Ordine di Carcerazione Post-Prova: Nessuna Sospensione
L’esito negativo di una misura alternativa alla detenzione, come l’affidamento in prova, comporta conseguenze immediate e dirette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l’ordine di carcerazione emesso in seguito alla revoca dell’affidamento non gode del beneficio della sospensione. Questa decisione consolida un importante principio in materia di esecuzione penale, distinguendo nettamente tra l’inizio dell’espiazione di una pena e la ripresa della stessa a seguito del fallimento di una misura alternativa.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, si vedeva revocare tale beneficio a causa di un esito negativo. Di conseguenza, l’autorità giudiziaria emetteva un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena residua. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, sollevando due questioni principali: la mancata notifica dell’ordine al proprio difensore e la presunta illegittimità della mancata sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, confermando la piena legittimità dell’operato del giudice dell’esecuzione. Con questa pronuncia, la Corte ha ribadito principi consolidati, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Analisi dell’ordine di carcerazione
La decisione si fonda su due pilastri argomentativi chiari e distinti, che meritano un’analisi approfondita.
La Validità dell’Ordine Nonostante la Mancata Notifica al Difensore
Il primo motivo di ricorso si concentrava su un vizio procedurale: l’omessa notifica dell’ordine di carcerazione al difensore di fiducia. La Corte ha rapidamente liquidato la questione, richiamando la propria giurisprudenza costante. Secondo gli Ermellini, tale omissione non è sanzionata con la nullità. Si tratta di un’irregolarità che può essere sanata anche in un momento successivo e che non pregiudica il diritto di difesa. Il condannato, infatti, conserva pienamente la facoltà di proporre in ogni tempo questioni relative al titolo esecutivo, ovvero alla sentenza di condanna definitiva che sta alla base della carcerazione.
L’Inapplicabilità della Sospensione all’ordine di carcerazione post-affidamento
Il cuore della pronuncia risiede nel secondo motivo, logicamente pregiudiziale. Il ricorrente sosteneva che l’ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere sospeso, come previsto in via generale dall’art. 656, comma 5, c.p.p. per pene detentive brevi. La Corte ha respinto categoricamente questa tesi. La ratio della norma sulla sospensione è quella di consentire al condannato, non ancora detenuto, di richiedere una misura alternativa prima dell’ingresso in carcere.
Questo meccanismo, tuttavia, non si applica quando l’ordine di carcerazione è la diretta conseguenza del fallimento di una misura alternativa già concessa. In questo scenario, l’esecuzione della pena non inizia, ma semplicemente riprende il suo corso ordinario (la detenzione) a causa della revoca del beneficio. La carcerazione trova il suo titolo autonomo non nell’ordine contestato, ma nella condanna passata in giudicato e nelle successive decisioni della magistratura di sorveglianza. Pertanto, l’ordine di esecuzione in questi casi non è sospendibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che i vizi procedurali, come la mancata notifica di un atto al difensore, non sempre comportano l’invalidità dell’atto stesso se non sono espressamente sanzionati con la nullità e se non ledono concretamente il diritto di difesa. In secondo luogo, e più significativamente, traccia una linea netta sull’applicazione della sospensione dell’esecuzione. Il fallimento di una misura alternativa come l’affidamento in prova determina un ritorno immediato al regime detentivo, senza possibilità di interporre ulteriori istanze per evitare il carcere. La fiducia accordata al condannato è venuta meno e l’ordinamento prevede, come logica conseguenza, la ripresa dell’esecuzione della pena nella sua forma originaria.
Un ordine di carcerazione è nullo se non viene notificato al difensore?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’omessa notifica dell’ordine di carcerazione al difensore non è causa di nullità del provvedimento. Si tratta di una irregolarità che può essere sanata e che non impedisce al condannato di contestare il titolo esecutivo in un secondo momento.
È possibile ottenere la sospensione di un ordine di carcerazione emesso dopo la revoca dell’affidamento in prova?
No. La Corte ha chiarito che la normativa sulla sospensione dell’esecuzione della pena (art. 656, comma 5, c.p.p.) non si applica quando l’ordine di detenzione deriva dall’esito negativo di una misura alternativa già in corso, come l’affidamento in prova al servizio sociale.
Cosa succede se un ricorso contro un ordine di carcerazione viene giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo l’impossibilità di esaminare i motivi nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14085 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14085 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4558/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2465/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 18/11/1972
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 della Corte d’appello di Roma
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che il suo secondo motivo, da vagliare in via logicamente pregiudiziale, appare manifestamente infondato, giacché del tutto correttamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non soggetto a sospensione, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., l’ordine di carcerazione emesso in esecuzione dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza dichiarativa dell’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale (arg. ex Sez. 6, n. 6552 del 03/02/1998, COGNOME, Rv. 210889-01);
che identica valutazione deve essere riservata al primo motivo, posto che l’omessa notifica al difensore dell’ordine di carcerazione è sfornita di sanzione e pertanto non comporta la nullità dell’ordine stesso (Sez. 6, n. 2073 del 29/05/1996, COGNOME, Rv. 205878-01), essendo ovviabile anche successivamente e senza pregiudizio della facoltà
di proporre in ogni tempo questioni sul titolo esecutivo, sicché l’omissione neppure si ripercuote sulla carcerazione medesima, ormai instaurata (arg. ex Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272835-01), che non dipende dall’atto contestato, trovando appunto autonomo titolo nella condanna passata in giudicato (e, se del caso, nelle successive determinazioni della magistratura di sorveglianza);
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la preclusione all’esame dei motivi nuovi e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME