Opposizione esecuzione penale: come la Cassazione corregge il tiro sul ricorso errato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento procedurale sui rimedi esperibili contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in materia di confisca. La vicenda dimostra come la scelta del corretto strumento di impugnazione sia cruciale e come, in certi casi, l’ordinamento preveda meccanismi per correggere un errore formale, qualificando il ricorso come una opposizione esecuzione penale.
I Fatti del Caso
La questione nasce dall’istanza presentata da un soggetto, condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all’art. 314 c.p., al Giudice per le indagini preliminari (GIP) in funzione di giudice dell’esecuzione. L’istanza mirava a ottenere una dichiarazione di inefficacia di una misura di confisca disposta ai sensi dell’art. 322-ter c.p. su alcune somme di sua proprietà.
Il giudice dell’esecuzione accoglieva solo parzialmente la richiesta, dichiarando inefficace la confisca per una parte delle somme ma confermandola per la parte rimanente. Insoddisfatto della decisione, il condannato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione di diverse norme di legge.
La decisione sull’opposizione esecuzione penale
Giunto il caso dinanzi alla Suprema Corte, i giudici non sono entrati nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente. Hanno invece focalizzato la loro attenzione su un aspetto preliminare e dirimente: la natura del rimedio giuridico utilizzato.
La Corte ha stabilito che il ricorso per cassazione era stato erroneamente proposto. La legge, infatti, prevede una strada specifica per contestare le decisioni del giudice dell’esecuzione in materia di confisca. Ai sensi dell’art. 667, comma 4, del codice di procedura penale (richiamato dall’art. 676, comma 1), l’unico strumento a disposizione delle parti è l’opposizione.
Il Principio del “Favor Impugnationis”
Anziché dichiarare inammissibile il ricorso, con conseguente chiusura definitiva della questione per il ricorrente, la Cassazione ha applicato il principio generale della conservazione degli atti giuridici, noto come favor impugnationis. Questo principio impone, ove possibile, di interpretare l’atto di impugnazione in modo da salvarne gli effetti, convertendolo nel mezzo di gravame corretto.
Di conseguenza, la Corte ha riqualificato il ricorso per cassazione come atto di opposizione. Questa operazione non è una mera formalità, ma ha l’effetto concreto di ‘restituire’ il procedimento al giudice competente, che in questo caso è lo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale che aveva emesso l’ordinanza, il quale dovrà ora procedere secondo le forme previste per il giudizio di opposizione.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che provvede sulle istanze delle parti in materia di confisca, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione. Questo vale anche quando il giudice, anziché decidere de plano (cioè senza formalità), abbia tenuto un’udienza in camera di consiglio. La scelta di riqualificare l’impugnazione, anziché dichiararla inammissibile, risponde all’esigenza di garantire la massima tutela dei diritti e di evitare che un mero errore procedurale precluda la disamina nel merito della questione.
Le conclusioni
La Suprema Corte, pertanto, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale competente, affinché proceda all’esame dell’impugnazione, ora correttamente qualificata come opposizione. Questa pronuncia ribadisce un’importante regola processuale: in fase esecutiva, la via maestra per contestare un provvedimento sulla confisca è l’opposizione, escludendo il ricorso diretto per cassazione. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che sappia individuare il corretto strumento processuale per tutelare i propri diritti.
Qual è il rimedio corretto per contestare un’ordinanza del giudice dell’esecuzione in materia di confisca?
Secondo la Corte di Cassazione, richiamando gli articoli 667 e 676 del codice di procedura penale, l’unico rimedio che le parti possono proporre è l’opposizione.
Cosa succede se viene presentato un ricorso per cassazione invece di un’opposizione?
Invece di dichiarare l’inammissibilità, la Corte può riqualificare il ricorso in opposizione, in applicazione del principio generale della conservazione degli atti giuridici (favor impugnationis), e trasmettere gli atti al giudice competente.
A quale giudice vengono trasmessi gli atti dopo la riqualificazione del ricorso in opposizione?
Gli atti vengono trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del tribunale che ha emesso l’ordinanza impugnata, affinché proceda con il giudizio di opposizione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8405 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 1 Num. 8405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 17/11/1960
avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, provvedendo in funzione di giudice dell’esecuzione sull’istanza avanzata il 12 luglio 2024 nell’interesse di NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 314, cod. pen., con sentenza irrevocabile il 27 settembre 2021, dichiarava inefficace la confisca disposta con tale sentenza ex art. 322-ter cod. pen. solo per una parte delle somme giacenti su conti correnti e depositi riferibili al condannato, così dovendo eseguirsi la confisca sulla rimanente parte delle somme indicate nell’istanza di cui sopra.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il difensore, svolgendo doglianze esposte in due motivi, in forza dei quali denunzia violazione degli artt. 2 Cost., 321 cod. proc. pen., e 240, cod. pen., e chiede l’annullamento della decisione nella parte in cui ha rigettato l’istanza
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell’esecuzione, al quale spetta provvedere sull’impugnazione.
Ed infatti, vertendosi in materia di confisca, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., come richiamato all’art. 676, comma 1, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che provvede sulle istanze delle parti, le stesse possono proporre solo opposizione, con esclusione dunque del ricorso diretto per cassazione, anche nel caso in cui il giudice dell’esecuzione, anziché provvedere senza formalità, abbia deciso all’esito di udienza camerale partecipata (fra le altre, Sez 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 – 01).
La riqualificazione della presente impugnazione nei termini di cui sopra, si impone – in luogo della dichiarazione di inammissibilità, in ossequio ai principi generali della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (fra le altre, Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Rv. 285720 – 01).
P.Q.M.
Qualificata l’impu g nazione come opposizione, dispone la trasmissione de g li atti al Giudice per le inda g ini preliminari del Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.
Così deciso il 09/01/2025.