Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14085 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14085 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4558/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 2465NUMERO_DOCUMENTO2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/12/2024 della Corte d’appello di Roma
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esamiNOME il ricorso;
Ritenuto che il suo secondo motivo, da vagliare in via logicamente pregiudiziale, appare manifestamente infondato, giacché del tutto correttamente il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non soggetto a sospensione, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., l’ordine di carcerazione emesso in esecuzione dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza dichiarativa dell’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale (arg. ex Sez. 6, n. 6552 del 03/02/1998, Petruccelli, Rv. 210889-01);
che identica valutazione deve essere riservata al primo motivo, posto che l’omessa notifica al difensore dell’ordine di carcerazione è sfornita di sanzione e pertanto non comporta la nullità dell’ordine stesso (Sez. 6, n. 2073 del 29/05/1996, Pelissa, Rv. 205878-01), essendo ovviabile anche successivamente e senza pregiudizio della facoltà
di proporre in ogni tempo questioni sul titolo esecutivo, sicché l’omissione neppure si ripercuote sulla carcerazione medesima, ormai instaurata (arg. ex Sez. 1, n. 20768 del 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272835-01), che non dipende dall’atto contestato, trovando appunto autonomo titolo nella condanna passata in giudicato (e, se del caso, nelle successive determinazioni della magistratura di sorveglianza);
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la preclusione all’esame dei motivi nuovi e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME