Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27657 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PARMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
Il PG conclude £edenl rigetto dei ricorsi.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi dei ricorsi.
L’AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa il 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Parma in data 29 gennaio 2016, emessa nei riguardi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per quanto qui d’interesse, ha nei riguardi di tutti gli imputati:
-dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione limitatamente ai reati di violazione di domicilio contestato al capo B) e di porto attrezzi atti a offendere di cui al capo D);
confermato l’affermazione di responsabilità per il reato d’incendio contestato al capo A);
infine, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, affermato la loro responsabilità per il reato di fabbricazione di ordigno micidiale contestato al cap C) e, ritenuta la continuazione di tale condotta con quella d’incendio, ha rideterminato la pena inflitta in due anni, otto mesi ck reclusione ed euro 8.000,00 di multa.
Secondo la conforme ricostruzione in fatto dei giudici di merito (la sentenza di primo grado, più diffusa, è invero richiamata, per sintesi, da quella d secondo grado) l’incendio, di sicura matrice dolosa, si era sviluppato in epoca certamente antecedente alle ore 4,30 del mattino (si vedano le considerazioni svolte sulla lenta combustione svolte in entrambe le sentenze) ed era stato realizzato danneggiando la porta di ingresso dell’abitazione con una motosega e una smerigliatrice.
Il fuoco era stato appiccato nel soggiorno, non a caso quasi completamente distrutto dalle fiamme, diversamente dalla cucina e dal sovrastante sottotetto, semplicemente invasi dal fumo.
Nella cucina erano stati allocati sul pavimento un materasso e una bombola di gas liquido semiaperta. Nel sottotetto, invece, erano repertati un contenitore vuoto in plastica con attaccato dello scotch del tipo carta gommata, materiale accelerante la combustione tipo “diavolina”, due confezioni di fiammiferi dotate di porzioni di “zampironi” applicate a mò di miccia.
L’ascrivibilità del fatto agli imputati era affermata sulla scorta dei segue gravi, precisi e concorrenti indizi: i) il movente, individuato in ragioni di ideologico, poiché l’abitazione incendiata era di proprietà di persona esponente del movimento politico RAGIONE_SOCIALE che aveva in precedenza, proprio in quel luogo, organizzato una manifestazione di esponenti del movimento, laddove i tre ricorrenti erano soggetti noti per l’appartenenza a movimenti di estrema sinistra;
li) l’incendio si era sviluppato nelle prime ore della mattina del 15 aprile 2014 e ricorrenti, alle 4:30 di quel giorno, erano stati fermati in orario e lu compatibile con la realizzazione dell’evento (percorrevano, infatti, una vicina strada statale in direzione contraria rispetto al luogo dell’incendio); iii) erano possesso di un flessibile elettrico munito di disco da taglio, di una motosega, di due torce e due ricetrasmittenti, nonché guanti in tela gommata, strumenti compatibili con i danneggiamenti osservati dagli investigatori sul luogo del fatto (si veda la perizia del Ris di parma, sintetizzata nelle p. 7 e s. della sentenza d primo grado); iv) le indagini svolte sulle celle agganciate e sui tabulati del telefonate attestavano che le utenze degli imputati (che erano soliti sentirsi frequentemente) risultavano non utilizzate nel periodo di tempo immediatamente precedente, concomitante e successivo al delitto, riprendendo i reciproci contratti diversi giorni dopo il fatto ; v) l’utenza di COGNOME il 10 novembre 2013 aveva agganciato la cella allocata in prossimità del luogo dell’incendio, segno di un plausibile sopralluogo preventivo.
COGNOME, COGNOME e COGNOME ricorrono per cassazione con un unico atto di ricorso a forma dell. AVV_NOTAIO e deducono cinque motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e con riferimento a tutti i capi d’imputazione, relativamente alla regola di valutazione di cui all’articolo 192, commi 1 e 3, cod proc. pen..
