Ordine di Allontanamento: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’inosservanza di un ordine di allontanamento emesso dall’autorità competente costituisce un reato grave, le cui conseguenze possono essere aggravate da una condotta complessivamente illecita del soggetto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per cui un ricorso avverso una condanna per tale reato viene dichiarato inammissibile, sottolineando l’importanza del comportamento generale dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un cittadino straniero condannato dal Giudice di Pace di Milano a una multa di 8.000,00 euro per non aver rispettato un ordine di allontanamento emesso dal Questore. L’individuo era stato sorpreso dalle Forze dell’Ordine mentre tentava di sottrarre merce da un esercizio commerciale.
Dalle indagini era emerso un quadro complesso: l’imputato non solo era inottemperante all’ordine di espulsione, ma in ben sei occasioni precedenti aveva fornito generalità diverse da quelle reali. Inoltre, risultava gravato da altre pendenze processuali e da un precedente ordine di espulsione, anch’esso disatteso. Questi elementi delineavano una chiara e persistente volontà di sottrarsi alla legge e di non regolarizzare la propria presenza sul territorio italiano.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, esaminando il ricorso presentato dall’imputato, lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione rigorosa della condotta dell’imputato, ritenuta di ‘elevato disvalore’.
Le Motivazioni della Sentenza: Analisi del Disvalore della Condotta
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su diverse argomentazioni chiave.
In primo luogo, ha evidenziato come le azioni dell’imputato, inclusi i tentativi di furto e la fornitura di false generalità, manifestassero una ‘volontà contraria a quella di volersi integrare nel Paese ospite’. Questo comportamento sistematico ha impedito ai giudici di considerare i fatti come connotati da ‘particolare tenuità’, un’ipotesi che avrebbe potuto portare a un esito più favorevole per l’imputato.
In secondo luogo, la Corte ha negato la possibilità di concedere le attenuanti generiche. Queste ultime, come ricordato nell’ordinanza, servono ad adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, la loro concessione presuppone il riconoscimento di situazioni fattuali meritevoli di una valutazione più mite. Nel caso di specie, la presenza di altre pendenze processuali e la reiterata inottemperanza a provvedimenti dell’autorità hanno reso impossibile applicare tale beneficio.
La condotta illecita, quindi, non è stata valutata come un episodio isolato, ma come parte di un quadro generale di illegalità che ha giustificato la massima severità nella valutazione processuale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordine di Allontanamento
Questa pronuncia della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione di un reato come l’inosservanza di un ordine di allontanamento non può prescindere dal contesto generale della condotta dell’imputato. La persistenza in comportamenti illeciti, la presenza di precedenti e la manifesta assenza di volontà di rispettare le leggi dello Stato costituiscono elementi che precludono l’accesso a benefici di legge come le attenuanti generiche o il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Per chi si trova in una situazione di irregolarità, questa ordinanza rappresenta un monito chiaro: tentare di eludere la legge attraverso l’illegalità diffusa non solo è controproducente, ma chiude le porte a qualsiasi possibilità di clemenza da parte del sistema giudiziario, rendendo di fatto inattaccabile una sentenza di condanna.
Perché il ricorso contro la condanna per violazione dell’ordine di allontanamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la condotta complessiva dell’imputato, caratterizzata da un elevato disvalore, pendenze processuali e una precedente inottemperanza a un ordine di espulsione, rendeva le doglianze manifestamente infondate.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché la loro funzione è adeguare la pena a situazioni fattuali concrete che lo giustifichino. Nel caso di specie, la condotta illecita reiterata e l’atteggiamento dell’imputato hanno impedito il riconoscimento di tali circostanze favorevoli.
Quali sono le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma definitiva della condanna. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2618 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2618 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2025 del GIUDICE DI PACE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, articolato in due doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Milano condannava NOME COGNOME alla pena di 8.000,00 euro di multa, per il reato di cui all’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Ritenuto che le verifiche eseguite nell’immediatezza dei fatti dalle Forze dell’ordine, che sorprendevano NOME mentre era intento a sottrarre merci da un esercizio commerciale, erano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione dell’imputato, che risultava inottemperante all’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Milano il 30 novembre 2022.
Ritenuto che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, in altre sei occasioni l’imputato aveva fornito generalità diverse dalle sue e non aveva mai tentato di regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano, manifestando «in tal modo una volontà contraria a quella di volersi integrare nel Paese ospite ».
Ritenuto che l’elevato disvalore della condotta illecita di NOME COGNOME NOME, che risultava gravato da altre pendenze processuali e si era già reso inottemperante a un precedente ordine di espulsione, non consentivano di ritenere i fatti di reato ascrittigli connotati da particolare tenuità – rilevante ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – e di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, com’è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260054 – 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, COGNOME, Rv. 212804 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2026.