Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41752 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41752 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 22 novembre 2022 (dep. il 20 novembre 2020) il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila – provvedendo quale Giudice del rinvio (art. 627 cod. proc. pen.), a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 6 maggio 2022 di questa Corte – ha rigettato il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 3 febbraio 2021, con il quale era stato accolto il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., avverso la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALE‘ammonizione a lui inflitta (il 4 febbraio 2019) per avere effettuato in cella la cottura di cibi fuori dall’orario consentito.
3. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte, con la citata sentenza del 6 maggio 2022, in accoglimento del ricorso presentato dal Ministero ricorrente:
ha annullato il precedente provvedimento di rigetto del reclamo presentato dallo stesso Ministero, in quanto esso non era conforme al principio secondo cui «in tema di ordinamento penitenziario, è legittima la disposizione del regolamento d’istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orari a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., risolvendosi, in tal caso, in un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio» (così la sentenza rescindente che ha richiamato Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, deo. 2021, Gallo, Rv. 280532 – 01);
e ha disposto che il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila «verifica se, in concreto, le modalità con cui è stato esercitato il diritto alla cottura dei cibi in cella da parte del COGNOME fossero o meno tali da giustificare l’inflizione da parte del Consiglio di disciplina RAGIONE_SOCIALEa sanzione RAGIONE_SOCIALE‘ammonizione» (ivi).
Ne deriva che, in questa sede, non può ritualmente perorarsi una ricostruzione in diritto in contrasto con il dictum RAGIONE_SOCIALEa pronuncia rescindente, come ha fatto il ricorrente (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.).
All’inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del Ministero ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e al pagamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 – dep, 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 10/03/2023.