Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12448 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12448 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2018
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 27/01/1974
avverso la sentenza del 05/12/2017 del GIUDICE COGNOME di COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME DE
NOME
che ha concluso chiedendo is2JA mro
Il P.G. conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza resa il 5 – 7 dicembre 2017 il Giudice di pace di Belluno giudicando NOME COGNOME imputato del reato di cui all’art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286 del 1998, perché, straniero extracomunitario, nato a Casablanca, il 27 gennaio 1974, successivamente alla notifica in data 12 ottobre 2011 dell’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Belluno in esecuzione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto in pari data, si tratteneva oltre il termine previsto nel territorio dello Stato, fatto accertato in Feltre, il 3 giug 2017 – lo ha dichiarato responsabile del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa.
1.1. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione due motivi. 1.1.1. Con il primo motivo si deduce erronea applicazione dell’art. 14, commi 5-bis e 5 -ter d.lgs. n. 286 del 1998: erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto concretata la fattispecie incriminatrice contestata sulla scorta dei documenti acquisiti e della testimonianza assunta; invece la norma contestata prevedeva il reato di inosservanza dell’ordine questorile di allontanamento impartito allo straniero espulso o respinto, laddove nel caso concreto l’ordine di allontanamento sussisteva il decreto prefettizio di espulsione, essendo stato acquisito un semplice avviso rivolto dal Prefetto a Hallouly che doveva lasciare il territorio italiano di quindici giorni, altrimenti sarebbe sta proposto per il provvedimento di espulsione previsto dall’art. 13 digs. n. 286 del 1998. Non sussistendo il decreto di espulsione, la carta di soggiorno era restata me – IC1331r possesso dell’imputato nonostante il giudizio sfavorevole svoltosi innanzi al giudice amministrativo, fino al controllo della polizia stradale del 3 giugno 17 che aveva originato il procedimento penale, mentre l’imputato, dopo aver saldato il suo debito con la giustizia per il reato commesso in materia di stupefacenti, aveva recuperato lo stile di vita corretto: l’assenza di una situazione di clandestinità era documentata dalla patente di guida oltre che dalla carta d’identità rilasciata dal Comune di Feltre il 24 ottobre 2012. Il giudice di merito non aveva tenuto conto, non motivando sul punto, che soltanto dopo il controllo del 3 giugno 2017 era stato adottato il decreto di espulsione da parte del prefetto con conseguente provvedimento del questore, ma COGNOME impugnato il provvedimento innanzi al giudice di pace, aveva contratto matrimonio con la sua compagna e ottenuto il 30 ottobre 2017 il permesso di soggiorno. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.1.2. Con il secondo motivo si prospetta violazione degli artt. 14, comma 5ter, d.lgs. n. 286 del 2998 e 132 e ss cod. pen. per il trattamento sanzionatorio. Nella sentenza impugnata si era ritenuta equa la pena di euro 10.000,00 di
multa, senza tenere conto che la norma succitata prevedeva un regime sanzionatorio differenziato a seconda del tipo di espulsione disposta a carico dello straniero.
1.2. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non apparendo i motivi articolati idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
Il ricorso è da accogliere – con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo – nei termini che seguono.
2.1. La contestazione cristallizzata nel capo di imputazione fa riferimento all’inosservanza da parte dell’imputato dell’ordine di allontanamento indicato come emesso dal Questore di Belluno in data 12 ottobre 2011 e specifica che l’ordine del Questore trovava la sua causa nel decreto di espulsione emesso dal Prefetto nella stessa data del 12 ottobre 2011, sulla scorta di tale cornice fattuale essendo stata prospettata la violazione dell’art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286 del 1998.
Il giudice di merito ha dato per assodata l’acquisizione di elementi adeguati a far ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio questa accusa mossa nei confronti di NOME COGNOME facendo mero riferimento alla testimonianza del verbalizzante, in nessun modo analizzata, e al quadro documentale acquisito, così citando il provvedimento del Questore del 12 ottobre 2011 indicandolo e come quello contenente l’ordine di allontanamento, attuativo del presupposto decreto prefettizio di espulsione, ordine la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall’art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. cit.
2.2. Sennonché, la doglianza del ricorrente risulta corroborata dall’esame dell’unico provvedimento agli atti che risulti emesso dal Questore di Belluno in data 12 ottobre 2011 e che si configura come atto di revoca, ai sensi dell’art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998, della carta di soggiorno rilasciata al suddetto cittadino extracomunitario il 18 gennaio 2007, con validità a tempo indeterminato, provvedimento contenente l’avviso che, se egli non si fosse allontanato nel termine di quindici giorni, sarebbe stata, ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 394 del 1999, formulata la proposta al Prefetto per la sua espulsione.
Tale provvedimento non corrisponde a quello oggetto della contestazione, né il Giudice di pace ha dato conto dell’eventualmente avvenuto esame del coevo e giuridicamente presupposto decreto del Prefetto di espulsione di cui l’ordine del Questore avrebbe dovuto costituire l’atto esecutivo consequenziale.
La motivazione appare del tutto mancante sul punto, sicché essa risulta del tutto priva di giustificazione, per tale carenza, l’applicazione della norma sanzionatoria oggetto di contestazione.
Il coordinamento fra i due atti giuridici indicati nell’imputazione si profila invero, evidente posto che, in tema di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, qualora l’ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione, il giudice – ove il decreto prefettizio sia illegittimo – può disapplica il provvedimento amministrativo, costituente il presupposto del reato (Sez. 1, n. 35021 del 02/07/2013, Kane, Rv. 257211 – 01).
La verifica di tale coordinamento, che pure era implicata dalla chiara impostazione del capo di accusa, risulta del tutto obliterata.
2.3. La constatazione della mancanza di motivazione sulla verifica degli elementi – inerenti ai due atti citati nell’imputazione – fondanti l’accusa appare di per sé decisiva e determina la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, in diversa persona fisica, per il nuovo giudizio che affronti la questione di diritto enucleata motivando sul relativo punto, essenziale per la retta applicazione della norma incriminatrice sotto il cui modello la fattispecie contestata è stata sussunta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di pace di Belluno.
Così deciso il 12 ottobre 2018