Ordine di demolizione: No alla revoca se l’immobile è frazionato per il condono
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3002/2025, affronta un tema cruciale in materia di abusi edilizi: la legittimità della revoca di un ordine di demolizione a fronte di domande di condono basate su un frazionamento fittizio di un immobile. La pronuncia chiarisce che la palese contraddittorietà della motivazione del giudice e la mancata osservanza delle direttive della stessa Cassazione in sede di rinvio portano all’annullamento del provvedimento favorevole ai responsabili dell’abuso.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un ricorso del Procuratore della Repubblica avverso un’ordinanza del Tribunale di Napoli. Quest’ultimo, in qualità di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, aveva revocato un ordine di demolizione emesso quasi venticinque anni prima con una sentenza della Pretura Circondariale. L’ordine riguardava un manufatto abusivo realizzato da due privati.
Il Procuratore contestava la decisione del Tribunale, evidenziandone la carenza e l’illogicità motivazionale. Sebbene il giudice avesse riconosciuto l’unicità strutturale dell’edificio, aveva comunque accolto la richiesta di revoca della demolizione, basata su tre distinte e frazionate istanze di condono. La volumetria complessiva dichiarata era di 1.452 mc, quasi il doppio del limite massimo consentito dalla legge (750 mc). Inoltre, il Tribunale non aveva considerato che le autorizzazioni comunali basate su tali istanze erano state successivamente annullate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore fondato, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando il caso per un nuovo esame al Tribunale di Napoli. Prima di entrare nel merito, la Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa, confermando che il ricorso era stato presentato nei termini di legge.
Le Motivazioni: Contraddittorietà e Violazione del ‘Dictum’
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi: la palese contraddittorietà della motivazione del giudice dell’esecuzione e la sua inadempienza rispetto alle indicazioni fornite in precedenza dalla stessa Corte.
Il Frazionamento Fittizio per il Condono e l’ordine di demolizione
Il punto centrale della censura riguarda la contraddizione logica del provvedimento impugnato. Il Tribunale, da un lato, ammetteva che l’edificio fosse un’unica struttura indivisibile, ma dall’altro lato accettava la validità di istanze di sanatoria presentate come se si trattasse di tre unità indipendenti. Questo stratagemma era chiaramente finalizzato ad aggirare i limiti volumetrici imposti dalla normativa sul condono (L. n. 326/2003).
La Cassazione sottolinea come una simile motivazione sia palesemente illogica. Non è possibile riconoscere l’unicità del manufatto e, al contempo, giustificare la revoca dell’ordine di demolizione sulla base di un frazionamento artificiale. Il giudice avrebbe dovuto valutare la legittimità delle domande di sanatoria nel loro complesso, tenendo conto del volume totale dell’abuso.
Il Mancato Adempimento alle Istruzioni del Giudice di Rinvio
Un secondo, e non meno importante, motivo di annullamento risiede nella violazione dell’art. 627 del codice di procedura penale. In una precedente pronuncia, la Corte di Cassazione aveva rimesso gli atti al Tribunale con un compito preciso (il cosiddetto dictum): compiere “un più approfondito accertamento” sulla possibilità tecnica di separare gli immobili o di effettuare modifiche strutturali per rendere sanabili almeno le parti residenziali.
Il giudice del rinvio, tuttavia, non ha eseguito questa indagine. La sua ordinanza è risultata carente, non specificando nulla sulle caratteristiche delle pratiche di sanatoria né sulla fattibilità tecnica degli interventi richiesti dalla Cassazione. In questo modo, il Tribunale si è sottratto al compito assegnatogli, emettendo una decisione che non rispetta il vincolo imposto dalla sentenza rescindente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza ribadisce principi fondamentali in materia di esecuzione delle pene per reati edilizi. In primo luogo, conferma che non sono ammissibili espedienti, come il frazionamento fittizio, per eludere i limiti normativi del condono edilizio. La valutazione della sanabilità di un abuso deve basarsi sulla sua reale consistenza e non su artifici documentali.
In secondo luogo, viene riaffermato il valore vincolante del dictum della Corte di Cassazione per il giudice del rinvio. Quest’ultimo non ha la facoltà di discostarsi dalle indagini e dagli accertamenti richiesti, pena l’annullamento della sua decisione per violazione di legge. La corretta esecuzione di un ordine di demolizione richiede un esame rigoroso e completo, che non può essere sostituito da motivazioni superficiali o contraddittorie.
È possibile ottenere un condono edilizio frazionando un immobile unico per rientrare nei limiti di volumetria?
No, la Corte ha stabilito che se l’immobile è strutturalmente unico, il frazionamento in più unità indipendenti per eludere i limiti volumetrici (come i 750 mc) è illegittimo e non può giustificare la revoca di un ordine di demolizione.
Cosa succede se il giudice del rinvio non segue le indicazioni della Corte di Cassazione?
Se il giudice del rinvio non adempie al ‘dictum’ (le istruzioni) della Corte di Cassazione, la sua decisione è viziata da violazione di legge (nello specifico, l’art. 627 cod. proc. pen.) e può essere annullata per non aver seguito il principio di diritto enunciato.
La revoca di un ordine di demolizione può basarsi su domande di sanatoria poi annullate?
No, il giudice dell’esecuzione deve valutare la legittimità attuale delle domande di sanatoria. Se i provvedimenti autorizzativi basati su tali domande sono stati annullati dall’amministrazione competente, non possono costituire un valido motivo per revocare l’ordine di demolizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3002 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3002 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
parti non ricorrenti: NOME nato a NAPOLI il 11/01/1957 NOME nato a NAPOLI il 02/01/1957
avverso l’ordinanza del 14/06/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio ha revocato l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza della Pretura Circondariale di Napoli del 21.10.1999 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e la conseguente ingiunzione datata 12.9.2014.
Il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è carente dell’impianto motivazionale, che palesa la sua illogicità laddove, sebbene il giudice riconosca l’unicità strutturale del manufatto e la natura pertinenziale del piano terra, tale da rendere illegittimo il frazionamento delle unità immobiliari in tre istanze di condono che superano i 750 mc, tuttavia accoglie la revoca dell’ordine di demolizione, nonostante le domande di sanatoria siano state frazionate in tre unità indipendenti, la cui volumetria complessiva dichiarata è pari a 1.452 mc. Rileva, pertanto, che il giudice non ha valutato la legittimità delle domande di sanatoria e non ha tenuto conto dell’assenza di eventuali provvedimenti in insanabile contrasto con l’ordine di demolizione, senza considerare che nel frattempo le disposizioni dirigenziali rilasciate dal Comune di Napoli, a nome COGNOME e COGNOME, sono state tutte annullate con la Disposizione Dirigenziale n. 20 del 28.2.2018.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
È stata depositata memoria scritta dal difensore di COGNOME NOME e COGNOME NOME con richiesta di rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è fondato.
Si osserva, preliminarmente, che – contrariamente a quanto prospettato nella memoria depositata dalla difesa di COGNOME e COGNOME – il ricorso proposto dalla parte pubblica è ammissibile, in quanto depositato nei termini di legge in data 25.6.2024, avverso ordinanza emessa in data 14.6.2024 e comunicata alla locale Procura in data 19.6.2024.
Passando all’esame dei motivi di ricorso, si deve convenire con la parte ricorrente laddove evidenzia la palese contraddittorietà della motivazione offerta dal Tribunale, che da una parte riconosce che la struttura del manufatto oggetto di esecuzione non sia divisibile e, dall’altra afferma come gli interessati abbiano inoltrato distinte e frazionate richieste di concessione in sanatoria. Più in generale, il percorso argomentativo del provvedimento impugnato appare a dir poco carente, nulla specificando in ordine a contenuto e caratteristiche delle menzionate pratiche in sanatoria ex I. n. 326/2003. In tal senso, l’ordinanza del Tribunale si pone anche in palese violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., non avendo adempiuto al dictum della sentenza rescindente della Corte di cassazione, la quale aveva rimesso al giudice del rinvio il compito di compiere “un più approfondito accertamento” in ordine alla possibilità di una separazione tecnica degli immobili o modifiche strutturali di rimessione in pristino del locale asseritannente non condonabile, tali da giustificare l’operatività dei provvedimenti di condono degli immobili residenziali del primo e secondo piano.
Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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