Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3402 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3402 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO NELL’EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME, imputato dei reati di cui agli artt. 5 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20/03/2025, con cui la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Reggio Emilia;
rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato e alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
ritenuto che il primo ordine di rilievi sia del tutto generico, perché privo d adeguata confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, oltre che volto a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è in questa sede precluso;
ritenuto che la residua censura sia manifestamente infondata, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte (affermato in tema di dichiarazione fraudolenta, ma certamente applicabile anche alla “speculare” imputazione di emissione di fatture contestata al ricorrente) secondo cui «non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l’imputato, accusato di avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicato elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sia stato condanNOME per l’utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto il reato di dichiarazione fraudolenta, previsto dall’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel riferirsi all’uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, no distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo» (così ad es. Sez. 3, n. 30874 del 02/03/2018, COGNOME, Rv. 273728 – 01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 3, n. 4236 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Napoli, Rv. 275692 – 01, secondo la quale «l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all’uso di fatture o altri documen concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo»;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle rmende
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle 4ynmende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025
Il Presidente