Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43524 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43524 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/08/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 31 agosto 2022, la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza, proposta da NOME COGNOME, intesa ad ottenere l’annullamento, la revoca o la sospensione dell’ordine di carcerazione n. 161/2015 SIEP, emesso dal locale Procuratore generale in data 31 marzo 2015 e successivamente modificato in data 14 giugno 2022, con conseguente ordine di sua immediata liberazione.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo – del quale si darà atto, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione – con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione in relazione agli artt. 656 e 666 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 746 cod. proc. pen., agli artt. 8-9-10-15 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, nonché all’art. 2, comma 1, dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione, concluso tra Italia e Albania il 23 aprile 2002 e’ratificato con legge n. 204 dell’il. luglio 2003.
Si duole del fatto che il giudice dell’esecuzione non abbia congruamente e logicamente valutato la normativa convenzionale richiamata, secondo la quale l’esecuzione della condanna è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, esclusivo titolare della competenza a decidere in materia.
Rileva, al riguardo, che lo Stato italiano, nel caso in esame, dopo aver rinunciato alla consegna ed abdicato all’esecuzione della pena, ha azionato l’ordine di carcerazione dando luogo ad un’ingiusta esecuzione, pure in costanza della parallela procedura di riconoscimento della decisione italiana in Albania, iniziativa che, a suo modo di vedere, avrebbe potuto essere legittimamente adottata nella sola ipotesi, prevista dall’art. 15 della Convenzione, di evasione del condannato, che, nella fattispecie, non ricorre, posto che egli, al momento dell’arresto, si trovava in stato di libertà.
Ascrive, inoltre, alla Corte di appello di avere indebitamente escluso che l’esecuzione della pena in Albania fosse iniziata e che, quindi, il condannato fosse stato «preso in consegna» dalle autorità di quello Stato, in ragione del fatto che la procedura di riconoscimento della sentenza italiana non era ancora terminata, così trascurando che la presa in carico da parte si era già perfezionata nel momento in cui l’Italia aveva rinunciato alla consegna del condannato.
COGNOME taccia, poi, di illogicità l’asserzione della Corte di appello secondo l’accoglimento della richiesta di annullamento dell’ordine di carcerazione
condurrebbe all’inaccettabile conseguenza che nei casi in cui il detenuto, prima dell’esecuzione, si sottrae nello Stato estero all’espiazione della pena, non potrebbe più essere sottoposto a carcerazione in Italia, stante la residua competenza in capo allo Stato di condanna di dar corso all’esecuzione ogniqualvolta lo Stato estero abbia comunicato il venir meno della propria competenza sull’esecuzione.
Reputa, da ultimo, apodittica ed illogica l’esclusione, da parte del giudice dell’esecuzione, del rischio di violazione del principio del ne bis in idem, reso concreto dalla parallela pendenza, presso l’autorità giudiziaria albanese, del procedimento di riconoscimento della decisione italiana.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
NOME COGNOME, riconosciuto responsabile di reati in materia di narcotraffico, è stato condannato alla pena di undici anni di reclusione e 70.000 euro di multa con sentenza della Corte di appello di Brescia dei 7 marzo 2013, la cui irrevocabilità, intervenuta il 10 marzo 2015, ha determinato l’emissione, da parte del competente Procuratore generale e con decreto del 31 marzo 2015, di ordine di carcerazione.
NOME, resosi in prima battuta latitante, è stato successivamente rintracciato in Albania, suo paese di origine, dove è stato arrestato nel luglio del 2019, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale a fini estradizionali, e sottoposto alla custodia in carcere in attesa della consegna allo Stato italiano.
L’avvio della procedura finalizzata al riconoscimento ed all’esecuzione in Albania della decisione penale italiana ha, quindi, indotto l’autorità giudiziaria italiana a rinunciare espressamente all’estradizione e alla consegna del condannato, nonché alla sua detenzione nel territorio italiano, in ragione, tra l’altro, del fatto che la condanna prevedeva la misura di sicurezza dell’espulsione a pena espiata.
