Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44374 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44374 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno quale giudice del rinvio deducendo difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato ha rigettato la richiesta di sospensione o di revoca dell’ordine di demolizione nel procedimento n. 10/14 RED ma l’ordine di demolizione aveva ad oggetto, si assume, un bene diverso da quello indicato nella sentenza di condanna n.2258/2013. Il fabbricato in cemento armato su due livelli, comprensivo del piano seminterrato privo di impianti, era infatti oggetto di un primo processo definito con sentenza di prescrizione, mentre la sentenza n.2258 emessa il 1/10/2013 dalla Corte di appello di Salerno, irrevocabile il 17/01/2014, riguarda la prosecuzione di opere edilizie abusive consistenti nel completamento del piano terra dell’immobile sito in Angri alla INDIRIZZO. Il ricorrente ritiene che l’estensione dell’ordine di demolizione all’intero fabbricato sia illegittimo in quanto non ricorre l’accessorietà delle opere eseguite successivamente all’opera originaria, tale da rendere ineseguibile l’ordine medesimo, né l’altra ipotesi in cui l’estensione dell’ordine di demolire sia consentita, ossia quando siano eseguite aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale o alla condanna e anche il manufatto abusivo sia opera per la quale è intervenuta sentenza di condanna con connesso ordine di demolizione. L’erronea applicazione, nell’ordinanza impugnata, di principi elaborati dalla Corte di legittimità si fonda su un contrasto tra le argomentazioni svolte e gli atti processuali, non essendo stato emesso ordine di demolizione del manufatto originario ma esclusivamente del completamento del piano terra, risultando per tale ragione non chiaro e definito l’oggetto del provvedimento.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
1.1. A norma dell’art.628 cod. proc. pen., la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ovvero per inosservanza del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio. Nel ricorso in esame è, invece, riproposta la questione dell’ambito di operatività dell’ordine di demolizione di manufatti abusivi, in relazione ad abusi edilizi
commessi in tempi diversi sul medesimo manufatto, che risulta essere stata già esaminata e rigettata nella sentenza rescindente.
1.2. Con sentenza n.45904 del 25/10/2022 la Sezione Terza penale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha, infatti, annullato l’ordinanza emessa il 26/04/2022 dalla Corte di appello di Salerno con la quale era stata parzialmente accolta l’istanza diretta a ottenere la revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo di proprietà dell’imputato emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Salerno in esecuzione della sentenza di condanna n. 2258 del 1/10/2013. L’ordinanza era stata impugnata dal Procuratore generale per violazione di legge sul presupposto che la sentenza di condanna con la quale era stato emesso l’ordine di demolizione fosse relativa a un manufatto abusivo unico, ma realizzato in più fasi; anche se per la porzione iniziale dell’abuso edilizio il processo si era concluso con la sentenza di prescrizione, il Procuratore deduceva che, in ogni caso, tale porzione di manufatto non fosse stata oggetto di alcuna sanatoria, avendo il Comune di Angri, anzi, rigettato l’istanza di permesso di costruire in sanatoria. Riguardando la condanna la ripresa dell’attività criminosa, consistente nel completare la realizzazione del manufatto abusivo, l’ordine di demolizione avrebbe dovuto riguardare sia il manufatto abusivo realizzato sia le opere accessorie complementari, nonché le superfetazioni successive, posto che i nuovi lavori edilizi abusivi avrebbero generato un nuovo procedimento penale comunque relativo alla prosecuzione del precedente abuso edilizio, sul presupposto che tale reato prosegue nella sua consumazione fino all’ultimazione dei lavori e l’apertura di più processi aventi a oggetto diverse porzioni di avanzamento del medesimo lavoro edilizio indica una ripresa dell’attività criminosa originaria anche laddove la prima parte dell’abuso non sia stata repressa.
1.3. La difesa aveva specificato già in quella sede come la sentenza di condanna da eseguire facesse riferimento esclusivamente al piano terra abusivamente edificato e completato, come evincibile dal verbale di sequestro del 20/11/2009 in cui si era contestato il completamento del piano terra mentre il primo piano era ancora non abitato, privo dei finimenti e dei servizi igienici.
1.4. La Terza Sezione penale, premesso che l’ordine di demolizione deve essere collegato al fatto per cui è intervenuta la condanna, ha comunque ritenuto che tale ordine, nel caso concreto, riguardasse l’edificio nel suo complesso, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e, come tale, deve avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione. Ha, pertanto, annullato la decisione
ritenendo errata in diritto la tesi espressa dalla Corte d’appello quanto alla individuazione delle opere oggetto della condanna. Nella sentenza rescindente sono stati indicati i principi di diritto che il giudice di rinvio avrebbe dovut applicare: a) premesso che la condanna è stata inflitta per la realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un immobile mediante il completamento del piano terra, già abusivamente realizzato e sottoposto a sequestro il 13/03/2007, mentre il primo piano risultava ancora privo di rivestimenti, per determinare le opere di cui ordinare la demolizione il giudice dell’esecuzione si sarebbe dovuto attenere al principio secondo il quale la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti e anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale strutturalmente inseriscono (Sez. 3, n.30673 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282162 – 01); b) qualsiasi intervento effettuato sulla costruzione realizzata abusivamente costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria che integra un nuovo reato, ancorché l’abuso originario non sia stato represso (Sez. 3, n. 48026 del 10/10/2019, COGNOME, Rv. 277349 – 01); c) integra il reato contravvenzionale previsto dall’art. 44, comma 1 lett.b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 la prosecuzione dell’attività edilizia vietata in vista dell’ultimazione dei lavori eseguita successivamente al dissequestro e alla restituzione dell’immobile abusivo all’indagato, a prescindere dall’entità degli interventi eseguiti, anche nel caso in cui l’ultimazione dei lavori riguardi interventi che non necessitino del permesso di costruire (Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011, Latone, Rv. 251290 01).
Nella sentenza di annullamento è stato chiaramente affermato che le opere abusive per cui è intervenuta la condanna non fossero le finiture, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzate dopo il precedente sequestro, ma quelle, complessive, che avevano determinato la realizzazione della nuova volumetria, posto che la prosecuzione dei lavori aveva perpetuato l’illiceità delle opere già realizzate, attesa la natura abusiva dell’immobile a cui accedevano, anche se per i lavori realizzati in precedenza il reato era estinto per prescrizione.
Il ricorso è, dunque, manifestamente infondato in quanto l’ordinanza impugnata risulta pienamente rispettosa dei principi di diritto enunciati nella sentenza rescindente. La Corte di appello di Salerno, quale giudice del rinvio, ha rigettato la richiesta di sospensione e la richiesta di revoca dell’ordine di
demolizione n.10/2014 dando piena attuazione ai principi indicati dalla Corte di legittimità e in particolare al criterio interpretativo secondo il quale l’ordine demolizione del manufatto abusivo dovesse riguardare l’edificio nel suo complesso, configurandosi come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi. E’ stata, conseguentemente, ritenuta irrilevante la circostanza che l’originaria condotta di abuso edilizio avesse formato oggetto di una sentenza di prescrizione del reato in quanto la prosecuzione dei lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza pacificamente, nella giurisprudenza della Corte, una nuova condotta illecita. I nuovi interventi ripetono, in altre parole, le stesse caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale strutturalmente inseriscono, cosicché qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente deve considerarsi ripresa dell’attività criminosa originaria tale da integrare un nuovo reato e da imporre la demolizione dell’intero edificio che ha determinato la realizzazione della nuova volumetria.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023 HFonsigliefe estensore
Il Preskinte