Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
CENICCOLA E.
ou at che ha concluso chiedendo ( s., pea. ) (d2 GLYPH tt.){. .u.’ GLYPH r e-Yt 6t) ‘)I ‘s uditoil , tfirensore Trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 24 maggio 2022 – in rito abbreviato – il GUP del Tribunale di Chieti ha affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in riferimento alle contestazioni loro ascritte in concorso di cui ai capi 1 (fabbricazione, detenzione e porto di un rudimentale ordigno esplosivo), 2 (furto aggravato di una autovettura) e 3 (furto aggravato del denaro custodito all’interno dello sportello bancomat) . I fatti risultano avvenuti in Far San Martino il 9 ottobre del 2021.
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza emessa in data 24 marzo 2023 ha riqualificato il delitto di fabbricazione dell’ordigno esplosivo in quello ricettazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio del reato continuato (per COGNOME anni quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa, per COGNOME e COGNOME anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa ciascuno), con conferma nel resto.
2.1 I punti oggetto di trattazione in secondo grado sono stati i seguenti:
in riferimento alla posizione del COGNOME (ma sul tema posto anche dagli altri appellanti), la Corte di secondo grado affronta la questione della ‘fabbricazione’ dell’ordigno esplosivo (la cd. marmotta utilizzata per scardinare gli sportelli bancomat) e ritiene che non vi sia prova del fatto che simile manufatto sia stato realizzato dai tre imputati. Da ciò la derubricazione in ricettazione. Viene confermata la qualificazione del manufatto in termini di esplosivo dotato di micidialità, in ragione della constatazione delle conseguenze della esplosione (citate nella decisione di primo grado). Inoltre, si conferma la ricorrenza della recidiva ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
in riferimento alla posizione del COGNOME la Corte di secondo grado conferma in primis il percorso argomentativo di natura probatoria circa la sussistenza del concorso nei delitti oggetto di contestazione. Viene inoltre confermata la autonomia della condotta di detenzione dell’ordigno esplosivo rispetto al porto del medesimo, così come la ricorrenza della circostanza aggravante del nesso teleologico. In tema di trattamento sanzionatorio viene ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche e viene negata l’invocata continuazione tra i fatti oggetto di giudizio ed il fatto giudicato con sentenza GIP Foggia del 14.3.2022;
c) in riferimento alla posizione dello COGNOME, la Corte di secondo grado confer in primis il percorso argomentativo di natura probatoria circa la sussistenza d concorso nei delitti oggetto di contestazione. Gli ulteriori punti si sostanzian medesime valutazioni relative alla posizione del COGNOME.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME NOME, a mezzo dei rispettivi difensori.
3.1 Il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE è affidato a due motivi.
Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione i riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n.1.
La difesa ripropone la tesi secondo cui non poteva dirsi raggiunta la prova d ‘micidialità’ del congegno, con necessaria derubricazione nella contravvenzione cui all’art.678 cod.pen. . E’ mancata una verifica tecnica sul punto, t consentire l’analisi dei componenti e i giudici del merito si sono basati – in empirico e non qualificato – solo sulla considerazione delle conseguenze de scoppio.
Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego del 94 circostanze attenuanti generiche. Si afferma in particolare che la Corte si è li ad esprimere mere formule di stile.
3.2 II ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è affidato a due mot
Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge.
Si afferma, in particolare, che la motivazione sarebbe carente sotto il profilo identificazione del contributo concorsuale del COGNOME. Inoltre si ripropongo temi già oggetto dei motivi di appello, anche sul punto del trattame sa nzionatorio.
Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in tema di trattament sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenu generiche.
3.3 II ricorso proposto nell’interesse di NOME è affidato a due motivi.
Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge.
Si afferma, in particolare, che la motivazione sarebbe carente sotto il profilo identificazione del contributo concorsuale dello COGNOME. Inoltre si ripropongono
temi già oggetto dei motivi di appello, anche sul punto del trattamento sanzionatorio.
Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi sono da dichiararsi inammissibili, per le ragioni che seguono.
4.1 Il primo motivo del ricorso COGNOME è inammissibile per manifesta infondatezza.
Quanto alla qualificazione dell’ordigno, la Corte di secondo grado ha confermato, sul punto, le valutazioni del primo giudice in punto di elevata «potenzialità lesiva» dell’oggetto utilizzato per la consumazione del furto di cui al capo n.3, con provata attitudine a determinare effetti micidiali.
Si tratta, a ben vedere, di una valutazione in fatto pienamente logica, basata essenzialmente sulle condizioni di utilizzo delle cd. ‘marmotte’ (sia in via prospettica che in via di apprezzamento dell’effetto), la cui capacità distruttiva è stata dimostrata dagli effetti prodotti dalla esplosione.
Va ritenuto, pertanto, che l’apprezzamento operato in sede di merito non contiene alcun aspetto di illogicità / né si pone in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo nomofilattico, secondo cui ad essere rilevante ai fini della integrazione della fattispecie di cui all’art.2 legge n.895 del 1967 è la attitudine alla micidialità che può derivare anche da modalità artigianali di confezionamento degli ordigni (tra le molte v. Sez. V n. 15642 del 13.12.2019, dep.2020, rv 279104; Sez. I n. 50925 del 19.7.2018, rv 274477; Sez. I n. 41193 del 26.3.2018, rv 274754).
4.2 I motivi in punto di responsabilità, introdotti dai ricorrenti COGNOME e COGNOME sono inammissibili per genericità, non contenendo alcun reale e concreto spunto critico in rapporto alle precise ed estese argomentazioni esposte, sul punto, in sentenza dalla Corte di Appello . Analogo vizio di genericità caratterizza le ulteriori argomentazioni dei ricorrenti lì dove ripropongono i motivi di appello in punto di ricorrenza della detenzione dell’ordigno e di sussistenza della aggravante del nesso teleologico.
4.3 I residui motivi in punto di trattamento sanzionatorio e diniego d circostanze attenuanti generiche, introdotti da tutti i ricorrenti manifestamente infondati.
La Corte di secondo grado ha spiegato, per ognuno dei ricorrenti, le ragioni de scelte in punto di dosimetria della pena e di non accoglimento delle domande attenuazione, in modo ampio e senza alcun vizio logico.
In presenza di un episodio delittuoso di notevole gravità, che den organizzazione e consistente capacità criminale, le valutazioni espresse (pe COGNOME rafforzate dalla considerazione e incidenza dei precedenti penali) possono dirsi in alcun modo astratte o sganciate dal riferimento ai fatti, né stati allegati dai ricorrenti – in sede di merito – elementi di particolar dimostrativo in punto di personalità, tali da determinare una irragionevolezz incompletezza della decisione.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente