Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13447 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13447 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a QUARRATA il 28/01/1962
avverso la sentenza del 24/06/2024 del TRIBUNALE di PISTOIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il motivo di ricorso; rilevato che:
la doglianza dell’imputato, attinente alla legittimità dell’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Pistoia per ragioni di igiene il 4 maggio 2022, è stata già oggetto di esame da parte del giudice di merito;
in particolare, il Tribunale di Pistoia, nel soffermarsi sul profilo dedotto, ha ritenuto la legittimità del provvedimento amministrativo, nei limiti della competenza spettante, sul punto, al giudice penale che non è dotato di una specifica competenza a sindacare la fondatezza delle motivazioni poste a presupposto dell’ordinanza contingibile e urgente;
il profilo dell’esistenza e della effettività della motivazione dell’ordinanza è stato congruamente esaminato dal Tribunale di Pistoia e nel ricorso introduttivo il ricorrente reitera censure di merito non suscettibili di essere esaminate in questa sede;
in tal senso vanno intese le critiche riferite alla legittimità del provvedimento amministrativo sulla scorta dell’art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E; ritenuto che:
il sindacato GLYPH che il giudice penale è abilitato a compiere in ordine al provvedimento amministrativo presupposto della contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. è limitato ai tre profili tradizionali della violazione di legg dell’eccesso di potere e dell’incompetenza, con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali prof l’inosservanza del provvedimento amministrativo non integra il reato contestato ( (Sez. 1, n. 13314 del 28/03/2006, P.g. in proc. hado, Rv. 234074 – 01);
nel caso di specie, il giudice si è, sostanzialmente, attenuto a tale principio né, il ricorrente, ha indicato quale specifico vizio affliggerebbe l’ordinanza sindacale al punto da giustificarne la disapplicazione nel procedimento penale, essendosi limitato a dedurre, genericamente, l’illegittimità dell’ordinanza senza specificare in quale dei vizi rilevabili dal Tribunale tale «illegittimità» si sareb sostanziata;
considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 20/02/2025