Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 3 Num. 30542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 15/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato ad Alzano Lombardo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 19/03/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/03/2024, il G.i.p. del Tribunale di Bergamo, adito quale giudice dell’esecuzione da COGNOME NOME, ha rigettato l’istanza di revoca della confisca disposta con sentenza del 09/06/2021 dal predetto G.i.p., ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla condanna dell’COGNOME per il reato di cui all’art. 2 del predetto d.lgs. (la sentenza, parzialmente riformata s altri profili e divenuta irrevocabile, aveva disposto la confisca e la devoluzione all’erario dei beni dell’COGNOME fino alla concorrenza dell’importo di Euro 7.350,00).
Con l’istanza di revoca, la difesa aveva evidenziato che le somme, versate sul conto corrente aggredito in esecuzione del provvedimento di confisca, non costituivano il profitto né il prezzo del reato, provenendo integralmente – come comprovato dalla documentazione allegata – dall’accredito della pensione INPS (unico sostentamento dell’COGNOME); il G.i.p. ha peraltro rigettato l’istanza, richiamando l’irrevocabilità della sentenza ed osservando che, nella documentazione prodotta, non vi erano le movimentazioni del conto relative all’anno 2018.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Si censura l’ordinanza per avere illogicamente richiamato l’irrevocabilità della sentenza, mai contestata, e per non aver considerato il principio affermato dalle Sezioni Unite in ordine all’applicabilità, al confisca per equivalente e al relativo sequestro, i limiti di irnpignorabilità del somme (tra l’altro) acquisite a titolo di pensione, ai sensi dell’art. 545 cod. proc civ. Si censura anche la carenza motivazionale relativa al 2018, posto che il reato contestato era stato commesso nel 2014, la decisione di confisca risaliva al 2021 e la sua materiale esecuzione era avvenuta nel 2023.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, sia perché con quest’ultimo il ricorrente aveva in sostanza modificato la domanda (richiamando i principi delle Sezioni Unite, anziché insistere per l’esclusione delle somme dalla nozione di profitto del reato), sia perché il riferimento al 2018 trovava giustificazion nell’epoca del sequestro preventivo dei beni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., al provvedimento di rigetto emesso de plano dal giudice dell’esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo – Ufficio G.i.p. per l’ulteriore corso.
Deve invero darsi seguito all’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa “de plano” dal giudice dell’esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l’effetto, trasmesso al giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis» (così da ultimo Sez. 1, Ord. n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Quarto, Rv. 285720 01. In senso conforme, cfr. tra le altre, cfr. Sez. 1, Ord. n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01).
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Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo – Ufficio G.i.p.
Così deciso il 5 luglio 2024 Il Consiglie COGNOME ensore COGNOME
Il Presidente