Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22093 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 01/05/1966 DEL NOME COGNOME nato a MASSA DI SOMMA il 01/11/1991 COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il 19/11/1969
avverso l’ordinanza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, nella persona del Procuratore generale, dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi i ricorsi inammissibili e dell’avv.to NOME COGNOME che ha chiesto l’accogli dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25/11/2024, la Corte d’appello di Napoli, quale giudi dell’esecuzione, dichiarò inammissibile l’istanza proposta da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso l’ingiunzione a demolire le opere abusive e a rispristinare lo stato luoghi emessa dal Procuratore generale della Repubblica di Napoli in data 23/9/2024.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli istanti i quali, con uni motivo, denunciano la violazione di legge in relazione agli artt. 38 e 43 I. 47/85 e 39 72 nonché travisamento del fatto e difetto di motivazione. Le doglianze difensive sono articolat due punti.
2.1 Con il primo, prospettante la sanabilità del manufatto, si lamenta che non si era ten conto che “la titolarità del bene che è oggetto della istanza di condono è, nelle more del esame, transitato, dal patrimonio dell’originario titolare, COGNOME NOME, nel patrim altri soggetti e da alcuno elemento richiamato in motivazione emerge l’artificio frammentazione, riferito, in maniera apodittica dalla Corte territoriale, che travisa, altresì probatorio della richiamata precedente ordinanza dal momento che è lo stesso Ente Comunale a riferire che l’eventuale “problematica” sul rilascio del condono si inverta, sic et simplicit titolarità del bene medesimo”. Si aggiunge che “sulla base di quanto previsto in sede interpretazione autentica dell’art. 38 della L. 47/1985, operata con l’art. 24 della L. 136 in assenza di elementi indefettibilnnente contrari sul punto, dato il rapporto di stretta pa esistente fra l’originario titolare del bene ed i soggetti che hanno formulato l’istanza di sa tale da fare rientrare questi nel novero dei legittimari jure hereditatis, per effetto delle vicende successorie uno degli originari istanti sia, medio tempore, div quanto meno formalmente, titolare del bene in questione”.
2.2 Con il secondo punto, si deduce che “l’ordinanza, con motivazione apparente e pertanto inesistente, comunque viziata dal travisamento del fatto e della prova, esclude la fondatez circa la sospensione della RESA in attesa dell’esito dei presentati ricorsi al TAR”. Si lamen particolare che la Corte non si era soffermata sul contenuto dei ricorsi e sui provvedim amministrativi, analiticamente indicati, favorevoli agli istanti nelle more della pro intervenuti che rendevano prevedibile una “decisione positiva”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano inammissibili in quanto fondati su argomenti aspecifici e manifestam infondati.
L’inammissibilità disposta dalla Corte d’appello è fondata su un precedente provvedimento adottato dalla Corte territoriale il 13 dicembre 2023, divenuto “irrevocabile” il 1/7/ seguito del rigetto, da parte di questa Corte, dei ricorsi degli interessati.
Assume la Corte territoriale che “con la nuova domanda la difesa insiste ritornand nuovamente su un dato già valutato e contestato ossia che i due fabbricati in parola sarebber distinti ed autonomamente utilizzabili aventi ciascuno di essi una volumetria inferiore ai 75 3 consentiti (per singolo abuso) dall’art. 39 della legge 47/85”.
Aggiunge la Corte territoriale che “la difesa non aveva prospettato a sostegno dell’ista aspetti fattuali nuovi preesistenti ovvero non valutati già con la precedente ordinanza di ri tale non potendosi ritenere il ricorso presentato al Tar e allegato alla nuova istanza,
definizione del silenzio assenso, in cui con evidenza vengono riproposte le medesime argomentazioni prospettate nella istanza che qui si esamina”.
Con tale motivazione i ricorsi non si confrontano in quanto non individuano gli elementi novità che scardinano la motivazione fondante l’ordinanza dimostrando che la nuova istanza non rappresentava una mera riproposizione di una richiesta basata “sui medesimi elementi già esposti e sui quali è stato già esercitato il relativo potere deliberativo con la presente dec siccome ritenuto dalla Corte territoriale.
Questa Corte Suprema, con specifico riguardo alla materia dell’esecuzione, ha avuto modo di affermare il principio -avallato anche dalla giurisprudenza delle Sezioni unite- secondo il la preclusione processuale di cui parla l’art. 666 comma 2cod. proc. pen., ostativa ad una nuo pronuncia sul medesimo petitum, opera “non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi considerazione” (Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019 (2020 ), COGNOME, Rv. 278283 – 01; Sez. n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269841 – 01; Sez. 3, n. 50005 del 1/7/2014, COGNOME, Rv. 261394 – 01; Sez. 1, n. 29983 del 31.5.2013, P.G. in proc. COGNOME, R 256406; Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 – 01).
Sul tema è stato, anche, precisato che per la sussistenza di “elementi nuovi” è necessario ch “i nuovi elementi addotti a sostegno della nuova istanza, siano essi sopravvenuti o preesisten non abbiano formato oggetto di valutazione ai fini della precedente decisione adottata dal giud di merito. Ne deriva che incorre nella inammissibilità quell’incidente di esecuzione proposto riferimento ad una richiesta già respinta con provvedimento definitivo e fondato sui medesi presupposti di fatto e di diritto del precedente (così Sez. 1^, 11.3.2009 n. 23817, Cat COGNOME, 243810)” (Sez. 3, n. 50005 del 1/7/2014, COGNOME Rv. 261394 – 01).
Venendo al secondo argomento, con cui si lamenta la mancata motivazione in ordine al diniego opposto alla richiesta di sospensione dell’ingiunzione a demolire sino all’esito del r pendente dinanzi al TAR, va osservato che l’ordinanza esclude che l’instaurazione del giudizi amministrativo possa rappresentare un elemento di novità in quanto fondato sui medesimi argomenti già valutati dal provvedimento del 13/12/2023.
3.1 L’ordinanza impugnata, inoltre, richiamando quella precedente, ribadisce che i du immobili oggetto delle domande di condono sono “riconducibili ad un unico centro di interesse essendo stati realizzati dal medesimo soggetto su un suolo di sua proprietà”, per cui la volumet complessivamente sviluppata risulta superiore a quella condonabile.
Anche tale dato concorre a giustificare il diniego dell’istanza di sospensione.
E’ noto che il silenzio-assenso sulla domanda di condono, che secondo il non contestato passo dell’ordinanza impugnata costituisce l’oggetto del ricorso presentato al TAR, si perfezi esclusivamente se la domanda possiede tutti i requisiti sostanziali per il suo accoglimento
cui il pagamento integrale delle somme dovute, la presentazione dei documenti necessari e i rispetto del limite di volumetria, nonché la dimostrazione della data di ultimazione dei (Cons. Stato, Sez. II, Sentenza, 23/12/2024, n. 10356; Consiglio di Stato, sezione VII, senten 12 giugno 2023, n. 5742; sezione VI, sentenze 23 febbraio 2023, numeri 1824 e 1826 e 26 settembre 2022, n. 8303; sezione IV, sentenza 20 giugno 2022, n. 5053; sezione II, sentenza 19 novembre 2020, n. 7198).
Diretta conseguenza del giudizio di non condonabilità degli organismi edilizi cui è perven la Corte è, quindi, la manifesta infondatezza della richiesta di sospensione dell’ordi demolizione in attesa della definizione del procedimento amministrativo. Va ricordato, infa che, secondo il principio più volte affermato da questa Corte, l’ordine di demolizione manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domand di condono edilizio (Sez. 3, n. 14736 del 26/3/2024, Genovese; Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016 Citarella, Rv. 268032 – 01; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Marano, Rv. 243463; Sez. 3, n 43878 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230308) e, inoltre, in termini più generali, che il pred ordine di demolizione può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministra o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine demolizione ( Sez. 3, n. 30955 del 27/6/2024, Romano; Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238145 – 01).
3.2 Deve, dunque, ritenersi che nessuna omissione motivazionale sia riscontrabile con riferimento al rigetto della richiesta di sospensione, atteso che, come più volte affermat questa Corte in relazione al giudizio di cognizione, in sede di legittimità non è censura provvedimento, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazio difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 15767 15/4/2025, COGNOME; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME e altri, Rv. 259643)
Alla manifesta infondatezza dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagament delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazio della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore dell cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
I
Così deciso in 14/5/2025