Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47319 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47319 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COMO il 07/04/1980
avverso la sentenza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di COMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 08/05/2024, il Tribunale di Como, investito giudizio immediato con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari medesimo Tribunale, a seguito dell’opposizione a decreto penale di condanna, dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggr dalla provocazione di incidente stradale.
Avverso la prefata sentenza il difensore dell’imputato propone ricorso ai dell’art. 569 cod. proc. pen., mediante l’articolazione di due motivi:
2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza e/o erronea applicazione di nor processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo al rigetto dell’eccezione assoluta di ordine generale del decreto penale di condanna e degli atti consecut relazione all’iniziativa del pubblico ministero, lamentando la difformità del penale di condanna rispetto alla richiesta avanzata dal Pubblico ministero in pu sanzione amministrativa accessoria;
2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza e/o erronea applicazione di nor processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo al rigetto dell’eccezione relativa di ordine generale del decreto penale di condanna e degli atti consecu relazione all’intervento dell’imputato; nonché inosservanza o erronea applica degli artt. 3 e 24 Cost. Nel decreto penale di condanna di cui si tratta 16/03/2022, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. notificato in data successiva (26/01/2023) – mancavano gli avvisi di cui al nov art. 460, comma 1, lett. h -bis) e h -ter), cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ric dichiarato inammissibile.
In data 02/10/2024, è pervenuta memoria di replica del difensore, a NOME COGNOME che insiste nelle ragioni del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Preliminarmente il Collegi evidenzia che la sentenza cui si riferisce il ricorrente (Sez. 3, n. 19689 del 21/ atteneva ad un caso di modifica dell’imputazione (si trattava, in specie, di di della contestazione contenuta nel decreto di citazione ex art. 464 cod. proc Den.
rispetto alla contestazione contenuta nel decreto penale opposto, difformità a della quale l’imputato non aveva potuto esercitare la facoltà di chiedere riti alt stante l’assenza nel decreto di giudizio immediato emesso dal Gip, a segui opposizione a decreto penale di condanna, delle indicazioni di cui all’art. 456, 2, cod. proc. pen.). Una situazione del tutto diversa da quella posta dall’ ricorrente che afferisce alla sanzione amministrativa accessoria la quale, come è non rientra nella disponibilità di alcuna delle parti (né quanto alla scelta del tip o sospensione, né quanto alla durata), essendo il giudice libero nel determinar durata della sospensione della patente di guida (sanzione amministrativa e non p indicata dal Pubblico ministero nella richiesta di emissione del decreto pen condanna non imponeva, pertanto, alcun obbligo per il Giudice per le indag preliminari di conformarsi ad essa, risultando pertanto del tutto inconfer richiamo all’art. 460, comma 2, cod. proc. pen.
Deve, peraltro, osservarsi che la questione posta dal ricorrente risulta assorbi caducazione del decreto penale di condanna, il quale, una volta fatto ogget opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata, producendo unicamen l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (im abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso c in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giu (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, Luzzana, Rv. 259648. In applicazione del princi la Corte ha escluso che il giudice del dibattimento conseguente all’opposizione po dichiarare la nullità che si assumeva derivare dalla erronea indicazione del dell’imputato nel dispositivo del decreto penale). Sarebbe pertanto affe abnormità funzionale, in quanto determina un’indebita regressione del procedimen e si pone in contrasto con il principio costituzionale della sua ragionevole du provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dinanzi al quale si è instau giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di conda erroneamente disponesse la restituzione degli atti al pubblico ministero aff proceda con richiesta di rinvio a giudizio, in quanto il decreto penale di condann volta opposto, produce l’effetto di introdurre un autonomo giudizio Sez. 4, n. 39160 del 12/10/2022, Pmt C/ COGNOME, Rv. 28369 Sez. 1, n. 26016 del 13/07/2020, Gip Trib. Modena, Rv. 280350 – 02). É perta incensurabile la sentenza impugnata laddove ha ribadito che l’intervenuta opposizi a decreto penale di condanna (cui consegue l’instaurazione del giudizio ordina assorbe ogni questione in ordine alla nullità dello stesso, non consentend regressione di fase e quindi la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presupposto.
Il secondo motivo è inammissibile per mancanza di interesse. Vale infatti quanto si è più sopra detto. Il provvedimento contro il quale è formulato il motivo è ormai inesistente, deprivato di qualsiasi funzione, avendo l’imputato optato per la celebrazione del giudizio. In tema di procedimento per decreto, infatti, ove con l’atto di impugnazione venga fatta valere la nullità del decreto penale revocato nel giudizio conseguente all’opposizione, l’interesse all’impugnazione deve essere valutato con riferimento alle statuizioni della sentenza di primo grado, assorbente il decreto, e non con riguardo alle statuizioni contenute nel decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 17659 del 14/02/2019, COGNOME Nicola, Rv. 276085 – 02).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr GLYPH ente