Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35815 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35815 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/s~ le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso l’ordinanza del 29 febbraio 2024 della Corte di appello di Napoli che, quale giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’opposizione di COGNOME NOME avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 25 settembre 2023, riducendo, per il secondo cumulo parziale, la pena in complessivi anni quindici, mesi sei di reclusione ed euro 7.227,66 di multa (detratti complessivi anni tredici, mesi tre e giorni due di reclusione), fissando così la pena residua da espiare in anni due, mesi due, giorni ventotto di reclusione ed euro 7.227,66 di multa.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che la Corte di appello di Napoli, quale precedente giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, con ordinanza del 5 aprile 2022, in accoglimento dell’istanza con la quale COGNOME aveva chiesto l’applicazione della disciplina della continuazione, non aveva tenuto conto del reato di cui al capo N oggetto della sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre 2017, definitiva il 26 aprile 2019, in relazione al quale, in sede di cognizione, era stata già riconosciuta la continuazione ed era stata irrogata, a titolo di aumento, la pena di anni due di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Il ricorrente, inoltre, evidenzia chel4torte di cassazione, che aveva annullato con rinvio l’ordinanza del 6 dicembre 2019 (a seguito della quale era stata adottata la sopra citata ordinanza del 5 aprile 2022), aveva avuto ad oggetto unicamente l’individuazione del reato più grave; pertanto, il vincolo della continuazione, già riconosciuto in sede di cognizione con relativa determinazione della pena, era divenuto irrevocabile ccp la conseguente legittimità del contenuto del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 25.9.2023 oggetto dell’ordinanza impugnata.
NOME NOME, con memoria del 25 maggio 2024, chiede dichiararsi il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte ritiene corretta la decisione del giudice dell’esecuzione che, fornendo sul punto una motivazione ineccepibile, pur dando atto della circostanza che fosse effettivamente sfuggito nell’ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 5 aprile 2022 l’aumento pari a due anni già statuito per il capo N della sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre 2017, ha ritenuto che tale diversa determinazione della pena non potesse essere oggetto di emenda mediante mero provvedimento di esecuzione delle pene.
L’ordinanza del 5 aprile 2022, infatti, è del tutto insuscettibile di modifiche successive, non essendo stata impugnata nella relativa sede, posto che il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività e che è soggetto a impugnazione è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, salva l’emersione di elementi di novità (Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285554).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve rigettare il ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso 1’11/06/2024