Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34410 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34410 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 dicembre 2023, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, relativa alla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 17 ottobre 1997, irr. 2 marzo 1998, sospendendo l’ordine di demolizione fino all’esecutività del provvedimento.
Si premette, per migliore intelligibilità dell’impugnazione, che l’ordinanza ricòrsa ha deciso sull’incidente di esecuzione promosso da NOME COGNOME ed NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, condannata con l’emarginata sentenza, che aveva disposto l’ordine di demolizione RAGIONE_SOCIALE opere edilizie abusivamente realizzate e consistenti nella costruzione di un manufatto in aderenza di mt. 5×5 composto da piano terra e 1° piano, previa demolizione del muro di tompagno posteriore.
Con il predetto incidente di esecuzione, si instava per la sospensione o la revoca del predetto ordine demolitorio sia perché la sanzione demolitoria sarebbe estinta per prescrizione ex art. 173, cod. pen. sia perché i lavori erano stati ultimati nei termini di cui alla I. n. 326 del 2003, con tempestiva presentazione della relativa domanda di sanatoria, ciò che avrebbe imposto la sospensione dell’ordine demolitorio in attesa della definizione del procedimento amministrativo. La Corte d’appello di Napoli, con una prima ordinanza emessa il 29 novembre 2021, aveva rigettato detta istanza, che veniva tuttavia annullata senza rinvio da questa Corte con sentenza emessa il 4 maggio 2022, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Napoli.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
3.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 171, cod. proc. pen., attesa la nullità dell’ordine demolitorio pe omessa notifica a tutti gli eredi.
In sintesi, si vuole la difesa dei ricorrenti per avere individuato la Corte d’appello quali eredi della NOME soltanto i fratelli NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, laddove, tra gli eredi della defunta, vi è anche la signora NOME COGNOME che non avrebbe mai ricevuto notifica dell’ordine di demolizione, non potendo dunque proporre alcuna richiesta di revoca del predetto ordine
ne ‘ esperire ogni altra procedura eventualmente necessaria all’esercizio dei propri diritti quale erede della de cuius.
3.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge per inosservanza del principio di proporzionalità.
In sintesi, si sostiene che l’ordine di demolizione pregiudicherebbe irrimediabilmente i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e de domicilio, oggetto di tutela convenzionale in base all’articolo 8 della Cedu nonché di tutela costituzionale, riconducibile agli articoli 2 e 3 Cost., con riferimento a diritto all’abitazione. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte e della Corte europea dei diritti dell’uomo, si sostiene che l’ampliamento dell’immobile di proprietà della NOME COGNOME, oggetto dell’ordine dennolitorio, venne ultimato in data anteriore al 31 marzo 2013 e, dunque, nei termini di legge di cui al richiesto condono. La domanda di condono, proposta da soggetto pienamente legittimato, venne presentata alla competente autorità amministrativa, evidenziandosi l’assenza di cause di non condonabilità assoluta e rilevandosi l’assoluta assenza di consapevolezza della violazione di legge da parte dell’interessata. Allo stato potrebbe assolutamente dirsi gerarchicamente prevalente il diritto all’abitazione, che risulterebbe irrimediabilmente pregiudicato dall’esecuzione dell’ordine demolitodo, dovendosi a tal proposito osservare che l’intervento realizzato configurava senza dubbio un abuso minore trattandosi di un manufatto in aderenza di metri 5 x 5.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 19 aprile 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
Osserva il PG che il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente atteso che l’ordine di demolizione non fu notificato a tutti gli eredi di NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, trattati cartolarmente a norma dell’art. 611, cod. proc. pen., sono inammissibili.
Il primo motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Va premesso che questa Corte, con sentenza n. 20741/2022, ha disposto l’annullamento senza rinvio della precedente ordinanza del 29 novembre 2021 con cui la Corte di Appello di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, aveva confermato
l’ordine di demolizione emesso dalla Corte territoriale con sentenza del 17 ottobre 1997, irrevocabile il 2 marzo 1998, emessa nei confronti di NOME, dante causa degli eredi odierni ricorrenti. Detto annullamento era stato motivato da motivi di ordine processuale, per l’avvenuta celebrazione dell’udienza del 18 novembre 2021, avanti alla Corte territoriale, alle ore 10,14 e nell’assenza dei difensori di fiducia, anziché alle ore 12,30 come da pregresso provvedimento di rinvio, rilevando la lesione dei diritti di difesa.
