Opposizione del creditore: la procedura corretta in caso di confisca
Quando un’impresa viene sottoposta a confisca, i suoi creditori si trovano di fronte a un percorso a ostacoli per recuperare quanto loro dovuto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla procedura corretta da seguire, sottolineando un passaggio fondamentale che non può essere saltato: l’opposizione del creditore al Tribunale che ha disposto la misura. Ignorare questo step, tentando la via diretta del ricorso in Cassazione, porta a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda la rappresentante legale di una società (la creditrice) che vantava un credito nei confronti di un’altra azienda (la debitrice). Le quote e l’intero patrimonio di quest’ultima erano state oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale, culminata in una confisca totalitaria, poiché riconducibili alle attività di un soggetto socialmente pericoloso.
La società creditrice ha presentato istanza per l’ammissione del proprio credito alla procedura. Il Giudice delegato, tuttavia, ha respinto la richiesta, ritenendo che il credito fosse strumentale alla pericolosità sociale del soggetto proposto e che mancasse il requisito della buona fede.
Contro questa decisione di diniego, la creditrice ha deciso di impugnare direttamente il provvedimento presentando ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una precisa interpretazione delle norme procedurali contenute nel Codice Antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011).
Secondo i giudici, il creditore che vede respinta la sua domanda di ammissione al passivo non può rivolgersi immediatamente alla Corte di Cassazione. La legge prevede un percorso specifico e inderogabile che deve essere seguito scrupolosamente.
Le Motivazioni: l’obbligatorietà dell’opposizione del creditore
Il cuore della motivazione risiede nell’articolo 59, commi 6 e 9, del d.lgs. n. 159 del 2011. Questa norma stabilisce che il creditore la cui domanda non è stata accolta deve, come primo passo, proporre opposizione del creditore direttamente al Tribunale che ha ordinato la confisca.
Questo primo grado di giudizio di merito è essenziale. Permette al Tribunale di riesaminare la questione, valutando nel dettaglio le argomentazioni del creditore e le prove prodotte. Solo dopo che il Tribunale si è pronunciato su questa opposizione, la decisione finale può essere impugnata davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte ha inoltre chiarito un altro punto importante: quando si arriva in Cassazione dopo aver esperito correttamente l’opposizione, il ricorso può essere basato su tutti i motivi previsti dall’art. 606 del codice di procedura penale (inclusi i vizi di motivazione). Ciò rappresenta una tutela più ampia rispetto ad altre procedure previste dallo stesso decreto (artt. 10 e 27), dove il ricorso è limitato alla sola violazione di legge. Saltare il passaggio dell’opposizione, quindi, non solo è proceduralmente errato, ma preclude al creditore la possibilità di far valere pienamente le proprie ragioni.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio procedurale fondamentale per tutti i creditori che si trovano a dover recuperare somme da soggetti o patrimoni colpiti da misure di prevenzione. La strada per la tutela dei propri diritti è chiaramente tracciata dalla legge e non ammette scorciatoie. L’opposizione del creditore al Tribunale della prevenzione non è una facoltà, ma un onere processuale imprescindibile. Tentare di appellarsi direttamente alla Corte di Cassazione contro il diniego iniziale del Giudice delegato costituisce un errore che comporta l’inammissibilità del ricorso, con conseguente spreco di tempo e risorse e, soprattutto, con la cristallizzazione della decisione sfavorevole.
Qual è la procedura corretta che un creditore deve seguire se la sua richiesta di ammissione al credito viene respinta in una procedura di confisca?
Il creditore deve proporre opposizione al Tribunale che ha disposto la confisca, come previsto dall’art. 59, commi 6 e 9, del d.lgs. n. 159 del 2011.
È possibile ricorrere direttamente in Cassazione contro il decreto del Giudice delegato che nega l’ammissione del credito?
No, non è possibile. Il ricorso diretto in Cassazione è inammissibile perché la legge impone di esperire prima la fase di opposizione davanti al Tribunale che ha emesso il provvedimento di confisca.
Una volta che il Tribunale ha deciso sull’opposizione, per quali motivi si può ricorrere in Cassazione?
Avverso la decisione del Tribunale sull’opposizione, è consentito il ricorso in Cassazione per tutti i motivi previsti dall’art. 606 del codice di procedura penale, compresi i vizi di motivazione, garantendo una tutela più ampia al creditore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25762 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 25762 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nata a CATANIA il 19/02/1963 avverso il decreto del 28/01/2025 del Tribunale di Catania
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la reiezione del ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME nella sua qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE ha impugnato il decreto descritto in epigrafe, con il quale il Giudice delegato alla procedura di prevenzione patrimoniale promossa ai danni di NOME COGNOME, pendente innanzi al Tribunale di Catania, ha negato ammissione al credito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE società le cui quote e il patrimonio sottostante risultano sottoposte a confisca totalitaria;
rilevato che con il ricorso si prospettano, oltre ad affermate violazioni di legge, anche asseriti vizi di motivazione, manifestamente illogica e comunque inficiata da una travisata lettura delle acquisizioni probatorie apprezzate nel ritenere il credito oggetto di insinuazione strumentale alla pericolosità sociale del proposto oltre che non connotato dal requisito della buona fede, che ne avrebbe altrimenti legittimato il riconoscimento;
ritenuto che avverso il detto provvedimento, ai sensi dei commi 6 e 9 dell’art. 59 del d.lgs. n. 159 del 2011, il creditore istante deve proporre opposizione ai Tribunale che ha disposto la confisca e che solo avverso tale ultima decisione è consentito il ricorso in cassazione per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazi di legge;
ritenuto che nel caso, dunque, l’impugnazione, che attinge il provvedimento gravato anche in relazione a temi inerenti la logicità e la compiutezza delle argomentazioni rese
a sostegno della decisione contestata va qualificata in termini di opposizione ex comma
6 dell’art 59 citato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione proposta quale opposizione ai sensi dell’art. 59 comma 6 d.lgs.
n. 159 del 2011 dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania – sezione misure di prevenzione.
Così è deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
NOME
& L
/
Il Presidente
GLYPH NOME COGNOME