Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9090 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9090 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in TUNISIA il 08/05/1995
avverso la sentenza del 09/10/2024 del GIUDICE COGNOME dì Venezia
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 09 ottobre 2024 con cui il giudice di pace di Venezia lo ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 commesso il 09 aprile 2020;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per non avere il giudice tenuto conto di una condizione di impossibilità oggettiva ad adempiere all’ordine di allontanamento, essendo l’accertamento del reato avvenuto in un periodo in cui vigevano le restrizioni agli spostamenti a causa dell’emergenza pandemica, e per non avere tenuto conto del legame affettivo che egli aveva con una cittadina italiana, comprovato dal loro successivo matrimonio che gli ha consentito anche di ottenere il permesso di soggiorno e di svolgere una regolare attività lavorativa, legame che ha sicuramente inciso, oggettivamente e soggettivamente, sulla vicenda;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per manifesta infondatezza e per il contrasto con i principi giurisprudenziali, in quanto la commissione del reato è avvenuta a partire dal decorso del termine entro cui il ricorrente aveva l’obbligo di allontanarsi dal territorio dello Stato, cioè a partire da sette giorni dopo il 13/02/2019, trattandosi di un reato permanente la cui consumazione inizia con lo spirare del termine concesso per l’ottemperanza e prosegue sino al verificarsi di questa, con la evidente conseguenza che egli ha avuto oltre un anno di tempo per rispettare l’ordine stesso, prima dell’accertamento del reato, e che il fatto di essere stata la sua violazione accertata nel periodo delle restrizioni agli spostamenti territoriali è del tutto irrilevante e non esclude la già avvenuta commissione del reato stesso, mentre l’esistenza di un legame affettivo con una cittadina italiana è stata dimostrata solo in epoca molto successiva alla notifica dell’ordine di allontanamento, quando il reato era stato già commesso dal ricorrente, ed è perciò anch’essa del tutto irrilevante;
ritenuto altresì, sotto questo secondo profilo, che il ricorso sia inammissibile per il contrasto con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di disciplina penale dell’immigrazione, non costituisce giustificato motivo dell’inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio dello Stato impartito dal questore la circostanza che lo straniero, dopo lo spirare del termine indicato nel provvedimento, abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana» (Sez.
Ma
1, n. 24118 del 19/04/2024, Rv. 286674), in quanto la consumazione del reato si è già verificata, e il successivo matrimonio può incidere solo sulla eseguibilità di una espulsione coattiva;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente