Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31788 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31788 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Treviso il 24/09/1967
avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 29/04/2025, il G.i.p. del Tribunale di Firenze, rigettata l’opposizione della persona offesa NOME COGNOME disponeva l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di NOME COGNOME per i reati di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) e di contraffazione di marchi o segni distintivi (ar 473 cod. pen.) ai danni del suddetto NOME COGNOME nella sua qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
Avverso l’indicata ordinanza del 29/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. NOME COGNOME NOME COGNOME affidato a due motivi, con i quali deduce la violazione, rispettivamente, dell’art. 473 cod. pen. (primo motivo) e dell’art. 646 cod. pen., con riferimento agli artt. 1141 e 1164 cod. civ. (secondo motivo).
La Corte di cassazione ha chiarito – affermando dei principi che il Collegio, condividendoli, intende ribadire – che l’ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è
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impugnabile per cassazione e l’inammissibilità, ex art. art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726-01; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723-01).
Per la ragione indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/09/2025.