Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49610 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49610 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2022 del GIUDICE DI PACE di AVEZZANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore E. COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Avezzano condannava NOME COGNOME alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la sua mancata ottemperanza, senza giustificato motivo, all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal AVV_NOTAIO.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero dell’avvocato, affidandosi a tre motivi, qui enunciati ai sensi dell’art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo egli denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 14, comma 5ter, d.lgs. n. 286 del 1998, perché il giudizio di merito si è concluso con una condanna nonostante non fossero stati ascoltati i testimoni del p.m. – dichiarato decaduto per la mancata citazione degli stessi – per cui la decisione sarebbe stata assunta senza avere la prova della sussistenza del reato.
2.2. Con il secondo motivo egli denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, poiché la sua condotta era stata connotata da occasionalità, con esiguità del pericolo e del grado della colpa.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata considerazione della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati pertanto meritevoli di una pronuncia d’inammissibilità.
In relazione al primo motivo, chiaramente aspecifico, la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del reato sulla base della “documentazione prodotta”, non contestata neanche in ricorso, facendo riferimento anche al prodromico provvedimento di espulsione del AVV_NOTAIO, regolarmente notificato personalmente all’imputato.
2.1. Rispetto alla dedotta assoluta impossidenza dell’imputato, quale giustificato motivo per trattenersi sul territorio nazionale , nonostante il ricevimento dell’ordine di espulsione, la sentenza impugnata ha motivato sul punto riportando la giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui “in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la
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configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del AVV_NOTAIO di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – della cui allegazione è onerato l’interessato – incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino” (per tutte, Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Rv. 282216) che qui va ribadita. La deduzione difensiva sul punto appare assolutamente assertiva e sfornita di alcun elemento concreto a sostegno.
La lagnanza relativa alla mancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 è inammissibile poiché, dalla lettura della sentenza, tale richiesta non risulta essere stata formulata nel giudizio di merito, né risulta in alcun modo documentato che ciò sia effettivamente avvenuto.
Sull’invocata meritevolezza delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata, pur dando atto della richiesta da parte del difensore, non riporta, al pari del ricorso, alcun elemento positivo già rappresentato e non valutato nel giudizio di merito, quindi, in adesione con l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, va riaffermato il principio secondo il quale “l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse” (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), con conseguente genericità del relativo motivo di ricorso.
Dalle considerazioni ora esposte deriva l’inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2023