Il motivo si appunta sulla carenza di rnotivazione in ordine alla precisione e gravità indiziaria e sulla mancata risposta a specifiche censure formulate con gli atti di appello e, segnatamente, quelle riguardanti:
il rilievo da attribuirsi alla presenza degli imputati presso la stazione Carabinieri dalle 4:30 del mattino del 14 aprile 2014 in un luogo, Noceto, diverso e distante dal luogo dell’incendio; ciò che, giusta la tesi difensiva, dimostrerebbe che gli imputati non avrebbero potuto trovarsi alle 5:00 dello stesso giorno in una zona situata a quasi un ora di distanza;
l’illogica importanza della presenza di meri strumenti da lavoro nella vettura occupata dagli imputati, anche in considerazione Cel fatto che vi era un paio solo di guanti e su essi non furono rinvenute impronte digitali di n degli imputati;
il giudizio di mera compatibilità tra i frammenti di vetro trovati sul luog dell’incendio e il vetro del disco della smerigliatrice posseduta dagli imputati attrezzo, come del resto la diavolina, agevolmente rinvenibile in commercio;
la mera suggestività della compatibilità tra le tracce di olio lubri trovato sulla porta dell’abitazione incendiata e quello della motosega rin
nel possesso degli imputati, poiché che il perito non è stato in grado di affermare che si trattasse dello stesso olio.
2.2. Il secondo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione con cui si è rigettata l’eccezione di nullità e l’inutilizzabilità degli atti dell’ probatorio per violazione dell’art. 222 cod. proc. pen.
Erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che il m. lo COGNOME non si trovasse in posizione d’incompatibilità a svolgere la funzione di perito, per non avere in precedenza svolto il ruolo di consulente del Pubblico ministero.
Tale motivazione sarebbe in contraddizione con quanto risulta da una pluralità di atti riguardanti le attività del R.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. le cui operazioni relat accertamenti preliminari ebbero inizio con verbale a firma, tra gli altri, propr del m.11o COGNOME, finanche presente all’inizio delle operazioni. Dal verbale del 26 agosto 2014 risulta, inoltre, che il maresciallo COGNOME fosse tra coloro che nell’ufficio R.I.S. erano preposti all’esecuzione della delega e all svolgimento degli accertamenti tecnici; di qui la sua inevitabile partecipazione anche alle successive attività.
La difesa osserva che detta questione era stata sollevata nelle diverse fasi processuali, segnalando la compromissione della posizione di terzietà del perito del giudice a causa della sovrapposizione dei ruoli.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato di fabbricazione di ordigno esplosivo.
La riforma in peius della sentenza assolutoria di primo grado relativamente al reato di cui al capo C) sarebbe avvenuta senza alcuna rinnovazione o riapertura della istruttoria dibattimentale, ma basandosi esclusivamente su una rivalutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del fascico processuale.
In ogni caso, quanto rinvenuto costituiva un semplice innesco di fiamma che avrebbe verosimilmente dovuto portare all’incendio. Certamente non si poteva parlare di condotta di “fabbricazione di ordigno”, se non ricorrendo a una forzatura nella valutazione degli elementi fattuali e, segnatamente, ponendo in correlazione il contenitore del materiale combustibile con il materasso e la bombola di gas rinvenute in ambienti del tutto diversi e separati, oltreché distanti tra loro; ciò tanto più alla stregua del quantitativo, non ingente, d sostanza comburente rinvenuta nel precario confezionamento.
2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli articoli 533 e 597 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in punto di mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello.
La Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria — come segnalato nel precedente motivo di ricorso – senza disporre alcuna integrazione probatoria reputando che l’erronea valutazione del giudice di primo grado riguardasse aspetti puramente giuridici e non la diversa valutazione di prove dichiarativa.
E, tuttavia, la Corte territoriale, lungi dal motivare solo su aspetti giuridic offerto una diversa valutazione degli elementi fattuali da cui ha tratto il propr convincimento. Ciò avrebbe fatto, in particolare, allorquando ha affermato la sussistenza di una «concreta operatività dell’ordigno», trattandosi invece di mera asserzione che non ha trovato alcun riscontro probatorio tecnico scientifico. L’affermazione sarebbe, dunque, basata su uno standard probatorio incompatibile con la regola di giudizio del «oltre ogni ragionevole dubbio».
