Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28706 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28706 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MELZO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 settembre 2023, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Messina rigettava l’incidente di esecuzione promosso nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, avente ad oggetto la richiesta di sospensione/revoca dell’ordine di demolizione disposto con sentenze irrevocabili del Pretore di Messina relativamente ad un immobile di proprietà degli COGNOME (sentenza di patteggiamento per reato edilizio e per violazione di sigilli, con demolizione delle opere abusive) e del Tribunale di Messina relativamente ad un immobile di proprietà della COGNOME (condanna per reato edilizio ed antisismico, con demolizione delle opere abusive).
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto congiunto ricorso per cassazione tramite il comune difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deducono, con tale unico motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio “per invenzione” con riferimento all’asserito pagamento parziale delle somme relative alle istanze di sanatoria presentate dagli istanti, nonostantat quietanze attestanti l’avvenuto pagamento di tutti gli oneri concessori dovuti per le istanze di sanatoria depositate all’organo competente fossero state prodotte al tribunale a mezzo PEC in data 23/05/2002 ed acquisite all’ud. 25/05/2022, e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione, laddove l’ordinanza taccia di inerzia gli istanti, in contrasto con la documentazione depositata ed acquisita dal tribunale, comprovante l’avvenuto deposito al Comune dell’integrazione documentale richiesta sino alla data del 26/04/2022, ed il pagamento degli ulteriori oneri concessori in data 27/04/2022, che inficia il provvedimento per motivazione apparente o perplessa.
In sintesi, si duole la difesa dei ricorrenti per avere il tribunale, quale gi dice dell’esecuzione, rigettato l’istanza di sospensione/revoca dell’ordine demolitorio, nonostante la documentazione prodotta ed acquisita all’udienza dimostrasse non solo l’intervenuto pagamento integrale degli oneri concessori richiesti per le istanze di sanatoria depositate dagli istanti ex I. n. 36 del 2003 del 31.03.2004, ma anche che gli stessi non potessero essere tacciati di condotta inerte, avendo allegato agli atti quanto necessario per decidere.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 11 marzo 2024, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Secondo il PG, il congiunto ricorso è infondato ed il Tribunale si è attenuto al decalogo elaborato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell’esecuzione, a seguito dell’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ai deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l’accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l’avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell’oblazione; f) l’eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussi stenza di un permesso in sanatoria tacito. Il ricorrente eccepisce il travisamento con riferimento ai pagamenti senza confrontarsi con gli argomenti del tribunale che, in coerenza con il richiamato decalogo, rilevano l’intempestività della domanda nonché la mancata ultimazione dei lavori entro il termine del 31.3.2003, tale dovendosi indicare il termine erroneamente indicato come il 31.3.2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, trattati ai sensi dell’art. 611, cod. proc. per., sono complessivamente infondati.
Va premesso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, il giudice dell’esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative a suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, ord. n. 47263 del 25/09/2014, Rv. 261212 – 01).
Nel caso di specie è pacifico che le istanze di condono, successive all’irrevocabilità delle due sentenze di cui si discute (sentenza n. 1788/99 del Pretore di Messina, quanto ai ricorrenti COGNOME; sentenza n. 226/06 del tribunale di Messina, quanto alla ricorrente COGNOME), vennero presentate in data 31.03.2004; che, alla data di decisione del giudice dell’esecuzione (15/09/2023) non fossero state ancora esitate né, del resto, la difesa dei ricorrenti, ha documentato nemmeno in sede di ricorso per cassazione l’avvenuta definizione dell’iter.
La circostanza, pertanto, che il giudice dell’esecuzione abbia “travisato” la documentazione prodotta all’ud. 25/05/2022, non incide sulla correttezza sostanziale dell’approdo cui è pervenuto il tribunale, posto che è indubbio come, nonostante tale produzione, nessuna delle due istanze di condono sia stata definita, nonostante siano trascorsi quasi vent’anni dalla loro presentazione e quasi due anni (la produzione a mezzo PEC dell’integrazione documentale e della copia delle quietanze di pagamento degli oneri concessori risale al 23/05/2022) dal momento della produzione degli atti al giudice dell’esecuzione.
Ciò che è indiscutibile è che, alla data della decisione, la procedura amministrativa di condono era ancora pendente e che, pertanto, tenuto conto del lungo periodo intercorrente dalla presentazione delle relative istanze (31.03.2004) alla data della decisione del giudice (15.09.2023)’ non fosse intervenuto alcun provvedimento da parte del Comune che consentisse di ritenere accoglibili le istanze dei ricorrenti.
Deve, quindi, da un lato, confermarsi che la censura di travisamento probatorio dedotta è carente del carattere di de.cisività, il che esclude che la stessa possa inficiare il provvedimento impugnato (da ultimo: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01); dall’altro, che proprio l’abnorme lasso di tempo, quasi venti anni, decorso tra la presentazione delle istanze di condono e la decisione impugnata, logicamente ha fatto escludere al giudice dell’esecuzione che fosse plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Rv. 266763 – 01), tenuto peraltro conto che dalla presentazione della documentazione integrativa (25/05/2022) era trascorso più di un anno rispetto alla data dell’udienza camerale, senza che nessun provvedimento favorevole agli istanti fosse stato assunto da parte dell’Amministrazione comunale (né, tantomeno, come detto, la difesa ha allegato al ricorso documentazione successiva a sostegno della definizione in tempi celeri delle richiamate istanze di condono).
I ricorsi devono essere pertanto rigettati, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces- sua li.
Così deciso, il 5 aprile 2024