Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40489 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40489 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SULMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del 27 ottobre 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Sulmona del 27 gennaio 2022 ha rideterminato la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni le mesi 7 di reclusione relativamente al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 8 d. Igs. 74 del 2000; reati commessi il 30 settembre 2014 e il 30 settembre 2015.
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 179 e 185 cod. proc. pen.), omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio sia in primo grado sia in appello.
All’ imputato non è stato mai notificato il decreto di citazione in primo grado e in appello; comunque, la notifica non risulta regolare e, quindi, ne consegue la nullità assoluta rilevabile in ogni Stato e grado del giudizio.
2. Violazione di legge (art. 8 d. Igs. 74 del 2000); difetto d motivazione della sentenza.
Nell’ipotesi di revoca dei testi ammessi il giudice dovrebbe motivare il giudizio di superfluità delle prove. Le fatture di cui all’imputazione non sono state messe dall’imputato in quanto rinvenute nella sola contabilità dell’utilizzatore, COGNOME NOME. Il ricorrente non ha ricevuto benefici dal fatture in oggetto. Manca, pertanto, il dolo specifico del reato. Non vi è prova di una modalità di emissione della fattura e di consegna della stessa all’utilizzatore da parte dell’imputato.
Sussiste invece una prova positiva circa il fatto che l’imputato nulla sapeva dei documenti fiscali non essendosi mai recato a Chieti, non avendo maestranze e non avendo mai acquistato materie prime per realizzare i lavori di cui alle fatture.
La prova del dolo deve essere fornita in modo puntuale e rigoroso dall’accusa. Prova che nel giudizio in oggetto non sussiste.
3. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.); vizio della motivazione sulla valutazione delle prove con travisamento della prova.
I testi escussi in dibattimento hanno riferito sulle dimensioni della struttura d’impresa e sull’assenza di fatture relative all’acquisto dei materiali necessari, sulle modalità di esecuzione dei lavori e sulla consistenza degli stessi; inoltre, i testi hanno riferito della realizzazione d parte del ricorrente di lavori importanti nei tre anni in considerazione. In conseguenza la Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l’imputato per non aver emesso le fatture di cui all’imputazione. La Corte avrebbe quantomeno dovuto rinnovare l’istruttoria dibattimentale con l’ascolto dei testi ingiustamente e immotivatamente revocati dal giudice di primo grado.
4. Violazione di legge (art. 62 bis e 133 cod. pen.) per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Le COGNOME circostanze COGNOME attenuanti COGNOME generiche andavano COGNOME riconosciute all’imputato, in quanto non tutte le fatture e non tutti gli importi in es indicati si riferiscono ad operazioni inesistenti; conseguentemente la pena applicata risulta del tutto sproporzionata ai fatti.
Ha chiesto, quindi, l’annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo compless richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. I motivi sull’applicazione della particolare tenuità d fatto e del mancato rinnovo dell’istruttoria in appello non risultano proposti con l’atto di appello.
1. Il motivo sulla nullità della sentenza per omessa notifica della citazione sia in primo grado sia in appello risulta estremamente generico in quanto lo stesso imputato specifica che ci sarebbe una notifica irregolare e non una omessa notifica. Nulla specifica però sulla sussistenza dell’irregolarità e perché la notifica sarebbe non valida.
Inoltre, in primo grado il decreto che dispone il giudizio risulta notificat a mani proprie tramite la P.G. il 24 settembre 2019. In appello l’imputato il 29 agosto 2022 richiedeva il concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. per la pena di mesi 6 di reclusione con la sospensione condizionale, senza
nulla eccepire sulla irregolarità della notifica.
Conseguentemente nell’assenza di eccezione tempestiva la eventuale nullità risulta sanata: “In tema di notificazione della citazione dell’imputato la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorr soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.” (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud. (dep. 07/01/2005 ) Rv. 229539 – 01; vedi anche Sez. 2 – , Sentenza n. 5479 del 08/01/2020 Ud. (clep. 12/02/2020 ) Rv. 278240 0).
I motivi 2 e 3 del ricorso risultano generici e non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata. Richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 – dep. 27/11/2015, Musso, Ri. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti
dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatori del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, COGNOME ed altri, Rv. 200705).
La Corte di appello (e il Giudice di primo grado, in doppia conforme) ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestatigli, rilevando come l’emissione delle fatture di cui all’imputazione (delle quali non si contesta la natura di fatture per operazioni inesistenti) risulta con certezza effettuata dall’imputato per l’apposizione della sua sottoscrizione nell’annotazione dell’avvenuto pagamento delle fatture; sottoscrizione peraltro non disconosciuta e, del resto, del tutto simile “a quella apposta dal medesimo nel verbale di identificazione , dichiarazione di domicilio e nomina del difensore di fiducia”.
Il dolo risulta dall’emissione delle fatture e dall’intenzione di f evadere le imposte (come effettivamente avvenuto) all’utilizzatore delle fatture.
5. Il motivo sulla revoca dei testi da parte del giudice di primo grado e sul mancato rinnovo dell’istruttoria clibattimentale in appello con l’escussione dei testi revocati risulta manifestamente infondato in quanto nessuna richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. risulta proposta con l’appello.
Anche la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non risulta richiesta in appello: «In tema di esclusione della punibilità per l particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-b cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello» (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 – dep. 17/10/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
“
Relativamente all’ultimo motivo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio si deve rilevare l’estrema genericità del motivo che nulla prospetta di concreto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivatamente escluse daha sentenza impugnata per i precedenti penali a carico dell’imputato. La pena base, del resto è stata determinata nel minimo edittale.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/06/2023