2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in punto di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile formulata nel giudizio di appello.
Il provvedimento reìettivo è fondato sull’erronea affermazione della non integralità del soddisfacimento delle pretese risarcitorie, sulla scorta di un’erra lettura delle missive della compagnia RAGIONE_SOCIALE, come peraltro reso evidente dalla corrispondenza con il difensore della parte civile, allegata a ricorso ai fini della sua autosufficienza, dimostrativa dell’avvenuto integral risarcimento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
La parte civile ha depositato memoria con la quale ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo, per le ragioni che si indicano di seguito.
Il secondo motivo, avente natura logicamente preliminare, è infondato.
La Corte di appello (p.12), rispondendo a pedissequa eccezione svolta con il gravame, ha chiarito con motivazione scevra da fratture logiche come la circostanza che il m.11o COGNOME avesse apposto la propria firma ad alcune note di trasmissione di atti, non risultando in alcun modo aver partecipato agli accertamenti tecnici, non potendosi far discendere alcuna incompatibilità dalla mera appartenenza del militare al RIS, di cui facevano parte i consulenti nominati dal Pubblico ministro per gli accertamenti tecnici in parola.
In ogni caso, osserva il Collegio, la dedotta inutilizzabilità è d tutto insussistente perché per l’ausiliario del Pubblico ministero non si applicano le regole previste ad esempio per l’interprete o per il perito di ufficio.
Questa Corte ha, invero, già affermato che non sussiste alcuna incompatibilità per l’ausiliario, nominato dalla polizia giudiziaria nella prima f delle indagini, ad assumere la veste di consulente tecnico dell’Accusa, in quanto le preclusioni previste dall’art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. trovano applicazione soltanto per il perito d’ufficio (Sez. 3, n. 6 del 12/12/2018, M., R 275927; Sez. 3, sentenza n. 46769 del 23/11/2011, T., Rv. 251634).
Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità peg i incendio, che replica il pedissequo motivo di appello e per il cui superamento non è superfluo richiamare, sia pur sinteticamente, i parametri giurisprudenziali di valutazione della prova indiziaria, ai qual strettamente si lega la consequenziale verifica della loro corretta applicazione, da parte della decisione impugnata, rispetto alla concreta vicenda processuale.
3.1. L’indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si giunge alla dimostrazione del fatt incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario.
Allorché, come di regola accade, da un fatto accertato sia logicamente desumibile una pluralità di fatti non noti, può pervenirsi alla loro selezione, fine di sciogliere l’alternativa decisoria tra l’esistenza e l’esclusione d responsabilità, con l’applicazione della regola metodologica fissata nell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Costante è, al riguardo, l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (fra molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, R:v. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321), secondo cui il giudice di merito, a fronte della concorrenza degli indizi, lungi dal limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e dal procedere alla mera loro sommatoria, deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso ch deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o suppost saggiarne l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato «al di là di ragionevole dubbio» e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale.
Quest’ultima deve ritenersi sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle
risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449).
La prova logica, raggiunta all’esito del corretto procedimento valutativo degli indizi come sopra connotato, non costituisce, del resto, strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228) ed è necessario e sufficiente che essa sia conseguita con la rigorosità metodologica innanzi illustrata; l’unica che giustifica e sostanzia principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230).
2.2.Ciò posto, la lettura della sentenza impugnata evidenzia come il giudice non si sia discostato da tale corretta impostazione epistemologica, avendo operato l’opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti e avendo proceduto al loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, permettendo di giungere all’affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti nel rispetto dello standard probatorio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato.
Il ragionamento giudiziale muove dagli elementi processualmente inconfutabili (e non realmente avversati dai ricorrenti) indic:ati in premessa, all cui gravità, precisione e concordanza sono mosse censure del tutto a-specifiche: i) la piena compatibilità – sia spaziale, sia temporale – tra la presenza de ricorrenti sulla strada statale al momento del controllo (ore 4,30) e l’orario dell’incendio (dalle ore 5,00 alle ore 6,00), essendosi chiarito che quest’ultimo era l’orario in cui le fiamme avevano raggiunto una propagazione tale che, unitamente al fumo che si levava dall’immobile, aveva potuto essere scorto dall’esterno; ii) la significatività degli attrezzi trovati nella disponibili imputati e i danneggiamenti resi necessari per l’accesso all’immobile cui era stato appiccato il fuoco; iii) l’esistenza di un movente.
Si tratta di motivazione affatto rispettosa dei prìncipi giurisprudenzial espressi in sede di legittimità e sopra richiamati secondo cui il giud fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro com possiede quell’univocità e concordanza atta a convincere della loro conflu nella certezza sul fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Lo Nardo 285441).
È, invece, fondato il terzo motivo di ricorso.
4.1. Non è superfluo ricordare che la sentenza di primo grado (p. 14) aveva escluso il reato di fabbricazione del congegno micidiale ritenendo che «l’utilizzo di un contenitore vuoto in plastica, con attaccato dello scotch del tipo carta gommata, materiale accelerante tipo diavolina e due confezioni di fiammiferi tipo Minerva, con applicate porzioni di zampironi a uso miccia, unitamente a un materasso e una bombola di gas liquido “semi aperta” posizionata nel locale cucina, poggiati sul pavimento per provocare un’esplosione una volta che le fiamme l’avessero avvolta, costituisce un ordigno pericoloso per la capacità di cagionare un incendio e di provocare eventualmente una deflagrazione».
E, tuttavia, riteneva che siffatto ordigno non potesse farsi rientrare nei congegni “micidiali”, considerato che lo stesso era stato realizzato all’interno di un immobile temporaneamente disabilitato e isolato, con la conseguenza che se anche «avesse funzionato al massimo della sua potenzialità, non avrebbe potuto arrecare la morte ad alcuno, escludendosi quindi la sua micidialita’, intesa come capacità di provocare la morte».
La Corte di appello, p. 16 e 17 – dopo avere escluso correttamente la necessità della rinnovazione istruttoria, poiché l’eventuale diverso esito riguardava non già la diversa valutazione di prove assunte nel giudizio di primo grado, ma esclusivamente la soluzione di una quaestio iuris ha valorizzato la natura di reato di pericolo del delitto contesta al capo c), avversando la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva escluso la micidialità dell’ordigno esplosivo (qualificato come tale) sol perché la casa fosse in una zona isolata, trascurando di considerare che l’abitazione rurale era comunque utilizzata dal suo proprietario e che nelle vicinanze vi erano abitazioni tanto che erano stati individuati e sentiti due testimoni e rimarcando come il vaglio dell’idoneità offensiva non potesse prescindere dal considerare che sia i vicini, sia chiunque, nell’avvedersi del fumo, avrebbero potuto accedere all’immobile e restare coinvolti dalla deflagrazione.
4.2. Osserva il Collegio come, pur condividendosi le considerazioni del Giudice di secondo grado appena sunteggiate in punto di astratta modalità di valutazione della caratteristica della «micidialità», entrambi i Giudici di meri abbiano errato nella qualificazione, ai sensi dell’art. 1 I. n. 895 del 1967, deg oggetti rivenuti nell’immobile, erroneamente ricomprest nella nozione di «congegno».
Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che è compito del giudice del merito accertare le caratteristiche del congegno e, cioè, se abbia o no il carattere micidialità, pur se potenziale e subordinata al modo di impiego (Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 22/01/2009, Mattei, Rv. 243377).
Si è anche precisato che, ai fini della qualificazione di un materiale, composto da più elementi, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi (come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra), è irrilevante la natura dei singol componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere, invece, riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi. Né – si è ulteriormente precisato – tale qualificazione pu essere esclusa sulla base della semplicità di fabbricazione dell’ordigno, occorrendo solo che lo stesso sia atto all’impiego e, cioè, in condizione di poter essere usato secondo la sua naturale destinazione (Sez. 1, n. 41193 del 26/03/2018, Fallanca, Rv. 274754). È stato dunque ravvisato il reato di detenzione di materiale esplosivo rappresentato da bombole di acetilene ed ossigeno, collegate tra loro, con innesco o ancora di un involucro costituito da un cilindro metallico contenente materiale esplosivo, collegato mediante fili elettric ad un timer.
Dunque perché possa parlarsi di «congegno» è necessario che ci si trovi di fronte ad una pluralità un insieme costituito da vari elementi, opportunamente coordinati tra loro; è tale il meccanismo costituito da varie parti unite insieme che funzionano come struttura unitaria.
Caratteristiche che non vi è prova che possano attribuirsi agli elementi rinvenuti nell’immobile.
Come riportato in premessa, nel vano adibito a cucina erano stati allocati sul pavimento un materasso e una bombola di gas liquido semiaperta; un contenitore vuoto in plastica con attaccato dello scotch del tipo carta gommata, materiale accelerante la combustione tipo “diavolina”, due confezioni di fiammiferi dotate di porzioni di “zampironi” applicate a mò di miccia erano stati invece allocati nel sottotetto.
In assenza di altri elementi, la descritta situazione fattuale costituisc piuttosto l’allocazione in punti diversi dell’abitazione (sottotetto, cucina soggiorno) di più materiali comburenti, infiammabili ovvero acceleranti la combustione, senza un evidente collegamento funzionale tra gli stessi che integra l’in sè del “congegno”.
La sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo c) che dev’essere escluso, con conseguente rideterminazione della pena da infliggere per il restante reato di incendio, contestato sub a).
A tanto, tuttavia, non può provvedere questo Collegio e la sentenza impugnata non può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non potendo esercitare la propria discrezionalità vincolata.
Ciò perché l’imputato aveva chiesto con l’atto di appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il cui eventuale riconoscimento, in esito alla rideterminazione della pena per il restante reato, richiederebbe la disamina di un ampio ventaglio di indici in tema di dosimetria, incompatibile con il giudizio di legittimità, imponendosi pertanto il giudizio d rinvio sul punto.
In tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre si impone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, COGNOME, Rv. 283114; Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, COGNOME, Rv. 281028).
Il motivo con il quale la difesa avversa la motivazione con cui il Giudice di appello rigetta la richiesta di esclusione della parte civile è infondato.
La Corte territoriale (p. 11 e 12), con motivazione non manifestamente illogica, rileva per un verso la genericità della documentazione offerta dalla difesa al fine di provare l’avvenuto risarcimento del danno da parte dell’RAGIONE_SOCIALE; per altro verso, valorizza in senso contrario alla richiesta difensiva, che la costituzione di parte civile ha un ambito ben più ampio dell’eventuale risarcimento ottenuto dalla persona offesa dalla compagnia assicurativa, limitato ai danni materiali conseguenti all’incendio, non invece comprensivo anche delle ulteriori voci di danno.
Motivazione che resiste alle censure generiche e reiterative dei ricorrenti.
Conclusivamente, la sentenza dev’essere annullata senza rinvio con riferimento al delitto di cui al capo c) per insussistenza del fatto ivi contestato e annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per la determinazione della pena e la decisione sulla sospensione condizionale.
I ricorsi vanno, invece, rigettati nel resto.
Nulla è dovuto, quanto alle spese, in favore della parte civile, rimasta assente nel presente giudizio, celebrato in pubblica udienza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al delitto di cui capo c) perché il fatto non sussiste. Rinvia ad altra Sezione della Corte di ap di Bologna per la determinazione della pena e la decisione sulla sospensio condizionale della pena.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso, il 1° febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente