Ordine del Questore e Permanenza Illegale: la Cassazione Nega la Tenuità del Fatto
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, chiarendo due aspetti fondamentali: la legittimità del provvedimento anche in condizioni di difficile esecuzione e l’inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di permanenza illegale prolungata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino straniero da parte del Tribunale di Ancona, confermata successivamente dalla Corte di Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, del D.Lgs. 286/98, per non aver rispettato l’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Macerata. La pena inflitta era una multa di 6.700,00 euro. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due specifici motivi.
I Motivi del Ricorso e l’Ordine del Questore
La difesa ha articolato il ricorso su due argomentazioni principali, entrambe volte a invalidare la condanna.
La Presunta Illegittimità dell’Ordine
Il primo motivo di ricorso contestava la legittimità stessa del provvedimento emesso dal Questore. Secondo la difesa, l’ordine non rispettato dall’imputato era viziato in origine, e di conseguenza la condotta del suo assistito non avrebbe dovuto costituire reato.
Il Diniego della Causa di Non Punibilità
Il secondo motivo si concentrava sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. La difesa sosteneva che la condotta, per le sue caratteristiche, dovesse essere considerata di lieve entità e quindi non meritevole di sanzione penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando entrambi i motivi e confermando la decisione dei giudici di merito.
In primo luogo, i giudici hanno stabilito la piena correttezza della valutazione sulla legittimità dell’ordine del Questore. Il provvedimento era stato emesso sulla base di una situazione concreta e giustificata: l’assenza di un documento valido per l’espatrio, l’indisponibilità di un vettore aereo o navale per eseguire il rimpatrio coattivo e l’impossibilità di trattenere lo straniero in un centro di accoglienza per mancanza di posti disponibili. In tali circostanze, l’ordine di lasciare volontariamente il territorio nazionale rappresentava l’unica via percorribile per l’autorità amministrativa.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto corretto il diniego della causa di non punibilità. La decisione si è fondata su un elemento oggettivo e decisivo: il lungo protrarsi della permanenza illegale dell’imputato in Italia, che superava l’anno. Secondo la Cassazione, una permanenza così prolungata in violazione delle norme sull’immigrazione non può essere considerata un’offesa di ‘particolare tenuità’. Questo comportamento dimostra una persistente volontà di eludere la legge che è incompatibile con il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio giuridico di notevole importanza pratica. La legittimità di un ordine del Questore non viene meno a causa di difficoltà operative, come la mancanza di posti nei centri di accoglienza. Inoltre, la durata della permanenza illegale sul territorio nazionale è un fattore determinante per escludere la lieve entità del fatto. Una violazione prolungata della legge sull’immigrazione non può beneficiare della causa di non punibilità, consolidando un orientamento rigoroso a tutela del rispetto delle normative sull’ingresso e soggiorno degli stranieri. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato in entrambi i suoi motivi. Ha confermato sia la legittimità del provvedimento del Questore sia la corretta esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Su quali basi la Corte ha confermato la legittimità dell’ordine del Questore?
La legittimità dell’ordine è stata confermata perché basato su presupposti concreti e verificati: l’assenza di un documento idoneo all’espatrio, l’indisponibilità di un vettore per il rimpatrio e l’impossibilità di trattenere l’imputato in un centro di accoglienza per mancanza di posti.
Per quale motivo non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità (art. 131-bis c.p.) è stata esclusa a causa del lungo periodo di permanenza illegale dell’imputato in Italia, protrattosi per oltre un anno. Secondo la Corte, una tale condotta non può essere considerata di ‘particolare tenuità’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10135 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 12/09/1990
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO
che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione emessa in data 24 giugno 2022 dal Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nei confronti di NOME COGNOME con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di 6.700,00 euro di multa in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286/98, accertato in Ancona il 12 dicembre 2018;
VISTO
il ricorso per cassazione, con il quale l’interessato, tramite il difensore, deduce, due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla legittimità del provvedimento del Questore non rispettato dall’imputato e in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
CONSIDERATO
che entrambi i motivi di impugnazione si rivelano manifestamente infondati; che, in relazione al primo, è corretta la valutazione di legittimità formulata dalla Corte di merito con riguardo al provvedimento emesso dal Questore di Macerata in data 16 gennaio 2017, basato sull’assenza di un documento idoneo per l’espatrio, sulla indisponibilità di un vettore idoneo all’esecuzione dello stesso e sulla impossibilità di trattenere l’imputato presso un centro di accoglienza per indisponibilità di posti;
che il mancato riconoscimento della invocata causa di non punibilità è correttamente fondato sulla valutazione del lungo protrarsi della illegale permanenza dell’imputato in Italia (oltre un anno);
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente