Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28576 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28576 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 18/07/1982
avverso la sentenza del 27/01/2025 del GIUDICE COGNOME di LUCCA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di pace per nuovo giudizio. PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Lucca ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d. Igs n. 286 del 1998, perché non ottemperava all’ordine del Questore di Lucca di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni alla notifica del provvedimento (avvenuta il 3 agosto 2015), applicandogli la pena di diecimila euro di multa.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo quattro motivi, di seguito enunciati, in conformità al disposto di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 14 comma 5-ter d.lgs. 286 del 1998 circa l’esistenza di una causa di giustificazione dell’inottemperanza del provvedimento del Questore, nonché, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc.. pen., l’assenza o la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di una causa di giustificazione; l’assoluta assenza di motivazione in ordine al rilascio del permesso di soggiorno.
In particolare, il ricorrente ha dedotto che nonostante l’istruttoria dibattimentale abbia fatto emergere, attraverso l’acquisizione degli atti di indagine, in modo incontestato la condizione di indigenza dell’imputato e il rilascio in suo favore del permesso di soggiorno, il giudice di pace con una motivazione di mero stile ha escluso la sussistenza della causa di giustificazione e in ogni caso ha sottovalutato tali condizioni; più specificamente si è dedotto che la sentenza pur affermando che non vi è prova di una causa di giustificazione, del tutto superficialmente ne esclude la portata giustificativa.
A tal fine il ricorrente ha allegato al ricorso la comunicazione di notizia di reato del 31 marzo 2016 dalla quale risulta che il Comandante della Stazione dei Carabinieri del luogo dove dimorava e tutt’ora risiede l’imputato dava atto che la permanenza era giustificata dalla mancanza dei soldi e dei documenti per l’espatrio
Il ricorrente ha altresì eccepito che il Giudice di pace ha omesso di confrontarsi. con il sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno, prodotto nel giudizio e allegato al presente ricorso, procedendo ad una pronuncia di condanna senza valutare se il reato possa ritenersi configurabile in caso di sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno alla luce di condizioni preesistenti all’ordine di espulsione, in quanto in tal caso l’inosservanza è priva di valenza offensiva.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha poi dedotto la violazione di legge in relazione al manato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, nonché, ai sensi dell’art. art. 606, comma 1, lett. e) cod.
proc. pen. la carenza della motivazione in ordine al diniego, l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 62-bis cod. pen., nonché l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti in parola. Ha altresì eccepito l’omessa motivazione sul punto.
In particolare, il ricorrente ha rilevato che il Giudice di Pace ha motivato il diniego in ragione dei precedenti penali, del reiterato rilascio di generalità diverse e della durata della permanenza sul territorio nazionale senza però nulla riferire in ordine agli specifici parametri imposti dall’articolo 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e quindi in riferimento all’entità del danno e del pericolo rispetto all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. In relazione a tale profilo non vi sarebbe nel provvedimento impugnato alcuna considerazione del rilascio in favore del ricorrente del permesso di soggiorno, rilascio che avrebbe dovuto deporre per la neutralizzazione del pericolo per la sicurezza pubblica che la norma mira a conseguire.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 62 bis cod. pen. e l’assenza di motivazione sul punto.
Al riguardo il ricorrente ha evidenziato che nella sentenza impugnata manca qualsiasi considerazione sul punto, mentre le suesposte considerazioni, alla luce del tempo trascorso dall’ordine di espulsione, del rilascio del permesso di soggiorno, del comportamento collaborativo avrebbero dovuto condurre il Giudice di pace a concedere le attenuanti generiche, e, in ogni caso sarebbe stato doveroso motivare sulle ragioni per cui tale elementi non ne giustificassero il riconoscimento.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di pace per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato, per le ragioni di seguito evidenziate.
Con riferimento al primo motivo, va rilevato che la sentenza impugnata, con motivazione concisa, ma sufficiente ha dato conto dell’assenza di una causa giustificativa dell’inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, non ritenendo l’indisponibilità del denaro di per sé causa giustificativa della condotta illecita.
Come dedotto e allegato dalla difesa, effettivamente dalla comunicazione di notizia di reato del 31 marzo 2016 risulta che il Comandante della Stazione dei Carabinieri del luogo dove dimorava e risiede l’imputato ha ritenuto di dovere affermare che la permanenza era giustificata dalla mancanza dei soldi e dei documenti per l’espatrio, tuttavia va ribadito che in tema di disciplina penale dell’immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del delitto di inosservanza all’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato l’inadempimento che consegua alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, che non possa recarsi nel termine alla frontiera od acquistare il biglietto di viaggio, o che derivi dal mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, peraltro dallo straniero stesso sollecitamente richiesti. (Sez. 4, n. 4164 del 21/11/2024, dep. 2025, Odigie, Rv. 287499 – 01).
Di conseguenza l’assenza di una idonea richiesta da parte dell’imputato di essere Munito dei documenti e dei biglietti di viaggio necessari alla competente autorità diplomatica o consolare, esclude che nella fattispecie possa ricorrere un giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato.
Del resto nel senso della sussistenza di un onere di attivarsi presso le rappresentanze diplomatiche depone l’ultima parte dell’art. 14, comma-5 bis, d.lgs n. 286 del 1998, il quale testualmente dispone che «nordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio».
La sentenza impugnata resiste alle doglianze difensive anche con riferimento al rilievo secondo cui il sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno priverebbe di valenza offensiva la condotta trasgressiva, in quanto dalla documentazione allegata risulta che il permesso di soggiorno è stato rilasciato sei anni dopo (9 febbraio 2022 risper all’accertamento della violazione commessa, risalente al 7 marzo ao che non consente di ritenere che la permanenza illecita possa dirsi giustificata, atteso il lungo periodo in relazione al quale l’imputato ha omesso di lasciare il territorio nazionale.
Del resto, in una fattispecie per certi versi analoga a quella in esame, Questa Corte ha affermato che la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non è esclusa dall’avere lo straniero, successivamente alla disposta espulsione rimasta inottemperata, formulato
istanza di riconoscimento del diritto di asilo ed ottenuto, in conseguenza di essa, un permesso di soggiorno provvisorio sino all’esito del procedimento, atteso che il carattere necessitato di detto permesso non costituisce una giustificazione per la precedente illecita permanenza. (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810 – 01).
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Va in primo luogo rilevato che secondo la giurisprudenza di questa Corte «el procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità dell’azione penale è applicabile, infatti, ad ogni tipologia di reato, purché sussistano le condizioni previste dalla norma (Sez. 3, n. 48096 del 06/11/2013, COGNOME, Rv. 258054-01; Sez. 4, n. 43383 del 28/09/2007, COGNOME, Rv. 238300-01). L’istituto è astrattamente applicabile, dunque, anche ai reati istantanei di pura condotta, in ordine ai quali è senz’altro possibile verificare l’eventuale esiguità del danno o del pericolo che è derivato all’interesse da essi tutelato, nonché l’eventuale occasionalità del fatto e l’eventuale ridotto grado della colpevolezza, che sono i requisiti cui l’art. 34 d.lgs. n. 274, cit., subordina la scelta abdicativa dello Stato nell’esercizio, altrimenti doveroso, dell’azione penale, nel quadro di un’ampia valutazione che tenga altresì conto del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento potrebbe recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato (per la necessaria concorrente valutazione di tali indici nel loro complesso v., ex multis, Sez. 4, n. 15374 del 15/02/2005, COGNOME, Rv. 231549-01). Il danno evocato dall’art. 34 d.lgs. n. 274, in esame, è esattamente il danno in senso criminale, inteso come offesa all’interesse protetto, e non il danno in senso civilistico, sicché la causa di improcedibilità non è condizionata dalla presenza, o meno, di un soggetto che possa dirsi concretamente danneggiato dal reato (Sez. 4, n. 25917 del 08/04/2003, COGNOME, Rv. 225676-01). 2.2. La causa di improcedibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 può ben applicarsi -pertanto- ai reati di pura condotta, concernenti l’irregolare ingresso o trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, se di competenza del Giudice di pace (v., con riferimento al reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998, Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 279642- 01; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825-01; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari, Rv. 249855-01). Non fanno eccezione i reati di tipo omissivo previsti in materia di immigrazione, ove la particolarità tenuità del fatto deve essere pur sempre valutata in rapporto alla rilevanza dell’offesa, misurata sull’entità delle conseguenze che si sarebbero evitate se fosse Corte di Cassazione – copia non ufficiale
stato tenuto il comportamento dovuto, nonché in rapporto alla occasionalità, o meno, del fatto, al grado della colpevolezza e agli altri indicatori di cui all’art. 34
d.lgs. n. 274, cit. (per l’applicabilità, anche ai reati omissivi, dell’omologo istitut di cui all’art. 131-bis cod. pen., v. Sez. 4, n. 30042 del 29/05/2024, COGNOME Rv.
286818-01; Sez. 3, n. 30179 del 11/05/2018, COGNOME, Rv. 273685-01).» (Sez.
1, n. 332 del 26/11/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287386 – 01).
Ciò posto, va rilevato che con motivazione sintetica, ma adeguata, la sentenza impugnata attraverso il richiamo ai precedenti penali, al reiterato rilascio di
generalità diverse (risultanti da certificato del casellario e dall’elenco dei precedenti dattiloscopici), alla durata della permanenza in Italia nonostante
l’ordine di allontanamento risulti notificato all’imputato il 3 agosto del 2015, ha adempiuto all’onere argomentativo richiesto dalla disposizione di cui all’art. 34
d.lgs. n. 274 del 2000, per escludere la particolare tenuità del fatto, secondo i principi giurisprudenziali sopra indicati
Il terzo motivo è manifestamente infondato.
La questione dell’applicazione delle attenuanti generiche non ha formato oggetto di esame da parte del Giudice di pace perché, come risulta dalla intestazione della sentenza, non è stata prospettata, né è stato allegato il verbale di udienza comprovante l’avvenuta richiesta, sicché non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione. (Sez. 4, Sentenza n. 4341 del 20/11/1975, dep. 1976, Rv. 133083 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così de .o in Roma, il 21 maggio 2025.