Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51170 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51170 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, tíltfl.TtìtA GLYPH tyLe e, COGNOME NOME NOME NOME PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila rigett reclamo proposto dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede, con il quale era stato disposto che la RAGIONE_SOCIALE d RAGIONE_SOCIALE‘Aquila consentisse al detenuto NOME COGNOME, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., di acquistare, a sue spese, una borsa di tipo rigido per conservare gli alimenti freschi o surgelati, anziché avvalersi di una bors morbida con mattonelle refrigeranti surgelate da collocare all’interno dei congelato pertinenza delle sezioni detentive.
A ragione della decisione, il Tribunale di sorveglianza osservava che i detenut sottoposti al regime di cui sopra, potevano cucinare all’interno della cella cibi fre surgelati, a tal fine acquistati al mod. 72 ovvero ricevuti in occasione dei colloqui, seco modalità consentite, in determinate giornate e dunque anche a distanza di giorni dall consumazione.
Idonee condizioni di conservazione, ad avviso del giudice a quo, non potevano essere assicurate dalle borse termiche tenute nella cella dal detenuto, poiché le mattonelle refriger al loro interno avevano una durata non superiore ad otto ore. Pertanto, per garanti l’attuazione del diritto alla ricezione dei cibi da cucinare all’interno della ce imprescindibili condizioni richieste dalle primarie esigenze connesse alla sana alimentazion risultava necessario consentire l’uso di una borsa-frigo di tipo rigido, in quanto “in grado, sua struttura e conformazione, con coperchio rigido sigillabile, di mantenere più a lungo freschezza dei cibi”; tale utilizzo non avrebbe coinvolto l’Amminisl:razione penitenziar compiti organizzativi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di vigilanza e di manten dell’ordine e della sicurezza che normalmente le competevano, in particolare, affinché no venisse fatto un utilizzo improprio della borsa-frigo da parte del detenuto.
Avverso il provvedimento impugNOME ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia, attraverso l’RAGIONE_SOCIALE dello Stato che lo rappresenta e difen muovendo doglianze esposte in un unico e articolato motivo, con cui si lamenta la violazion degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Rileva il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la statuizione adottata dal Tribunale aquilano si po di fuori del perimetro dei presupposti di legge in presenza dei quali può operare la tu giurisdizionale contemplata dal succitato art. 69, giacché, nella specie, non è dato ravvis un’ipotesi di grave pregiudizio all’esercizio del diritto soggettivo alla salute de dall’inosservanza di disposizioni normative.
Evidenzia, al riguardo, che le disposizioni normative dell’Ordinamento penitenziari consentono all’Amministrazione di imporre limitazioni valide per tutti i detenuti e rien nella propria potestà regolamentare, come nel caso delle modalità dell’uso dei frigorifer dotazione alla sezione, così da potere l’Amministrazione riservare tale uso )olo agli eleme
refrigeranti da inserire nelle borse termiche dei detenuti, senza che da ciò derivi un pregiu o una limitazione al diritto di cucinare e di integrare il vitto con i generi alimentari nei modi consentiti.
Imporre un uso diverso da quello come sopra stabilito implicherebbe altri adempimenti incidenti nella sfera dell’organizzazione rimessa all’Amministrazione, dovendo essa provvedere all’adeguamento dei mezzi in modo da potere far fronte ad un deposito dei cibi esteso senza distinzione a tutti i detenuti ai fini della conservazione degli alimenti appartenenti a ciasc
Obietta, ancora, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la ritenuta inidoneità delle borse-frigo di tipo morbido, alimentate con barrette refrigerate, non troverebbe alcun riscontro di tipo tecni scientifico, né vi è prova che la refrigerazione mediante dispositivi rigidi costituisca un p sanitario a garanzia del diritto alla salute del detenuto.
Ulteriore doglianza viene formulata a proposito della carenza di istruttoria relati lamentato pregiudizio, che avrebbe necessariamente implicato il coinvolgimento delle autorità sanitarie.
Cita, infine, il ricorrente giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegn proprie conclusioni.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALE presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, com 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla c esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attua sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell’amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di l ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (tra molte, Sez. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905).
Come rilevato nel ricorso, l’oggetto della decisione attiene non già alla negazione d diritto del detenuto sottoposto al regime previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. a poter cuocere i cibi freschi o congelati ricevuti secondo le modalità consentite, ma alla corretta conservazi di tali cibi, che laddove non garantita durante il tempo necessario in cui i cibi possono ess cucinati e, dunque, consumati, verrebbe a pregiudicare il diritto alla sana alimentazione detenuto.
Si configurano condizioni che precluderebbero in concreto la stessa possibilità cucinare i cibi, determinando una violazione delle disposizioni che la consentono, con un conseguente grave e attuale lesione del diritto da eliminare tramite il rimedio giurisdizio esperito.
Il provvedimento impugNOME non disconosce che l’Amministrazione penitenziaria aveva consentito, per la conservazione dei cibi nella cella all’interno di borse termic possesso del detenuto, l’utilizzo di tavolette refrigeranti e al tal fine l’impiego del f della sezione.
Né disconosce l’idoneità di tale mezzo a mantenere la conservazione dei cibi per un certo periodo.
Ma, facendo riferimento a una durata di circa otto ore dell’azione refrigerante de tavolette, mostra di concludere per l’inidoneità delle modalità approntate al fi salvaguardare la primaria esigenza di una sana alimentazione. E ciò in ragione della ritenu necessità di dovere mantenere la refrigerazione dei cibi per più giorni prima di essere cucin e, dunque, consumati.
Sulla base di tali considerazioni è stato disposto che la RAGIONE_SOCIALE del carcere consentis al detenuto di acquistare a sue spese una borsa-frigo di tipo rigido, ritenuta maggiormen idonea a mantenere più a lungo la freschezza dei cibi.
Questi ragionamenti non possono giustificare l’intervento igiurisdizionale per por rimedio a una violazione grave e attuale del diritto nei termini e alle condizioni sopra delin
Ed infatti, il percorso decisionale, limitandosi a considerare il tempo di utilizzazi fini refrigeranti di una o più tavolette, non nega la possibilità garantita al detenuto, nel esigenze di una più lunga conservazione, di ottenere tempestivamente la sostituzione delle tavolette già utilizzate con altre successivamente prelevate dal frigorifero congelatore e vi perfettamente in grado di svolgere la stessa iniziale azione quelle sostituite, in modo mantenere costante la refrigerazione dei cibi fin quando devono essere cucinati e consumati.
Non tenendo conto di ciò, si finisce con il considerare non la tutela del diritto, m modo diverso per tutelarlo secondo le iniziative ritenute possibili e meglio confacenti scopo.
Si ha, di conseguenza, una scelta del Tribunale che ingiustificatamente incide sul modalità dell’adempimento da parte dell’Amministrazione penitenziaria dei compiti demandatile, in rapporto alle opzioni e alle possibilità organizzative e ai mezzi dei qu stessa può disporre.
Ci si sposta, invero, in tal modo, in un ambito proprio dell’organizzazione dell’att che afferisce alla sfera delle determinazioni rimesse ai compiti dell’Amministrazione, una vo che i mezzi posti a disposizione dalla stessa, secondo le indicate modalità di sostituzione de tavolette refrigeranti, non risultano in sé tali da potere realizzare un pregiudizio del di detenuto grave ed attuale, in ragione di un constatabile nocumento concreto alla sana conservazione.
Dunque, la tutela invocata con il rimedio giurisdizionale e la conseguente decision adottata, seguendo la stessa ricostruzione del provvedimento impugNOME, non possono trovare giustificazione nelle disposizioni normative dettate nella materia di cui trattasi (in termi 1, n. 34609 del 25/5/2023, Min. Giust. in proc. Scognamillo, n.m.; Sez. 1, n. 34585 d
20/4/2023, Min. Giust. in proc. Mignolo, n.m.; Sez. 1 , n. 34584 del 20/4/2023, Min. Giust. in proc. Tutino, n.m.; SEz. 1, n. 30535 del 6/4/2023, Min. Giust. in proc. Letizia, n.m.; Sez. 6196 del 14/12/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc. Lo Piccolo, n.m.; Sez. 1, n. 5691 17/11/2022, dep. 2023, Min. Giust. in proc. Panaro, Rv. 283974; Sez. 1, n. 24223 del 16/5/2022, Min. Giust. in proc. Pagano, n.m.).
Alla stregua di quanto esposto, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fi della decisione da assumere, il provvedimento impugNOME e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila, reso il 6 luglio 2022, devono essere annullati senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di L’Aquila in data 6 luglio 2022.
Così deciso in Roma, 11 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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