Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8307 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8307 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il 08/02/1980
avverso il decreto del 26/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.11 G.i.p. del Tribunale di Napoli con provvedimento del 26 luglio 2024, preso atto che nell’ambito di procedimento di opposizione a decreto penale di condanna emesso il 12 settembre 2022 nei confronti di NOME COGNOME in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebrezza, fatto contestato come commesso il 23 dicembre 2021, l’imputato, il quale, contestualmente alla opposizione alla condanna inaudita altera parte aveva domandato la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., non si è presentato presso l’Ufficio esecuzione penale esterna (acronimo: U.E.P.E.), ha dichiarato esecutivo il decreto di condanna.
Ricorre per la cassazione del provvedimento l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 591, comma 1, lett. d), e 589, comma 3, cod. proc. pen., per avere dichiarato esecutivo il decreto penale sulla base di una, in realtà inesistente, rinuncia alla opposizione; allega al riguardo il decreto penale, l’atto di opposizione ed i verbali delle udienze tenutesi ex art. 127 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo censura la violazione dell’art. 464-bis, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, in ogni caso, a prescindere dalle ragioni, di mancato sviluppo positivo della messa alla prova chiesta contestualmente alla opposizione a decreto penale, il giudice deve non già dichiarare inammissibile l’opposizione e/o esecutivo il decreto ma, invece, assicurare il naturale sviluppo dell’atto di opposizione ossia emettere il decreto di giudizio immediato; e richiama al riguardo giurisprudenza di legittimità stimata pertinente.
Si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il P.G. nella requisitoria scritta del 6 novembre 2024 ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
La Corte di legittimità ha già avuto modo – condivisibilmente – di precisare che «In caso di esito negativo della messa alla prova, disposta a seguito dell’opposizione al decreto penale con richiesta di sospensione del
procedimento, il giudice non deve dichiarare l’esecutività del decreto opposto, ma disporre la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie, mediante emissione di decreto di giudizio immediato»: Sez. 4, n. 22141 del 09/05/2023, COGNOME, Rv. 284646, nella cui motivazione, sub n. 1 del “considerato in diritto”, alle pp. 2-3, si legge quanto segue:
« l’art. 464-septies, comma 2, cod. proc. pen. dispone che “2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso”. Inoltre l’art. 464-octies, commi 1, 2, 3 e 4 cod. proc. pen. stabilisce: “I. La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d’ufficio dal giudice con ordinanza. 2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l’udienza ai sensi dell’articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. 3. L’ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.4. Quando l’ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti”. Pertanto, all’esito della prova negativa, in conformità alla previsione di cui ai citati articoli, il giudice era tenuto a disporre, con ordinanza, prosecuzione del processo che quindi deve riprendere dal momento della disposta sospensione. Nell’ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna (cfr. sull’argomento Sez. 4, n.28136 del 16/09/2020, Rv. 280068 in cui si è precisato che, nel caso di opposizione a decreto penale di condanna, con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non influisce sull’opposizione stessa al decreto penale che rimane valida ed efficace), il Giudice per le indagini preliminari, anziché dichiarare l’esecutività del decreto penale di condanna, avrebbe dovuto emettere, a carico dell’imputato, decreto di giudizio immediato, siccome previsto dall’art. 464 cod. proc. pen.». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del resto, già in precedenza si era puntualizzato, seppure in situazioni non coincidenti ma comunque caratterizzati da ratio analoga, che «Nel caso di opposizione a decreto penale di condanna con contestuale richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’inammissibilità di tale istanza non comporta l’inammissibilità dell’intera opposizione a decreto penale» (Sez. 4, n. 10080 del 14/02/2019, COGNOME, Rv. 275273; in termini, Sez. 4, n. 28136 del 16/09/2020, COGNOME, Rv. 280068).
Dovendosi dare continuità ai richiamati principi, si impone l’annullamento, da pronunziarsi senza rinvio, del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, per l’ulteriore corso. Così deciso il 26/11/2024.