Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43494 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43494 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2022 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 marzo 2022 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza con cui il Giudice di pace della stessa città, 1’11 ottobre 2021, lo ha condanNOME alla pena ottomila euro di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all’art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
NOME COGNOME ha proposto, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, ha lamentato violazione della legge processuale per avere il Tribunale omesso di trasmettere l’impugnazione alla Corte di cassazione, previa sua qualificazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso.
Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Giudice di pace omesso di considerare che il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti è stato successivamente annullato, ciò che ha fatto venire meno il presupposto sotteso al reato oggetto di addebito.
Con il terzo motivo, ha eccepito violazione di legge per avere il Giudice di pace omesso di dichiarare l’improcedibilità per particolare tenuità del fatto.
Con il quarto motivo, ha dedotto violazione di legge in relazione alla commisurazione della pena ed all’omissione della sua sospensione condizionale.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 3065 del 07/12/2022, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata l’originaria impugnazione come ricorso per cassazione, ha rinviato il processo a nuovo ruolo per la sua trattazione nelle forme di cui all’art. 614 cod. proc. pen..
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 22 marzo 2023, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2. In punto di fatto, è pacifico: che NOME COGNOME era destinatario, alla data di accertamento del reato ascrittogli, di decreto prefettizio di espulsione, emesso il 6 aprile 2016, in esecuzione del quale il Questore aveva adottato l’ordine di allontanamento che l’odierno ricorrente ha disatteso, trattenendosi nel territorio dello Stato quantomeno sino al 19 luglio 2017; che il provvedimento di espulsione è stato successivamente annullato.
In diritto, va osservato che, se è vero che, stando al consolidato e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità, «Non può essere affermata la responsabilità per il reato di ingiustificata inottemperanza da parte dello straniero extracomunitario all’ordine del Questore di allontanamento dal territorio dello Stato se il decreto prefettizio di espulsione, che di tale ordine è il presupposto, sia caducato in sede civile» (Sez. 1, n. 22352 del 06/05/2009, Zina, Rv. 244126 – 01) e che «In tema di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, allorchè l’ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di esplusione illegittimo, il giudice può disapplicare il provvedimento amministrativo, costituente il presupposto del reato» (Sez. 1, n. 35021 del 02/07/2013, Kane, Rv. 257211 – 01; Sez. 1, n. 28849 del 11/06/2009, COGNOME, Rv. 244296 – 01; Sez. 1, n. 47677 del 08/10/2004, Plaza Briones, Rv. 230560 – 01), non è meno vero che tale orientamento si è formato in relazione a fattispecie in cui l’atto amministrativo posto a monte di quello disatteso dall’imputato era affetto da vizi tanto gravi da integrare ipotesi di inesistenza o nullità, tali da impedire in radice la produzione degli effetti tipici dell’atto o, comunque, incidenti, in senso pregiudizievole, su veri e propri diritti soggettivi, restando escluse le ipotesi in cui l’annullamento sia stato disposto per irregolarità formali o procedurali (in questo senso, cfr. Sez. 5, n. 24011 del 12/05/2010, COGNOME, Rv. 247398 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sul punto – carenti, nella sentenza impugnata, puntuali e precise indicazioni in ordine alle ragioni sottese all’annullamento del decreto di espulsione – deve registrarsi l’insufficiente specificità del ricorso, tale da precludere l’apprezzamento dell’incidenza del vizio accertato dai giudici di legittimità su un provvedimento che, è bene ricordare, era, al tempo di commissione della condotta della cui illiceità si discute, valido ed efficace e da imporre, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del motivo.
Parimenti prive di pregio – e, quindi, tali da giustificare, nel complesso, il rigetto del ricorso – sono le residue censure, che attengono, rispettivamente:
all’omessa applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che, per quanto emerge dagli atti trasmessi, non era stata richiesta nelle conclusioni rassegnate innanzi al Giudice di pace;
alla misura della pena ed alla sua sospensione condizionale, profili che il ricorrente contesta in termini palesemente aspeci . fici e senza considerare, da un canto, che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ha consentito di mitigare il trattamento sanzioNOMErio entro limiti coerenti con l’offensività de fatto e la personalità del suo autore, e, dall’altro, che il giudice di merito h implicitamente tratto argomento dalla natura dell’addebito e dalla condizione personale dell’imputato in vista della formulazione di una prognosi negativa sul suo futuro comportamento.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/04/2023.