La Corte di appello di Tirana, tuttavia, accogliendo l’impugnazione proposta da NOME avverso il provvedimento con cui il Tribunale della stessa città aveva sostituito la misura della custodia in carcere ai fini estradizionali con quella, analoga, prevista in vista del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza penale straniera, ha revocato, il 13 dicembre 2019, il provvedimento restrittivo
in considerazione del superamento del termine massimo, fissato dalla legge albanese in tre mesi, entro il quale avrebbe dovuto intervenire il riconoscimento della decisione penale straniera, ed ha ordinato, di conseguenza, la liberazione del condannato.
Il 14 giugno 2021, il Procuratore generale presso la Corte di appello ha emesso nuovo ordine di carcerazione, con il quale ha rideterminato in sette anni ed undici giorni di reclusione, oltre multa, la sanzione residua che NOME avrebbe dovuto espiare, e promosso l’adozione di MAE, in esecuzione del quale NOME, 1’8 maggio 2022, è stato arrestato in Ungheria e consegnato all’Italia, ove si è dato corso all’esecuzione della pena.
La Corte di appello di Brescia, investita dal condannato con apposito incidente di esecuzione, lo ha rigettato sul rilievo della legittimità dell’impugnato ordine di esecuzione.
Ha, in particolare, ritenuto che la richiesta, rivolta dallo Stato italian all’autorità giudiziaria albanese, di riconoscere la sentenza di condanna ai fini dell’esecuzione della pena in Albania non ha provocato l’inefficacia dell’ordine di carcerazione, in quanto, ai sensi dell’art. 746 cod. proc. pen., la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordine di carcerazione italiano ha luogo solo dal momento in cui ha inizio l’esecuzione della pena nello Stato estero, mai verificatasi nel caso di specie, posto che non è stato neppure concluso il procedimento di riconoscimento della sentenza italiana.
Ha, poi, interpretato la normativa convenzionale sul trasferimento delle persone condannate (artt. 8-9 della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983), nel senso di attribuire all’autorità estera la giurisdizione in ordine alle modalità di esecuzione della pena, in un frangente logicamente e temporalmente successivo all’adozione di una decisione irrevocabile sulla richiesta di riconoscimento della sentenza straniera che, nella fattispecie, non risulta essere ancora intervenuta.
Ha, ancora, evidenziato che, ai fini della sospensione dell’esecuzione della condanna nello Stato che ha emesso la relativa sentenza, è necessaria la presa in consegna del condannato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione, che avviene solo a seguito della decisione di riconoscimento della sentenza straniera, mancante, come detto, nel caso in esame.
Ha, infine, escluso che, in tal modo, possa configurarsi la violazione del principio del ne bis in idem, atteso che il procedimento pendente in Albania per il riconoscimento della sentenza italiana non potrebbe avere impulso a cagione della mancata presa in consegna del condannato, ormai ristretto in Italia, da parte della competente autorità albanese.
La decisione impugnata resiste alle critiche del ricorrente, che si imperniano su una non corretta esegesi della cornice normativa di riferimento.
La Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, che l’Italia ha ratificato e reso esecutiva con legge 25 luglio 1988 n. 334, è intesa, come indicato già nella premessa all’articolato, a favorire il reinserimento sociale delle persone condannate, e prevede, tra l’altro, ai sensi degli artt. 8, par. secondo, 9, par. terzo, 10, par, secondo, e 15 , che lo Stato di condanna non può più eseguire la pena, qualora lo Stato di esecuzione, unico competente a prendere ogni decisione al riguardo, a regolare il trattamento della persona trasferita secondo le sue leggi e le sue procedure e ad adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato, comunichi di considerare completata l’esecuzione della pena stessa.
L’art. 8 della Convenzione, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, prevede, in particolare, al primo comma, che «La presa in carico della persona condannata da parte delle autorità dello Stato di esecuzione ha l’effetto di sospendere l’esecuzione della pena nello Stato di condanna», ed al secondo che «Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l’esecuzione della pena è stata completata».
Le citate disposizioni si pongono, del resto, in linea con la previsione dei due commi dell’art. 746 cod. proc. pen., relative all’ipotesi di richiesta di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, secondo cui, rispettivamente, «L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima» e «La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata».
A quest’ultimo proposito, va segnalato come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di precisare che «In tema di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, lo Stato di condanna, ai fini di stabilire se permanga la propria competenza a provvedere in sede esecutiva in ordine ad una richiesta del condannato, deve preliminarmente acquisire presso lo Stato di esecuzione le informazioni necessarie circa l’avvenuto completamento dell’espiazione della pena, non potendo più eseguire la pena qualora lo Stato di esecuzione abbia
comunicato di considerare completata l’esecuzione stessa» (Sez. 1, n. 42895 del 27/10/2009, Rv. 245549 – 01).
5. Pacifico che, nel caso in esame, il condannato non ha interamente espiato la pena che gli è stata irrogata dall’autorità giudiziaria italiana, sostiene i ricorrente che l’esecuzione della pena in Albania sarebbe iniziata una volta che le autorità italiane, dopo che egli era stato arrestato a fini estradizionali, hanno rinunziato alla consegna, contestualmente instaurando il procedimento che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, conduce all’esecuzione nello Stato di cittadinanza della sentenza di condanna pronunciata da altro Stato, su richiesta di quest’ultimo, qualora il condannato si trovi sul territorio del paese del quale egli è cittadino.
L’obiezione non coglie nel segno.
Il giudice dell’esecuzione ha, invero, correttamente rilevato che la rinunzia alla consegna a fini estradizionali e la promozione, su iniziativa delle stesse autorità italiane, di procedimento volto all’esecuzione in Albania della sentenza di condanna non hanno determinato il venir meno della potestà esecutiva dello Stato italiano, avuto riguardo, precipuamente, all’omesso riconoscimento in Albania, con provvedimento irrevocabile (la relativa procedura pende, per quanto consta, in fase di appello), della sentenza di condanna di NOME che solo a quelle condizioni avrebbe potuto avere esecuzióne nel paese di origine dell’odierno ricorrente.
In questa direzione si pone, del resto, la distinzione – attestata, di passato, dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 34911 del 20/05/2022, COGNOME, non massimata, in motivazione, ai par. 3, 5 e 7 del «Considerato in diritto») tra il riconoscimento della sentenza di condanna e la sua esecuzione che, pur presupponendo, innanzitutto dal punto di vista concettuale, il positivo esito dell’iter volto al riconoscimento della decisione (in questo senso, cfr. anche Sez. 5, n. 36329 del 14/06/2011, COGNOME, non nnassimata), può non avere, per distinte ed autonome ragioni (quale, ad esempio, il sopraggiungere di una causa estintiva), mai concreto ed effettivo avvio.
La scissione, logica e giuridica, tra rinunzia alla consegna e venir meno della potestà esecutiva rende, dunque, perfettamente legittima la scelta manifestata dall’autorità giudiziaria italiana che, preso atto della perdurante pendenza della procedura di riconoscimento della sentenza e della remissione in libertà del condannato, ha adottato, previo aggiornamento del quantum della pena da espiare, un nuovo ordine di carcerazione, la cui esecuzione è stata possibile
grazie all’emissione di un MAE ed al rintraccio del ricercato all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea.
Non può, dunque, ritenersi, come preteso dall’odierno ricorrente, che le autorità albanesi abbiano «preso in carico» COGNOME, nel senso indicato dall’art. 8, comma 1, della Convenzione di Strasburgo, né che, a seguito della richiesta avanzata dalle autorità italiane ai sensi degli art. 742 e ss. cod. proc. pen. e dell’art. 2, comma 1, dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione di Strasburgo, l’esecuzione della pena nello stato richiesto abbia avuto inizio.
La sopravvenuta esecuzione dell’ordine di carcerazione del 14 giugno 2021 e la materia restrizione di COGNOME in Italia elidono – va, infine, aggiunto a confutazione di ulteriore censura del ricorrente – il rischio che egli, in spregio al canone del ne bis in idem, sia esposto alla duplicazione di procedure esecutive, essendo inibita dalla detenzione del condannato in Italia quella che le autorità albanesi potrebbero promuovere a seguito del definitivo riconoscimento della sentenza di condanna.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.