Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38886 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Borgia in data DATA_NASCITA avverso l’ordinanza in data 14/5/2024 del GIP del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letti le conclusioni trasmesse in data 23/7/2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sostitu Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ‘ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità ricorso e il certificato, trasmesso dall’AVV_NOTAIO in data 4/9/2024, attesta il decesso di COGNOME NOME a Simeri Crichi in data 28/7/2024.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14/5/2024, il GIP del Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di COGNOME NOME volta a ottene la revoca o la sospensione dell’ingiunzione di demolizione adottato in data 18/11/2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro in esecuzione dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza n. 70/2003 del Tribunale di Catanzaro in relazione alle opere abusive oggetto della predetta pronuncia.
Avverso l’ordinanza, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa deduce la violazione dell’art. 41 del d.P.R. 380/2001 lamentando che GIP non aveva tenuto conto che il Comune di Simeri Crichi aveva dato atto, con missiva del 21/1/2015, che l’ordine di demolizione non poteva essere eseguito senza pregiudicare la stabilità statica del fabbricato. Ad avviso del difensore, quindi, il giudice dell’esecuzione av dovuto “quanto meno di chiedere all’ufficio tecnico … un approfondimento e/ documentazione”.
Con il secondo motivo, ha eccepito la violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. a) sostenen che l’opera abusiva doveva ritenersi acquisita al patrimonio del Comune per cui spettava al solo ente territoriale decidere se procedere alla demolizione o destinare il manufatto a un diver utilizzo.
Con il terzo motivo ha denunciato il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 8 della assumendo che il giudice dell’esecuzione non aveva verificato se l’esecuzione dell’ordine d demolizione potesse arrecare danni gravi e irreversibili all’immobile, costituente l’u abitazione del ricorrente.
Il certificato in atti prova che NOME è deceduto il 28/7/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’intervertto decesso del ricorrente, avvenuto in epoca successiva alla proposizione del ricors impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata comportando la dissoluzione del rapporto originato dall’incidente di esecuzione con conseguente caducazione del provvedimento adottato nell’ambito della procedura.
L’annullamento dell’ordinanza impugnata, va precisato, non ha incidenza alcuna sull’efficacia sull’ ordine di demolizione dell’opera abusiva disposto dal giudice penale che, in quanto avent la natura di sanzione amministrativa di carattere reale a contenuto ripristinatorio, “ri direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti trasla intercorsi e dalle vicende successorie verificatesi; esso si trasmette agli eredi del responsab e ai suoi aventi causa che subentrino nella disponibilità del bene (Sez.3, n. 16141 d 21/02/2023, Rv. 284463 – 01; Sez.3, n. 18990 del 23/02/2022, Rv. 283135 – 01; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, Rv. 277266 – 01; Sez. 3, n. 42699 del 07/07/2015, Rv. 265193; Sez. 3, n. 16035 del 26/02/2014, Rv. 259802; Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Rv. 245403)” (Sez. 3, n. 17840 del 20/3/2024, Tascone).
Va, pertanto, disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribun di Catanzaro affinché proceda all’esecuzione dell’ordine di demolizione nei confronti degli ere o aventi causa del condannato.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per morte del condannato e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per l’ulteriore corso. Così deciso il 25/9/2024