Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27729 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME
avverso l’ordinanza del 11/04/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO
RITENUTO IN FATTO •
1.Con ordinanza del 11/04/2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di revoca o di sospensione dell’ingiunzione a demolire formulata da NOME COGNOME e per l’effetto ha revocato l’ordine di demolizione del manufatto abusivo emesso nei confronti di NOME COGNOME in data 21/01/1997 dalla Pretura Circondariale di Napoli, in forza di sentenza di condanna per reati edilizi.
Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli formulando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e viz della motivazione, in quanto il giudice a quo ha revocato l’ordine di demolizione, pur prendendo atto dell’assenza di un titolo sanante o della sussistenza di atti amministrativi incompatibili lascino ipotizzare una tempistica certa per l’emissione di un provvedimento di sanatoria. In t senso richiama la giurisprudenza consolidata secondo la quale il giudice dell’esecuzione può disporre la revoca dell’ordine di demolizione a condizione che l’abuso sia, almeno in astratt assentibile, e che sussistano elementi che facciano propendere per un’effettiva prognosi favorevole degli esiti del procedimento di condono attivato dalle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Questo collegio prende atto che è stata acquisito certificato di morte, rilasciato dall’uf dello Stato civile di Napoli, dal quale emerge che l’esecutato COGNOME SalvatoreCOGNOME che ha presentato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, è deceduto in data 29/11/2020 e che i Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione in data 27/04/2022 avverso l’ordinanza di revoca dell’ordine di demolizione, successivamente alla morte dell’esecutato.
Si ritiene pertanto, che il giudice a quo avrebbe dovuto prendere atto della morte dell’esecutato istante, intervenuta nel corso del giudizio, e disporre l’integrazione contraddittorio con gli eredi, acquisire la documentazione e pronunciare il dispositivo n confronti dei titolari dei beni iure successionis; o in subordine, qualora non sia possibile instaurare il contraddittorio, dichiarare l’estinzione del procedimento, essendo morto l’istante
Dalla lettura dell’ordinanza impugnata sembrerebbe invece che gli eredi dell’istante, nonchè proprietari dell’immobile acquisito in successione dalla de cuius di NOME giusto atto di divisione, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono rimasti estranei al giudizio, che è stato promosso dall’esecutato NOME COGNOME e nei cui confronti è stata pronunciata l’ordinanza di revoca dell’ordine di demolizione, datata 11/04/2022, successivamente alla morte del richiedente, e non nei confronti dei proprietari del bene immobile.
E’ principio consolidato, infatti, che la natura di sanzione amministrativa di carattere r a contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione comporta che esso conserva la sua efficacia
anche nei confronti dell’erede o dante causa del condannato o di chiunque vanti su di esso un
diritto reale o personale di godimento (Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 265193;
Sez.3, n. 30406
del
08/04/2016, Rv. 267333), in quanto l’immobile realizzato in assenza del
permesso di costruire, rispetto al quale è emesso l’ordine di demolizione, facendo parte de
patrimonio di colui che lo ha edificato, entra a far parte del suo asse ereditario e, salva la rin
all’eredità, si trasmette
“mortis causa”
agli eredi, nei confronti dei quali l’ordine conserva
efficacia (Sez.3, n. 16141
del
21/02/2023, Rv. 284463).
Ne segue pertanto che l’ordine di demolizione non può ritenersi legittimamente revocato ed
è privo di effetti, non essendo gli eredi intervenuti nel corso del procedimento, nella sudd
qualità, rinnovando l’istanza di revoca formulata
jure proprio
da COGNOME Salvatore e
consentendo la prosecuzione del procedimento, onde consentire al giudice di verificare se siano
emanati, dall’ente pubblico cui è affidato il governo del territorio, provvedimenti amministr
con l’ordine di demolizione assolutamente incompatibili, e disporne la revoca.
2. L’ordinanza impugnata, pertanto deve essere annullata senza rinvio, in quanto l’ordine
di demolizione non poteva essere revocato.
PQM
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata.
Così deciso all’udienza del 13/05/2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale