Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 447 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 447 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, dal D.A.P. e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE rigettava il reclamo proposto dal D.A.P. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 28.9.2021, che, in accoglimento del reclamo proposto da NOME NOME, detenuto in regime differenziato ex art. 41 -bis Ord. Pen., previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALEe contrarie disposizioni RAGIONE_SOCIALEa circolare DAP del 2 ottobre 2017 e del Regolamento interno del reparto, aveva ordinato alla Direzione RAGIONE_SOCIALE‘istituto di adottare entro novanta giorni da comunicazione RAGIONE_SOCIALEa decisione tutti gli accorgimenti tecnici sugli impianti di ricezione segnale e sul telecomando RAGIONE_SOCIALE‘interessato, atti a consentire al predetto la visione deg ulteriori canali televisivi richiesti, ossia TV8, Focus, Canale 34 e altri.
Avverso detta ordinanza, hanno proposto, con unico atto, ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore in carica, il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore in carica e il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, formulando due motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 -bis Ord. Pen., atteso che, in materia, non sarebbe possibile attivare la tutela giurisdizionale, non venendo i gioco l’esistenza del diritto, ma le sole modalità del suo esercizio, involgenti prerogat discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza costituzionale sulla parità del trattamento, in regime differenziato derogata sulla ba RAGIONE_SOCIALE‘esigenza di adeguato controllo dei flussi informativi provenienti dall’esterno.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
E in vero, in base alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penitenziario, a fronte del recl proposto dal detenuto, la magistratura di sorveglianza è anzitutto chiamata a procedere alla corretta qualificazione ,RAGIONE_SOCIALEo strumento giuridico azionato, verifican preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione diritto soggettivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma 6, lett. 13), Ord. Pen., e se correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’Amministrazion RAGIONE_SOCIALE; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato com generico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 1, n. 5), stesso Ord. Pen., in quanto non rientran nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, che deve essere denegata.
Tanto premesso, osserva il Collegio che questa Corte ha già più volte affermato che “in tema di ordinamento penitenziario, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione RAGIONE_SOCIALEo strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia u correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. Pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento d essere ritenuto non impugnabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come reclamo generico quello proposto dal detenuto avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di non consentirgli l’accesso a canali televisivi diver da quelli di cui alla circolare del DAP del 2 ottobre 2017 non incidendo sul dirit all’informazione garantito dall’accesso alla stampa periodica e dall’offerta televisi autorizzata)” .
Alla stregua dei superiori rilievi, l’ordinanza impugnata e quella emessa dal magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE in data 28.9.2021, che hanno pronunciato in materia eccedente i corretti confini RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, devono essere annullate senza rinvio, restando assorbito l’ulteriore motivo di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE del 28 settembre 2021.
Così deciso, il 17 novembre 2022
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Il Consigliere estensore
Il Presidente