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso viene eccepita una nullità non dedotta dinanzi al giudice dell’esecuzione, versandosi pertanto nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Deve, quindi, essere affermato che in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi a seguito di incidente di esecuzione, è preclusa la deduzione di questioni nuove (nella specie, non proposte con l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione), non esaminate in sede di incidente di esecuzione, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l’applicazione.
Sussiste, peraltro, un’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto da soggetto non legittimato. L’AVV_NOTAIO, infatti, ha ricevuto mandato fiduciario a proporre ricorso per cassazione nell’interesse dei soli NOME COGNOME e NOME COGNOME, ma non anche da NOME COGNOME, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 591, co. 1, lett. a), cod. proc. pen.
Anche il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni già espresse in precedenza.
La questione relativa all’asserito difetto di proporzionalità dell’ordine demolitorio ed alla violazione del diritto all’abitazione e del diritto al rispetto della privata e familiare e del domicilio, infatti, è stata dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione e non ha formato oggetto dell’incidente di esecuzione svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Napoli in data 15 dicembre 2023.
Ricorre, pertanto, la medesima causa di inammissibilità di cui all’art. 606, co. 3, cod. proc. pen.
In ogni caso, peraltro, con riferimento alle doglianze afferenti al merito della vicenda – segnatamente la tempestività e legittimità della domanda di condono – si tratta di censure puramente contestative, con cui si chiede a questa Corte una rivalutazione di quanto già emerso in sede di incidente di esecuzione.
Risulta, infatti, dall’ordinanza impugnata che il Procuratore Generale della Corte d’appello di Napoli, nel parere negativo sull’istanza proposta, aveva rilevato come con nota prot. 615682 del 2.08.2017, il NOME di Napoli aveva comunicato che le istanze di condono erano state rigettate e il provvedimento di diniego della sanatoria era stato regolarmente notificato alla parte. La successiva documentazione richiesta dalla Corte d’appello e trasmessa dal NOME di Napoli in data 18 ottobre 2021 con numero di prot. NUMERO_DOCUMENTO, ha confermato che, in relazione al fabbricato in oggetto, erano state presentate due istanze di condono dalla COGNOME, la prima, in data 30 aprile 1986, relativa ad ampliamento tramite realizzazione di un vano cucina sul terrazzo a livello di pertinenza per una superficie di 48 mq. ed alla ristrutturazione dell’appartamento una superficie di 61,52 mq.; la seconda, presentata in data 30 marzo 2004, relativa all’ampliamento della cucina piccolo terrazzo e sottostante cantinola per 34,26 mq. Il provvedimento di rigetto del condono emesso in data 16 maggio 2017 è stato poi impugnato innanzi al Tar Campania da NOME COGNOME ed NOME COGNOME in qualità di eredi aventi causa della richiedente, deceduta il 21 settembre 2016. Il Tar rigettava il ricorso relativo alla seconda istanza di condono accogliendo quello relativo alla prima. Il NOME e NOME COGNOME impugnavano la decisione del Tar, ed il Consiglio di Stato, in data 20 maggio 2021, confermava, in relazione ad entrambe le istanze, il diniego del permesso di costruire. La Corte d’appello ha dunque rappresentato che allo stato non vi fossero atti amministrativi incompatibili con l’ordinanza di demolizione, né fossero emersi ulteriori elementi da cui poter prevedere e desumere la sanabilità RAGIONE_SOCIALE opere di cui si discute, essendo invece emersi elementi decisamente contrari.
Ne consegue, pertanto, che comunque, pur prescindendo dalla novità della questione dedotta, quanto rappresentato nel secondo motivo è del tutto privo di pregio.
Il congiunto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.