Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41413 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41413 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza depositata il 20 giugno 2024, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 42624 del 23 settembre 2022 (che aveva annullato una precedente ordinanza delib marzo 2022), la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di revoca o, in subordine, di sospensione dell’ordine di demolizione disposto dalla stessa Corte di appello quale giudice del merito, con sentenza del 29 settembre 1998 (irrev. 23 marzo 1999), nei confronti di NOME COGNOME.
La condanna riguardava la realizzazione, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, di un fabbricato in Napoli, INDIRIZZO, per il quale era sta presentata domanda di condono ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, oggetto di parere negativo a causa del vincolo idrogeologico che concerne il lotto edilizio su cui insiste il fabbricato.
Dopo aver dato atto dell’avvenuta demolizione dell’immobile, la Corte d’appello ha evidenziato come, per effetto della riperimetrazione, la strada privata di accesso alla proprietà del COGNOME sia rimasta classificata come area con grado di rischio massimo (R4).
Pertanto, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico, poiché l’immobile ricade in parti con diverso livello d rischio deve prevalere la classe di rischio più elevata, per effetto della quale non è consentito il mantenimento dell’immobile.
In ogni caso l’eccesso di volumetria, ostativo alla condonabilità dell’opera, non può essere rimediato attraverso una demolizione parziale.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio della motivazione, nella forma del travisamento della prova.
Prospettando un errore percettivo, si osserva che a seguito della riperimetrazione l’area di sedime dell’immobile non rientra più nella zona ad elevato rischio, diversamente dalla strada privata di accesso, che però appartiene a soggetti terzi.
Il fabbricato inoltre è arretrato di circa 65 cm rispetto alla linea di confine c la strada (su cui ancora grava il vincolo), e tra le due aree esiste una differenza di quota di circa 3 m.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge penale, con riferimento all’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Secondo il ricorrente il giudice dell’esecuzione non ha considerato, quanto alla possibilità di conformare le opere al requisito volumetrico, che con la sentenza rescindente questo profilo era stato ritenuto privo di rilievo o comunque superato dalle argomentazioni difensive.
Inoltre, sia la circolare del RAGIONE_SOCIALE (n. 26 del 7 dicembre 2005), sia la giurisprudenza amministrativa ritengono possibile la demolizione RAGIONE_SOCIALE opere eccedenti la volumetria consentita.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile.
4.1. E’ utile premettere che con sentenza del 29 settembre 1998 (irrev. 23 marzo 1999) la Corte di appello di Napoli ordinava ad NOME COGNOME la demolizione di un immobile, poiché realizzato in assenza dei prescritti titoli abilitati.
Successivamente fu presentata domanda di condono, ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, oggetto di parere negativo a causa del vincolo idrogeologico riguardante il lotto edilizio su cui insiste il fabbricato.
Emessa l’ingiunzione a demolire, NOME COGNOME ·promuoveva incidente di esecuzione, teso ad ottenerne la revoca o la sospensione. Si deduceva da un lato il completamento della procedura amministrativa tesa ad ottenere la rimozione del vincolo idrogeologico; dall’altro l’avvenuta demolizione del fabbricato della parte eccedente la soglia limite di 750 m 3 , il cui superamento è ostativo alla concessione del condono.
Impugnata l’ordinanza di rigetto, la Corte di cassazione la annullava, sottolineando l’erroneo riferimento al requisito della c.d. doppia conformità ed alla procedura di cui all’art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Il giudizio di rinvio si concludeva quindi con l’ordinanza oggi impugnata.
4.2. Come osservato dal Sostituto Procuratore generale, dal testo del provvedimento impugnato – che rinvia alla relazione del consulente nominato in sede esecutiva in atti – emerge la prova dell’avvenuta esecuzione dell’ordine di demolizione, la cui revoca o sospensione era stata domandata con il ricorso ex artt. 666 e ss. cod. proc. pen.
Secondo il costante orientamento di questa Suprema Corte deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto al fine di ottenere, in fase esecutiva, la revoca dell’ordine di demolizione del manufatto che risulta già completamente eseguito (Sez. 3, n. 2532 del 12/01/2022, COGNOME, non mass., in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo al ricorso proposto dal condannato, per effetto dell’avvenuta demolizione; conf., Sez. 3, n. 14764 del 19/02/2020, COGNOME, non mass., in un caso in cui la demolizione era
3
avvenuta su iniziativa dell’organo esecutivo; Sez. 3, n. 19918 del 20/02/2019, COGNOME, non mass.; Sez. 3, ordinanza n. 24272 del 24/03/2010, Abagnale, Rv. 247685 – 01).
Né il ricorrente indica quale sia l’interesse concreto ad impugnare il provvedimento del giudice dell’esecuzione (ovvero a rimuovere o sospendere l’ordine di demolizione), richiesto dall’art. 568, comma 4 cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione.
Interesse che non può essere identificato con la mera pretesa preordinata all’astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato proprio per effetto dalla riforma o dall’annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, COGNOME, Rv. 276274 – 01).
La stessa sentenza Abagnale, già citata, ha chiarito inoltre che l’interesse, richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere collegato agli effetti primari e diretti dell’atto da impugnare e sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole, determinando per l’impugnante una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente, a nulla rilevando gli interessi di mero fatto.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. La causa di inammissibilità, d’altra parte, preesisteva alla proposizione del ricorso.
5.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolar complessità RAGIONE_SOCIALE questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, 16 ottobre 2024
Il Presi COGNOMECOGNOMENOME> nte