Opposizione generica: la Cassazione conferma l’inammissibilità
Presentare un atto di impugnazione è un’attività che richiede precisione e specificità. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17947 del 2024, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un’opposizione generica, priva di motivi concreti, è irrimediabilmente inammissibile. Questo principio si applica anche quando, in un secondo momento, si tenta di integrare l’atto con motivazioni più dettagliate.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda un cittadino extracomunitario, detenuto in carcere per scontare una pena inferiore ai due anni e privo di permesso di soggiorno. Il Magistrato di sorveglianza aveva disposto nei suoi confronti l’espulsione dal territorio nazionale come misura alternativa alla detenzione, come previsto dalla legge sull’immigrazione.
Contro questo provvedimento, l’interessato proponeva opposizione. Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza dichiarava l’atto inammissibile. La ragione? L’opposizione non era supportata da motivi specifici né da puntuali doglianze. In pratica, si trattava di una contestazione vuota, senza argomenti di fatto o di diritto a sostegno. Successivamente, veniva depositata una memoria con motivi più articolati, ma il Tribunale la riteneva irrilevante. Di conseguenza, l’interessato ricorreva in Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge.
La Decisione della Cassazione e l’opposizione generica
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando in toto la decisione del Tribunale di sorveglianza. Gli Ermellini hanno sottolineato come il ricorso in Cassazione non avesse colto il nucleo della questione: l’originaria inammissibilità dell’opposizione. Il problema non era una valutazione errata nel merito, ma un vizio procedurale insuperabile fin dall’inizio.
Il Principio di Specificità dei Motivi
Ogni atto di impugnazione, per essere valido, deve contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso. L’impugnazione deve spiegare perché il provvedimento è ritenuto sbagliato, consentendo al giudice di comprendere le critiche e di deliberare su di esse. Un’opposizione generica viola questo principio e non soddisfa i requisiti minimi di ammissibilità previsti dalla legge.
L’irrilevanza dei Motivi Aggiunti
Un punto cruciale chiarito dalla Corte è che il vizio di un’opposizione generica non può essere sanato. Se l’atto principale è inammissibile, questa inammissibilità si estende automaticamente a qualsiasi integrazione successiva, come i cosiddetti ‘motivi aggiunti’. Depositare una memoria integrativa non può ‘resuscitare’ un’impugnazione nata morta dal punto di vista procedurale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il ricorrente non si era confrontato con la reale ragione della decisione del Tribunale di sorveglianza. Il Tribunale aveva correttamente rilevato che l’atto di opposizione non forniva alcun elemento a sostegno della contestazione, mancando dei requisiti minimi prescritti dal legislatore per l’ammissibilità. Il giudice di merito, secondo la Cassazione, ha operato in modo ineccepibile nel dichiarare l’inammissibilità. La Corte ha quindi ribadito che il vizio originario dell’atto si propaga inevitabilmente ai motivi aggiunti, rendendo inutile il loro deposito.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione pratica: nella redazione degli atti processuali, la forma è sostanza. Un’impugnazione deve essere chiara, argomentata e specifica sin dal suo primo deposito. Affidarsi a una contestazione generica, con l’intenzione di integrarla in seguito, è una strategia processualmente fallimentare. La decisione della Cassazione serve come monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione completi e autosufficienti, per evitare una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni discussione sul merito della questione.
È possibile presentare un’opposizione senza specificare i motivi di dissenso?
No, un’opposizione che non è sorretta da motivi specifici e da puntuali doglianze è inammissibile, in quanto non soddisfa i requisiti minimi prescritti dalla legge.
Cosa succede se si presenta un’opposizione generica e poi si depositano motivi più dettagliati in un secondo momento?
Il deposito successivo di una memoria con motivi aggiunti non sana il vizio originario. L’inammissibilità dell’impugnazione iniziale si estende anche ai motivi aggiunti, rendendoli inefficaci.
Perché il ricorso in Cassazione è stato rigettato?
Il ricorso è stato rigettato perché ritenuto infondato. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione centrale dell’ordinanza impugnata, la quale aveva correttamente evidenziato l’assoluta genericità dell’opposizione originaria, vizio che ne determinava l’inammissibilità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17947 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ORAN( ALGERIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/. sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 21 giugno 2023 del Tribunale di sorveglianza di Ancona, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 13 marzo 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Macerata aveva disposto nei suoi confronti l’espulsione detl territorio dello Stato quale misura alternativa alla detenzione, in quanto cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno detenuto in carcere in espiazione di pena inferiore ad anni due.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza si sarebbe limitato a valutare l’impugnazione del condanNOME e non anche l’opposizione formulata dalla difesa il 29 marzo 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, infatti, non si confronta con l’ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l’opposizione proposta non era sorretta da motivi specifici e da puntuali doglianze.
Pertanto, l’atto depositato non soddisfaceva i requisiti minimi prescritti dal legislatore per la sua ammissibilità, in mancanza dell’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento dall’interessato.
Il giudice di merito, quindi, ha evidenziato in modo ineccepibile che NOME non aveva fornito alcun elemento a sostegno della sua impugnazione, a nulla rilevando che, successivamente al deposito dell’atto principale, fosse stata depositata una nuova memoria, considerando per di più che l’inammissibilità dell’impugnazione si estende anche ai motivi aggiunti.
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.m.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31/01/2024