Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15372 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15372 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di AVV_NOTAIO ha confermato la condanna resa dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO del 21 luglio 2022, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di euro 6.666 di multa, convertita nell’espulsione dal territorio dello Stato per anni cinque, in relazione al reato di cui all’art. comma 5-ter, d. 1gs. n. 286 del 1998 per essersi intrattenuta nel territorio dello Stato nonostante l’adozione a suo carico, di decreto del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO e dell’ordine del AVV_NOTAIO di lasciare il territorio nazionale, entro sette giorni dall notifica di quest’ultimo provvedimento, avvenuta in data 8 luglio 2020.
2.Avverso detta sentenza propone tempestivo ricorso l’imputata, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 14, comma 5-ter TU Imm. per mancanza del decreto di espulsione e dell’ordine del AVV_NOTAIO che si assume violato.
In atti, mancherebbe secondo il ricorrente il decreto di espulsione e relativo ordine del AVV_NOTAIO, emesso specificamente a carico della ricorrente.
Invero, la prova dell’esistenza dell’ordine del AVV_NOTAIO non risulterebbe raggiunta, nemmeno all’esito dell’escussione dei verbalizzanti, posto che l’unico teste escusso sul punto ha riferito che, con ogni probabilità, il decreto di espulsione esisteva solo nei confronti dell’altro imputato del procedimento, cioè COGNOME, di sesso maschile, non ricorrente.
Il Pubblico ministero, a parere della difesa, non avrebbe prodotto l’atto e non si comprende, dalla motivazione offerta, sulla base di quale documentazione il Giudice di secondo grado abbia potuto procedere alla conferma della condanna dell’imputata. Di qui la dedotta carenza di prova dell’esistenza, a suo carico, del decreto di espulsione e del relativo ordine del AVV_NOTAIO, insistendo per l’assoluzione dell’imputata perché il fatto non sussiste.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta, mancando tempestiva richiesta di trattazione orale, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modif. dalla I. 10 agosto 2023, n. 112, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1.La sentenza impugnata, nella succinta motivazione svolta (cfr. p. 2 della pronuncia), segnala che il primo giudice avrebbe fatto corretto uso del potere di valutazione della prova, posto che il teste, escusso al dibattimento, aveva riferito di aver sottoposto a controllo una coppia, all’interno di un Centro commerciale e che entrambi risultavano essere attinti da provvedimento di espulsione.
La sentenza impugnata, poi, testualmente espone che” l’appellante insieme all’originario coimputato, che non risulta oggi appellante, fosse destinatati() di provvedimento di espulsione, è dato che risulta inequivocabilmente per tabulas”,
Il Giudice di secondo grado si sofferma anche sull’incertezza manifestata dal teste, in chiusura dell’esame, dato su cui la difesa fonda la deduzione di difetto di attendibilità del dichiarante e reputa detta incertezza giustificata dall quantità di interventi che gli operanti sono chiamati a effettuare, dal tempo trascorso rispetto alla deposizione, nonché da una domanda tendenziosa proposta dallo stesso difensore, elementi reputati tali da non scardinare l’attendibilità riservata al teste per la sua qualità di ufficiale di polizia giudiz nell’espletamento delle proprie mansioni.
1.2.La sentenza di primo grado, poi, nella terza pagina, evidenzia che dall’istruttoria espletata attraverso l’esame del teste di polizia giudiziaria, er stato accertato che gli imputati erano stati fermati per furto presso il RAGIONE_SOCIALE denominato RAGIONE_SOCIALE, sito in INDIRIZZO e che questi erano sprovvisti di documenti.
Condotti presso gli uffici per accertamenti di polizia, per entrambi era emersa la sussistenza di decreto di espulsione dal territorio dello Stato emesso dal AVV_NOTAIO della provincia di AVV_NOTAIO con relativa ordinanza del questore notificata in data 8 luglio 2020.
Tanto, in assenza di elementi che giustificassero la presenza degli stranieri sul territorio dello Stato e in assenza di cause di esclusione antigiuridicità della condotta.
1.3.L’esame degli atti, necessario per la specifica deduzione devoluta con il ricorso per cassazione, ha consentito di constatare che, alla stregua della documentazione trasmessa, l’ordine del AVV_NOTAIO in atti, impartito con provvedimento del giorno 8 luglio 2020 di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica, risulta emesso nei confronti del coimputato (cfr. ordine del AVV_NOTAIO del giorno 8 luglio 2020, emesso nei confronti del cittadino straniero Papuashvili COGNOME), mentre il decreto del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO è adottato nei confronti di entrambi i soggetti ed espressamente notificato all’imputata (cfr. relata del giorno 8 luglio 2020 che riguarda “l’allegato provvedimento emesso dal competente AVV_NOTAIO).
2.Dunque, a fronte di motivo di appello sul punto, la motivazione del Giudice di secondo grado appare non esauriente e, anzi, apparente, facendo mero rinvio a dato che “risulta inequivocabilmente per tabulas”, senza specificare estremi e contenuti degli atti del AVV_NOTAIO e del AVV_NOTAIO esaminati onde concludere che entrambi siano stati emessi e notificati all’imputata odierna ricorrente.
Peraltro, detto accertamento documentale appare senz’altro attività necessaria ed esigibile in sede di merito, tenuto conto che, nella verifica della contestazione dell’ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal AVV_NOTAIO da parte dello straniero espulso, allorché, come nel caso di specie, l’ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione, è del tutto evidente che tali provvedimenti, anche il secondo, devono essere adeguatamente, seppur sinteticamente, motivati (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, Rv. 238196).
Inoltre, va tenuto conto della specifica incidenza del contenuto dell’Ordine del AVV_NOTAIO da notificare alla parte, quanto all’elemento soggettivo del reato contestato.
Invero, è noto che, nel caso di cittadino extracomunitario colpito da ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO, la legge esclude ogni presunzione di conoscenza delle conseguenze penali della violazione, sostituendo il dovere di informarsi (gravante di regola sul destinatario della norma) con l’obbligo dell’Amministrazione di fornire specifica informazione sul punto “in lingua comprensibile al destinatario ovvero, quando ciò non sia possibile nelle lingue francese, inglese o spagnola” (d. Igs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6: Sez. 1, n. 5216 del 15/12/2005, dep. 2006, Druta, Rv. 234062 – 01).
A fronte del contenuto delle motivazioni delle sentenze di merito, pur fondando, queste, anche sulla deposizione del teste di polizia giudiziaria, tuttavia, non si comprendono gli estremi e il contenuto di entrambi gli atti adottati, specificamente a carico della ricorrente e la data della notifica dell’ordine del AVV_NOTAIO di allontanamento dal territorio nazionale che si assume violato.
2.Segue, per quanto sin qui esposto, l’annullamento della sentenza impugnata perché il giudice del rinvio, con piena autonomia quanto all’esito del nuovo esame, integri la motivazione, in relazione agli estremi del decreto di espulsione e del successivo ordine del AVV_NOTAIO della cui violazione si tratta, con riguardo anche alla notifica degli atti.
COGNOME
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale d AVV_NOTAIO in diversa persona fisica. Così deciso il 14 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente