Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21134 Anno 2024
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo 0/ DICI-ItAMPF /dv0 -117)L-5376//t c /I
udito il difensore Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Livorno del 20 dicembre 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 31 agosto 2020 in Livorno aveva violato l’ordine del 23 maggio 2020 con il quale il AVV_NOTAIO Brindisi lo aveva allontanato dal territorio dello Stato.
2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il rimpatrio dell’imputato non era stato possibile a causa della situazione pandemica derivante dal Covid-19, che aveva indotto l’applicazione di misure limitative della libertà personale, tra cui quella di circolazione.
Nel ricorso, quindi, si evidenzia che la stessa Autorità pubblica non era stata in grado di assicurare che il soggetto fosse accompagnato nel Paese di rimpatrio.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Giudice di Pace, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe omesso di accertare che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento era stata posta in essere in forza di giustificato motivo, rappresentato dallo stato di indigenza dell’imputato, come confermato dalla stessa annotazione della Questura di Livorno.
Secondo il ricorrente, quindi, la sussistenza di tale circostanza avrebbe determinato, ai sensi dell’art. 14, comma 5-quater, T.U. imm., la sussistenza di una causa di giustificazione.
2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone i presupposti di fatto e senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere che l’art. 14, comma 5-bis. T.U. imm. prevede che «allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stat
entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l’allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere accolto dallo stato di origine o di provenienza». Il successivo comma 5-ter, quindi, dispone che la violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis perfeziona il reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO.
Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che l’imputato il 31 agosto 2020 era stato rinvenuto in Livorno, nonostante allo stesso fosse stato in precedenza notificato l’ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO di Brindisi del 23 maggio 2020.
Dalla lettura degli atti di causa, pertanto, è emerso che l’imputato, nonostante il delicato periodo storico immediatamente successivo all’emergenza pandemica da Covid-19, non avesse avuto difficoltà a spostarsi da Brindisi (luogo nel quale era stato emesso l’ordine di allontanamento) a Livorno (luogo nel quale lo stesso era stato individuato).
In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non presenti alcun vizio motivazionale nella parte in cui non avrebbe accertato l’impossibilità dell’imputato di lasciare il territorio dello Stato, circostanza dedott in modo generico dalla difesa, che non ne ha offerto alcuna dimostrazione concreta.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito avrebbe accertato che non sussisteva alcuna causa giustificativa dell’inosservanza dell’ordine del AVV_NOTAIO.
In effetti, lo stato di indigenza dell’imputato risultava essere meramente dedotto e non allegato.
Sul punto, si ribadisce il principio di diritto per il quale la sussistenza de giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato violazione dell’ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell’art. 14-ter T .U. imm. deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – l’onere della cui prova grava sull’interessato – incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj, Rv. 280679).
1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, nel richiamare la necessità per i giudici di non infligger una pena sproporzionata ed eccessiva rispetto alla colpevolezza dell’imputato, per rispettare il principio posto dall’art. 27 Cost., non ha nemmeno indicato gli
elementi positivi che all’uopo sarebbero stati trascurati dal giudice; di conseguenza, la sentenza impugnata è immune dal vizio denunciato, perché il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n, 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01/02/2024