SOCIALE Maria Capua a RAGIONE_SOCIALE;
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a Curti il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nato a Curti il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME NOME a Curti il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del 07/03/2024 del tribunale di RAGIONE_SOCIALE Maria Capua a RAGIONE_SOCIALE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di RAGIONE_SOCIALE Maria Capua Vete revocava l’ordine di demolizione di cui alla sentenza del Pretore di RAGIONE_SOCIALE Mar Capua a RAGIONE_SOCIALE del 13.10.1997, relativo ad opere abusive riportate nella stess
Avverso la predetta ordinanza II AVV_NOTAIO della Repubblica del tribunal di RAGIONE_SOCIALE Maria Capua ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.
Si rappresenta il vizio di violazione di legge, evidenziandosi la avven acquisizione al patrimonio Comunale, a seguito della mancata ottemperanza entro 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione comunale, delle o abusive qui rilevanti, con la conseguenza che il permesso di costruir sanatoria che sarebbe stato rilasciato in ordine alle stesse sarebbe illeg siccome rilasciato dopo la intervenuta acquisizione di cui sopra. Si oss altresì, che il giudice penale dell’esecuzione ha comunque il compito di verifi la conformità agli strumenti urbanistici dei titoli edilizi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 ricorso nei termini sopra esposti è fondato. Il dato storico, rapprese dal ricorrente, appare sussistente, con le precisazioni di seguito riportat luce in particolare di quanto si evince dal resoconto dei fatti e del compless procedimentale verificatosi, rispetto alle opere abusive di cui alla sentenza citata, come illustrato nel provvedimento di annullamento in autotutela, ai s dell’art. 21 nonies della legge 241/1990, del Comune di Curti, recante data d luglio 2021. In particolare, emerge che con la sentenza del Pretore di Sa Maria Capua a RAGIONE_SOCIALE del 13.10.1997 si accertavano, in data 10.1.1995, talun opere abusive, in particolare realizzate in difformità da titoli edilizi, quale rilasciata il 6.5.1994 quale CE in variante ad altre CE precedenti. Ad seguiva ordinanza sindacale di demolizione n. 4 del 17.01.1995, rispetto a quale sopravveniva istanza di condono del 27.2.1995, ovvero prima del maturare dei 90 giorni rispetto al provvedimento demolitorio del 1995. Condono po intervenuto ai sensi della L. 724/94 nel 1998, ma, si noti bene, limitatamente all’intervento di cambio di uso da garages a locale commercia realizzato al piano terra della palazzina abusiva. Si tratta solo di una part opere abusive, atteso che pare evincersi che gli interventi abusivi acce giudizialmente e oggetto dell’ordine di demolizione del 1995, per ve comprendevano anche un cambio d’uso del sottotetto e altri interventi facciata e solaio rispetto ad un immobile articolato su più livelli. Il 20.3.20 si accertava che le opere abusive realizzate e accertate come in difformit titoli edilizi non erano state demolite. E quindi si notificava al proprie distinta ingiunzione a demolire della Procura della Repubblica rispetto alle o abusive di cui alla già citata sentenza. Il 23.4.2001 il proprietario avanza le opere di recupero a uso abitativo del sottotetto e per altre opere e
riportate a pagina 3 del citato atto di annullamento in autotutela, comprensive, pare, del cambio di uso da garage a piano residenziale (come detto già oggetto di condono ex L. 724/94 del 1998), istanza di sanatoria ex art. della L. 47/85 e L.R. 15/2000. Seguiva concessione edilizia di sanatoria, riporta in rubrica il riferimento solo al cambio di uso del sottotetto ( cfr citata) n. 43/s. del 23.9.2001. Seguiva l’avviso di avvio di un procediment annullamento in autotutela della concessione citata 43/s., osservandosi ( pag. che il rilascio della stessa sarebbe intervenuto dopo 90 giorni dalla notifica ordinanza n. 4 del 17.1.1994 ( rectius del 1995) oltre che successiva ingiunzione a demolire o ripristinare della Procura, del 2001. E quind procedeva ad annullamento in autotutela della concessione 43/s
2. Deve quindi riconoscersi che, a fronte di un ordine di demolizione d gennaio 1995, non ottemperato, salve comunque le opere oggetto di condono del 1998 ( locale garage mutato in appartamento) che non paiono qui venire in contestazione ( salve eventuali verifiche del provvedimento di condono in sede d rinvio), siano decorsi oltre 90 giorni dalla notifica del predetto ordine alcuna ottemperanza. In proposito, occorre precisare che il regime del acquisizione di diritto al patrimonio comunale dell’opera abusiva, decorsi giorni dalla notifica della ordinanza di demolizione, attiene al provvedime comunale di tale tipo, per cui non rileva, ai predetti fini, la distinta ingiu demolire emessa dalla Procura (nel 2001) per portare ad esecuzione l’ordine d demolizione contenuto in sentenza, trattandosi di un provvedimento incidentale all’interno della distinta procedura giudiziale di esecuzione. Va precisato c predetta acquisizione ex art. 31 comma 4 del DPR 380/011 opera solo in rapporto ad interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costr quali sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo ediliz integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un or edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. proposito, correttamente si rileva, nel provvedimento di annullamento i autotutela citato, che la realizzazione del cambio di uso per il sottotetto i la creazione di un organismo integralmente diverso ai sensi dell’art. 31 comma del DPR 380/01, così da potersi connettere al regime acquisitivo in favore d comune prima citato. Salvo facendo comunque, la estraneità a tale acquisizione del piano oggetto di tempestivo condono del 1998 atteso che la relati domanda appare proposta già nel febbraio del 1995 ovvero prima del decorso dei predetti 90 giorni (ma salva comunque l’onere di controllo del giudice esecuzione per il caso di specie in sede di rinvio). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Riconosciuta quindi la non conformità alle regole urbanistiche del concessione 43/s., e sottolineato, come pure richiamato in ricorso, il dovere giudice della esecuzione di valutare la eventuale legittimità di titoli ediliz in sanatoria, sopravvenuti, si tratta di precisare i rapporti tra la demo effettuata in via giurisdizionale e altri atti amministrativi o giurisdizio innanzitutto affermato il principio generale per cui il giudice dell’esecuz proprio perché la competenza ad eseguire l’ordine di demolizione stabilito c sentenza spetta all’Autorità Giudiziaria procedente, in quanto espressione di potere autonomo rispetto a quello analogo alla P.A., deve risolvere tutt questioni afferenti la eseguibilità di qualsiasi pronuncia ed in partico compatibilità dell’ordine adottato con i provvedimenti assunti dall’autorità o giurisdizione amministrativa o da quella penale (Cass. 11/11/2010, n. 3976 Cass. 20/4/2009, n. 16686; Cass.30/3/2000, n. 1388). Altro principio è quel per cui l’ordine di demolizione delle opere abusive, emesso con la senten passata in giudicato, può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmen prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di temp adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizio (Sez. 3, Sentenza n. 42978 del 17/10/2007 Rv. 238145 – 01).
Da tale affermazione, consegue la necessità di precisare quali siano i pr dell’ordine di demolizione giudiziale, quale è l’atto che viene qui in esame risulta revocato, che possano entrare in contrasto con atti di altra autorit che occorre specificare innanzitutto i presupposti sulla base dei quali inter l’ordine di demolizione disposto dal giudice,
Va preliminarmente evidenziato, allora, che tale ordine di demolizione è adotta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31 comma 9 del DPR 380/01 secondo il qual “per le opere abusive di cui al presente artícolo, 11 giudice, con la sentenza dí condanna per il reato dí cui all’artícolo 44, ordina la demolízione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. Appare evidente che l’ordine di demolizione in parola consegue alla avvenuta rilevazione della sussistenza un abuso per cui intervenga condanna. In altri termini, esso presuppone che intervento edilizio sia stato accertato giudizialmente come abusivo. C l’ulteriore delimitazione discendente dal riferimento, con l’art. 31 com citato, alle “opere abusive dí cuí al presente articolo”, per cui la demolizione non può essere ordiNOME dal giudice in rapporto a qualsiasi tipo di abuso, ma sol quelli “eseguiti ín totale difformítà dal permesso di costruire, quelli che comportano la realizzazione di un organísmo ediizio integralmente díverso per caratterístiche tipologiche, planovolumetriche o dí utílizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti índicatí nel
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile” ( art. 31 comma 1 cit.).
In tale quadro, appare pertinente evidenziare la natura e la funzi dell’ordine di demolizione.
Come più volte precisato da questa Suprema Corte, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l’imposizione dell’ordine di demolizione d manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa ch assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il indipendentemente dall’essere o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso, (Se 3, n. 51044 del 03/10/2018 Rv. 274128 – 01). In linea con questo consolida indirizzo è utile evidenziare come, di recente, la Corte Edu (Corte EDU, Sez. I, settembre 2024, n. 35780/18 – L. c. Italia) abbia ritenuto – rispetto a vicenda riguardante la legittimità dell’ordine di demolizione di un manufa abusivo di proprietà, ordine disposto dall’autorità giudiziaria, in cui si valere dal privato la violazione sia degli artt. 6 § 1 (diritto a un giusto p e 7 (nulla poena sine lege) che dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione proprietà) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – che, nonosta l’ordine di demolizione in questo caso fosse stato emesso dal giudice penale, scopo era da ritenersi funzionale al ripristino, ovvero diretto a ricondurre il suo stato precedente, così che l’ordine di demolizione non assume scop punitivo. Dato ciò, non si era pertanto in presenza di una “pena” ai s dell’articolo 7 della Convenzione e l’ordine di demolizione non poteva esse soggetto al termine di prescrizione. Si è quindi respinto il reclamo. Di u rispetto alle presenti considerazione, è anche l’evidenziare il dato per cui citata sentenza la Corte Edu, quanto alla dedotta violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, ha rilevato che lo scopo di un ordine demolizione è di ripristinare un sito alle sue condizioni precedenti, e tale non è soggetto a un termine di prescrizione. Ciò è necessario per garant l’efficacia delle normative edilizie e scoraggiare altri potenziali trasgres tempo trascorso non può modificare tale conclusione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dalle suesposte considerazioni discende che, atteso che l’ordine demolizione ex art. 31 comma 9 citato e qui in esame, ha il suo fulcro essenzi nell’ accertamento giurisdizionale di un abuso edilizio, e la sua funzione necessaria sua eliminazione per il ripristino della legalità violata – tanto ordine persiste, come più volte sottolineato da questa Corte, nonosta l’intervenuta morte del reo, trattandosi di misura ad rem, e senza alcuna rilevanza, lo si ripete, della decorrenza di alcun termine di prescrizione (c le altre, sentenze della Corte di cassazione n. 9949 del 20 gennaio 2016
21198 del 18 maggio 2023) -, le preclusioni alla sua esecuzione non possono ch provenire da circostanze, anche sopravvenute, incidenti sull’abusività st dell’opera, oppure sulla sua destinazione a fini leciti.
In tale ultimo senso depone la previsione di cui all’art. 31 comma 5 del D 380/01, come di recente anche novellato con Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105, secondo “ropera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico ((previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati)) delle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Neí casi in cui l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambíentali o di rispetto dell’asset idrogeologico, il comune, ((previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comun’que denominati)) delle amministrazioni competenti ai sensi ‘dell’articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all’alienazione del bene e dell’area di sedime determiNOME ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione ((delle opere abusive da parte dell’acquirente)). È preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione…”
Quanto invece, in particolare, alle preclusioni derivanti da circostanze inci sul profilo dell’abusività dell’opera, questa Corte ha più volte sottolinea l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condann suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile u diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il pot dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto conce sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazi dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto e del potere di rilascio ( Sez. 3 n. 3456 del 21/11/2012 (dep. 23/01/2013 ) 254426 – 01). Ancora, la approvazione di un piano urbanistico comunale non costituisce atto idoneo ad impedire la demolizione dell’opera abusiva disposta art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, atteso che gli atti tipici della amministrazione idonei ad evitare la esecuzione di tale parte della sente sono, oltre alla già intervenuta demolizione ad opera della P.A., la concession sanatoria e la delibera del Consiglio comunale che abbia dichiarato la conform del manufatto con gli interessi pubblici urbanistici ed ambientali (Sez.
34428 del 09/07/2001 Rv. 219991 – 01). In tale ultima prospettiva si comunque precisato che, sottraendo l’opera abusiva al suo normale destino di demolizione previsto per legge, la delibera comunale che dichiara l’esistenza un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico violat può fondarsi su valutazioni di carattere generale o riguardanti genericamente p edifici, ma deve dare conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelt conservazione del singolo manufatto, precisamente individuato. (Fattispecie nell quale la Corte ha reputato legittimo il rigetto, da parte del gi dell’esecuzione, di istanza di sospensione dell’ordine di demolizione, in prese di due delibere comunali aventi per oggetto i criteri per individuare l’esisten prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive e i criteri locare gli immobili già acquisiti al patrimonio comunale) (Sez. 3, n. 25824 22/05/2013 Rv. 257140 – 01).
Il tema in esame, impone, poi, una specifica analisi circa i rapport l’esecuzione dell’ordine di demolizione e decisioni giurisdizionali, in partic per quanto qui di interesse, dell’autorità giurisdizionale amministrativa, affrontato ancora una volta tenendo conto delle suesposte “ontologiche caratteristiche dell’ordine di demolizione in esame, considerate sul pi strutturale (ordine conseguente all’accertamento di un’opera abusiva) funzionale (finalità di ripristino del rispetto delle disposizioni urbanis Consegue, allora, che la problematica può rinvenirsi nei limiti in cu determinazioni dell’A. G. amministrativa possano incidere, per l’oggetto del relativa decisione, sui presupposti dell’ordine di demolizione, così da emerg una incompatibilità. In altri termini, viene in rilievo il rapporto tra il g penale e il giudicato amministrativo, nella misura in cui involga, in particola tema della abusività della medesima opera. Rapporto che questa Corte ha precisato e delimitato, laddove, dopo avere rilevato, in via generale, ch materia edilizia il potere del giudice penale di accertare la conformità alla ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia, e conseguentemente valutare la legittimità di eventuali provvedimenti amministrativi concessor autorizzatori, trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giu amministrativo passati in giudicato, che abbiano espressamente affermato l legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia ed il consegu diritto del cittadino alla realizzazione dell’opera (Sez. 3, n. 39707 del 05/06 Rv. 226592 – 01), ha precisato che la valutazione del giudice penale in ordi alla legittimità di un atto amministrativo, costituente il presupposto di un non è preclusa da un giudicato amministrativo formatosi all’esito di u controversia instaurata sulla base di documentazione incompleta, o comunque fondata su elementi di fatto rappresentati in modo parziale o addirittura veritiero, sempre che tali criticità risultino da dati obiettivi prees Corte di Cassazione – copia non ufficiale
sconosciuti al giudice amministrativo, ovvero sopravvenuti alla formazione de giudicato. (Sez. 3, Sentenza n. 31282 del 24/05/2017 Rv. 270276 – 01) ed h altresì aggiunto, tra l’altro, che al giudice penale è preclusa la valutazion legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presuppos dell’illecito penale qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile giudice amministrativo, ma tale preclusione non si estende ai profili illegittimità, fatti valere in sede penale, non dedotti ed effettivamente deci giudice amministrativo (Sez. 6, n. 17991 del 20/03/2018 Rv. 272890 – 01).
Quanto sinora da ultimo osservato, circa il rapporto con il giudic amministrativo, lascia comprendere che non ogni tipo di decisione del giudic amministrativo può incidere sull’ordine di demolizione adottato dal giudi penale, con sentenza di condanna irrevocabile.
Ma solo quelle che abbiano esaminato il profilo di abusività di un intervento. In tale ottica, non possono certo rilevare, ai fini in parola, quelle decisio pur riguardanti abusi edilizi, non ne abbiano scandagliato il merito, ma si conseguite solo a valutazioni di tipo procedurale. E tale appare quella che, l’ordinanza impugNOME, il giudice dell’esecuzione ha valorizzato, per revoca l’ordine di demolizione, laddove ha preso in considerazione la decisione con cui il Tar, con due pronunce, in ragione del lungo lasso di tempo intercorso dal sanatoria all’autoannullamento della stessa e della assente esplicazione di interesse pubblico prevalente a base dell’autoannullamento esercitato d Comune, ha annullato i provvedimenti di annullamento in autotutela adottati da Comune RAGIONE_SOCIALE Maria Capua RAGIONE_SOCIALE, in relazione alle opere interessate da predetto ordine ex art. 31 cit. qui in esame. Si è trattato, infatti, di una d estranea ad ogni profilo di merito degli abusi in questione, come tale inidone sancire un contrasto che, nei termini finora illustrati, possa giustificare la o sospensione dell’ordine di demolizione ex art. 31 citato. Invero valorizzazione, in sede giurisdizionale amministrativa, del decorso del tempo della omessa motivazione dell’interesse pubblico all’annullamento in autotutela un provvedimento di sanatoria, all’evidenza non solo non attiene alla sostan dell’abusività delle opere ma, per quanto osservato sulla funzione e nat dell’ordine di demolizione in questione, verrebbe inammissibilmente ingiustificatamente e trascurare la natura ripristinatoria dell’ordine, che giu l’irrilevanza – come sopra evidenziato – di ogni termine di prescrizione necessità di assicurare l’ordine urbanistico violato in ossequio ad un inter pubblico che appare indiscusso e immanente, per scelta Legislativa, nelle stes disposizioni a ciò deputate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Peraltro, questa Suprema Corte ha anche già espressamente affermato che la persistenza dell’interesse pubblico alla demolizione del manufatto abusi riguarda la legittimità dell’ordine di demolizione impartito dalla pubb
amministrazione, non quello disposto dal giudice con la sentenza di condanna che, come noto, non costituisce provvedimento amministrativo ed è impermeabile ai vizi tipici dei provvedimenti amministrativi. Peraltro, comprendere il più ampio quadro, anche sancito a livello convenzionale, dell rilevanza della demolizione di opere abusive, va in questa sede anche ricorda che con sentenza del 17 ottobre 2017, n. 9, l’Adunanza plenaria del Consiglio Stato ha ribadito la validità del principio, maggioritario nella giurispru amministrativa, per cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pu tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrer relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordin ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nell’ipotesi cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dal realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abu il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (Sez. 3, n. del 15/05/2018 Rv. 274114 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, emergendo la mancata valutazione, in piena autonomia, da parte del giudice, della validità d concessione 43/s, anche, ma non solo, alla luce dell’art. 31 comma 4 del DPR 380/01, la Corte ritiene pertanto che l’ordinanza impugNOME debba esser annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di RAGIONE_SOCIALE Maria Capua RAGIONE_SOCIALE, da svolgersi alla luce dei principi sopra esposti e nel contest generale onere del giudice penale di scandagliare in concreto la legittimità singoli eventuali provvedimenti di condono o sanatoria in senso stretto c assumano rilievo nel caso concreto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugNOME con rinvio al tribunale di RAGIONE_SOCIALE Maria Capua a RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2024.