Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16581 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16581 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Scafati il DATA_NASCITA; avverso la ordinanza del 24/05/2022 del tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 maggio 2022, il tribunale di Torre Annunziata, adito quale giudice dell’esecuzione nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE per la revoca o sospensione dell’ordine di demolizione correlato alla sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 35 del 17 febbraio 1998, divenuta irrevocabile il 23 aprile 1998, con cui COGNOME NOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett
I. 47/85, 1, 2, 20 I. 64/74, 2 I. R. 9/83, 1 sexies I. 431/85 e 734 cod. pen., con riferimento alla realizzazione di una struttura in ferro, rigettava l’istanza.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, mediante il proprio difensore, propone ricorso deducendo un motivo di impugnazione.
Deduce il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per la omessa valutazione della richiesta avanzata dalla società RAGIONE_SOCIALE Oltre che per l’omissione di ogni valutazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive avanzate da COGNOME NOME in atto di intervento e in memoria difensiva depositata. Si rappresenta la diversità tra il manufatto per cui è intervenuta condanna nei confronti di COGNOME NOME e quello attualmente esistente sulla stessa area e realizzato dalla società RAGIONE_SOCIALE, previa rimozione del primo ad opera del COGNOME. Si contesta invece l’assunto del Consulente della Procura nella parte in cui si sostiene che ” il capannone…è definibile come il risultato della portata ad ultimazione dell’opera abusiva sanzionata con la sentenza del 98″. E ciò in ragione, osserva la difesa, della diversità di dimensioni, forma, caratteristiche tipologiche e materiali rispetto all’immobile di cui alla citata sentenza irrevocabile. Si tratterebbe, piuttosto, di una diversa e nuova costruzione oggetto di istanza ex art. 13 della L. 47/85. In tale quadro, l’esecuzione della procedura demolitoria in contestazione attribuirebbe al COGNOME conseguenze non riconducibili alla condotta da lui tenuta in materia edilizia, facendo ricadere nella sua sfera giuridica effetti economici e giuridici nonostante l’assenza di sua responsabilità per le nuove opere. Per le quali ultime, i reati edilizi sarebbero estinti e in assenza di sentenza di condanna non si potrebbe procedere a demolizione.
Con memoria il difensore ha riaffermato le predette ragioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminare alla decisione è il difetto di legittimazione del ricorrente alla luce del principio per cui non è legittimato a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, nè a presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all’altro (Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004 Rv. 227729 – 01). In proposito, dalla ordinanza impugnata, sul punto in sostanza incontestata, risulta che la procedura esecutiva è stata attivata dalla RAGIONE_SOCIALE quale acquirente dell’area di interesse nell’anno 2014 ovvero sedici anni dopo l’emissione della sentenza di condanna e dell’ordine di demolizione qui di interesse, senza alcuna citazione di alcun ruolo rivestito dall’odierno ricorrente.
Rispetto a tale dato, si oppone al più l’asserzione di un non meglio illustrato “atto di intervento” del COGNOME NOME con “memoria difensiva” depositata nell’incidente di esecuzione, che non appare riconducibile al necessario, previo e personale atto propositivo e partecipativo nella procedura esecutiva in contestazione; il tutto è rilevabile nel quadro, peraltro, di affermazioni in proposito generiche oltre che contraddette dalla affermazione, pure riportata in ricorso (cfr. pag. 2), per cui il giudice dell’esecuzione “rigettava l’incidente d esecuzione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE“.
In ogni caso, la tesi propugnata a fondamento del ricorso – per cui il manufatto oggetto dell’ordine di demolizione sarebbe stato rimosso e sostituito da un nuovo e distinto manufatto attualmente esistente -, oltre a non tenere conto RAGIONE_SOCIALE contrarie considerazioni del giudice dell’esecuzione, nella parte in cui non si limita a citare le conclusioni del consulente, per cui l’opera attuale sarebbe prosecuzione di quella oggetto della sentenza di condanna, ma richiama anche le argomentazioni in proposito formulate dal tecnico medesimo (prive di ogni contestazione da parte del ricorrente), non solo appare meramente assertiva, ma muove altresì su un piano meramente fattuale, come tale inammissibile in questa sede.
Va peraltro ricordato per completezza di inquadramento, e per ribadire la correttezza della demolizione così come emersa, che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di “restitutio in integrum” dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione (Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016 (dep. 09/02/2017) Rv. 268831 – 01
2. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 12/01/2023