Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45743 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45743 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato a Frascati il DATA_NASCITA NOME, nata a Roma il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 20/12/2022 del Tribunale di Vellletri, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, ‘NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 20 dicembre 2021 il Giudice dell’esecuzione di Veiletri ha ·rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione delle opere abusive.
I ricorrenti presentano tre doglianze.
Con la prima lamentano la violazione di legge perché non era dichiarata la prescrizione della statuizione accessoria. stata
Con la seconda eccepiscono la violzizione di legge e il vizio di motivazione perché, subordinatamente, non era stato applicato in via analogica l’art. 28 I. n. 689 del 1981.
Con !a terza deducono l’estraneità dell’NOME che non era stata dichiarata responsabile dell’abuso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono nel complesso infondati.
Si precisa preliminarmente che agli atti risultano due ricorsi cumulativi uguali, di cui uno del 21 febbraio 2023 con sottoscrizione digitale e l’altro del 22 febbraio 2023.
La prima doglianza è in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità. In materia di reati edilizi, l’ordine di demolizio del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di “pena” nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le più recenti, Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra Sr.I., Rv. 275850 – 02).
La seconda censura è del pari in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, perché l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, avendo natura di sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio, non è soggetto alla prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, ma non è soggetto neanche alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge n. 689 del 1981 che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n. 36387 dei 07/0712015, Formisano, Rv. NUMERO_DOCUMENTO01).
Il terzo motivo punta a escludere l’efficacia dell’ordine nei confronti dell’NOME‘ perché terza estranea all’accertamento di responsabilità. La questione non ha fondamento. Va ricordato che l’ordine di demolizione ha carattere reale e quindi si esegue nei confronti dei terzi, anche nei confronti di eventuali acquirenti di buona fede (Sez. 3, n. 45848 del 011:1.0/2019, Cannova, Rv. 277266 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 12 luglio 2023
il Consigliere estensore